La sospensione delle attività ispettive su richiesta del contribuente

Il “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” della Guardia di Finanza contempla, fra molti altri argomenti, anche le casistiche previste per la  sospensione di una verifica fiscale.

Può capitare anche in periodi festivi come quello in corso che un contribuente venga sottoposto ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Come sottolineato dalla circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’attività ispettiva deve procedere “senza soluzione di continuità” (e quindi continuativamente) al fine di assicurare costanza e speditezza nell’attività in corso, oltre che per limitare al massimo la turbativa nell’attività quotidiana del contribuente verificato.
Nonostante tale previsione, nel documento di prassi si specifica però che esistono alcune particolari casistiche che consentono di optare per l’interruzione delle attività ispettive.
Tra questi casi eccezionali, rientra anche la possibilità per lo stesso contribuente di richiedere la sospensione dell’attività ispettiva per determinate ragioni.
Nel Manuale Operativo, infatti, vengono riportati, a titolo esemplificativo, i motivi che possono indurre il soggetto in verifica (o un suo delegato o il professionista che lo assiste) a richiedere l’interruzione delle attività.
Nello specifico, le ragioni che possono essere valutate ai fini di una sospensione di una  verifica fiscale in corso possono essere:

  • esigenze di tipo produttivo,
  • esigenze di tipo lavorativo,
  • esigenze di tipo familiare.

Ogni tipo di esigenza (fosse anche la chiusura dell’azienda o degli uffici per le festività) deve essere debitamente motivata e deve precludere la possibilità per il contribuente di poter assistere i verificatori durante le operazioni ispettive per un determinato lasso temporale.
Anche la necessità del contribuente di riottenere, per svariate ragioni, i locali o il locale aziendale messo a disposizione dei militari della Guardia di Finanza al fine espletare l’attività ispettiva, può spingere il soggetto verificato a chiedere la sospensione della verifica fiscale.
Indipendentemente dalle ragioni e dalle esigenze espresse dal contribuente, la circolare n. 1/2018 stabilisce che il motivo per il quale viene disposta la sospensione di un’attività ispettiva dovrà essere poi debitamente riportato sia nel processo verbale di verifica (ovvero nel verbale redatto quotidianamente dai verificatori) sia in quello di constatazione (ovvero quello redatto a conclusione della verifica fiscale).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24469-la-sospensione-delle-attivit-ispettive-su-richiesta-del-contribuente.html

Bonus bebé 2018 e detrazioni: cosa prevede la manovra

La legge di stabilità  2018 stanzia in totale  circa 500 milioni di euro per il sostegno alle famiglie con figli e disabili.

In primo luogo si PROROGA BONUS BEBE’ PER UN ANNO . Il cammino dell’agevolazione per i figli istituita nel 2015, è stato molto movimentato, con molte proposte ed emendamenti discussi in Commissione. La versione definitiva nella legge di stabilità 2018 prevede  il finanziamento del  bonus solo per i bambini che nasceranno il prossimo anno, ma in misura piena (si era parlato di dimezzarlo per prorogarlo 3 anni), per i primi tre anni di vita o di adozione , del bambino, pari cioè a 960 euro annui per le famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro e 1820 euro per nuclei familiari con Isee sotto i 7mila euro.

La motivazione della scelta addotta dal Governo è che le previsioni di crescita economica del paese fanno presumere che sarà possibile rifinanziarlo, sempre in misura piena , nella legge di stabilità del prossimo anno . Si è preferito quindi concentrare tutte le risorse ad oggi disponibili sul 2018.

Aumento detrazioni figli a carico
Il limite di reddito per essere considerati a carico della famiglia dal 1 gennaio 2019 si alzerà   da 2.840 a 4mila euro, limitatamente ai figli fino a 24 anni. Resta invece invariata la soglia di 2.840,51 euro per gli altri tipi di familiari a carico .

Assistenza familiare disabili
Per l’assistenza di persone disabili in famiglia viene istituto un fondo di 60 milioni di euro. Il fine è un sostegno economico ai cosiddetti “caregivers” coloro che si prendono cura in prima persona e presso il proprio domicilio di familiari con disabilità . Saranno successivi decreti ministeriali a definire le caratteristiche ed i requisiti per accedere ai contributi

Canone TV 2018: disponibile il modello per richiedere l’esenzione

Entro il 31 gennaio 2018, chi è titolare di un’utenza elettrica, ma non possiede un apparecchio televisivo, per non pagare il canone TV 2018, deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Ricordiamo infatti che la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso, quindi ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.

Esempio per l’anno 2018

La dichiarazione presentata

  • dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 esonera dal pagamento per l’intero anno 2018
  • dal 1° febbraio al 30 giugno 2018 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2018)

Dato che la corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, per evitare che nella bolletta di gennaio venga addebitato il canone TV non dovutosi consiglia di attivarsi preventivamente, e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 20 dicembre 2017 se viene presentata per posta in forma cartacea, per evitare di dover poi richiedere il rimborso con il modello “Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”.
La stessa dichiarazione può essere presentata anche dall’erede che debba comunicare che l’utenza resta temporaneamente intestata a una persona deceduta, purché ovviamente nell’abitazione collegata all’immobile, non vi sia un apparecchio televisivo.

Ricordiamo che il Canone TV, comunemente conosciuto come “Canone RAI”, è dovuto da quei contribuenti che sono titolari di un’utenza elettrica e posseggono un apparecchio televisivo, nell’abitazione collegata a tale utenza. Il Canone TV è dovuto una sola volta per nucleo familiare, con “automatico” addebito nella bolletta dell’utenza elettrica, suddiviso in 10 rate, a partire da gennaio e fino a ottobre.

Non sempre però un soggetto che sia titolare di un’utenza elettrica, possiede un apparecchio televisivo. La domanda comune che tali soggetti si pongono è: in questo caso il Canone TV è dovuto?

In tali casi, chi è titolare di un’utenza elettrica, per non pagare il canone Tv 2018deve comunicare all’Agenzia delle entrate oppure alla Rai, non oltre il 31 gennaio 2018l’assenza di un apparecchio televisivo, nell’abitazione per la quale l’esenzione è richiesta. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. La dichiarazione sostitutiva (contenuta nel modello) ha valenza annuale e come tale dovrà essere rinnovata ogni anno.

Il modello per la dichiarazione sostitutiva, che trovate qui in allegato, è disponibile anche sui siti dell’Agenzia delle entrate e della Rai.
Può essere trasmesso alternativamente tramite:

  • l’apposita piattaforma web disponibile sul sito dell’ufficio delle Entrate, ove si disponga delle credenziali per accedere al sistema Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf o professionisti);
  • il servizio di posta, allegando un documento di riconoscimento, in un plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
  • PEC con firmata digitale, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Ricordiamo, per completezza, che il modello darà la possibilità al contribuente di godere dell’esenzione dal Canone TV per il 2018 ove, nell’abitazione connessa all’utenza elettrica per la quale è richiesta l’esenzione, né lui né altro membro del proprio nucleo familiare, sia in possesso di un apparecchio televisivo.

Scarica il Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Modello e Istruzioni (Approvato con Provvedimento del 24 febbraio 2017).

Controllo automatizzato Irap: codici tributo F24 per regolarizzare il debito

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, nella tabella è riportato anche il codice di riferimento utilizzato in autoliquidazione.

In particolare i codici tributo sono:

  • “915D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 – IMPOSTA
  • “916D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE  2014, N. 190 – INTERESSI
  • “917D”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 – SANZIONI
  • 3883- Codice tributo autoliquidazione

I suddetti codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il codice della regione di riferimento (nella forma “00T0”) e nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) presenti all’interno della stessa comunicazione.
Il codice regione è reperibile nella tabella “T0 – Codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24408-controllo-automatizzato-irap-codici-tributo-f24-per-regolarizzare-il-debito.html

TARI 2017: ecco una guida per richiedere il rimborso

La TARI, introdotta dalla legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), insieme con IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), fa parte dell’IUC (Imposta Unica Comunale). La tassa sui rifiuti (TARI) rappresenta il tributo il cui gettito va a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto dall’art 1 comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte idonee a produrre i rifiuti urbani.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12914-tari-2017-ecco-una-guida-per-richiedere-il-rimborso.html

Prescrizione bollo auto in tre anni anche con iscrizione a ruolo

Con l’ordinanza 20425 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016  per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Cio anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se tale atto non viene impugnato dal contribuente.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12883-prescrizione-bollo-auto-in-tre-anni-anche-con-iscrizione-a-ruolo.html

30 Novembre 2017: come calcolare gli acconti IRPEF/IRAP/IRES

Tempo di acconti per persone fisiche e società. Nel mese di novembre, precisamente giovedì 30 novembre, scade il termine ultimo entro cui le persone fisiche, società di persone e soggetti IRES dovranno versare la seconda rata (ovvero effettuare l’unico versamento) di quanto dovuto all’Erario, a titolo di acconto sulle imposte per l’anno 2017.

Ricordiamo il reddito può essere determinato con il criterio “storico” o “previsionale”, tenendo conto in quest’ultimo caso del  nuovo principio di cassa o di registrazione,  per le imprese minori in contabilità semplificata:

  • Metodo storico: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base di quanto pagato nel precedente periodo d’imposta al netto di detrazioni, ritenute, crediti d’imposta;
  • Metodo previsionale: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno in corso;
  • Principio di cassa: le imprese minori calcoleranno il proprio reddito, come differenza tra ricavi e altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute; considerando che ricavi, altri proventi, spese, versamenti effettuati e corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa (all’atto dell’effettiva percezione) e che, le rimanenze finali dovranno essere portate interamente in deduzione dal primo periodo di applicazione del regime, senza possibilità di rinvio ai periodi successivi.

L’acconto Irpef 2017 è dovuto ove l’imposta dichiarata nel 2016 sia superiore a € 51,65. L’ammontare del pagamento dovuto, dal contribuente all’Erario, sarà pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno 2016 e dovrà essere adempiuto:

– in unico versamento da effettuarsi entro il 30 novembre 2017, ove il suo ammontare sia inferiore a € 257,52; ovvero
– in due rate, ove il suo ammontare sia pari o superiore a € 257,52. In tale ultimo caso:

  • la prima rata, già versata con il saldo entro il 30 giugno 2017, sarà pari al 40% dell’importo dovuto dal contribuente;
  • la seconda rata, da versare entro il 30 novembre, sarà pari al 60% dell’importo dovuto dal contribuente.

Nell’eventualità in cui il contribuente preveda per l’anno successivo il pagamento di un minore importo dell’IRPEF, determinerà gli acconti da versare, sulla base proprio del metodo previsionale.

Le società di persone e gli enti a esse equiparati effettueranno il solo versamento dell’IRAP (secondo le stesse regole valide per l’IRPEF) entro il 30 novembre, mentre l’IRPEF dovrà essere versata direttamente dai soci, a cui i redditi saranno imputati per trasparenza.

Le società e gli enti ad esse equiparati saranno tenute a versare il 100% dell’imposta IRES e IRAP dovuta. Il versamento dovrà avvenire in due rate (salvo che la prima rata non sia inferiore a € 103) di importo pari :

  • 40% dell’importo dovuto, entro la scadenza della prima rata;
  • 60% dell’importo dovuto (quindi il residuo), alla scadenza della seconda rata (30 novembre) ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Quanto agli acconti da versare in virtù dell’adozione dello strumento della cedolare secca, per il 2017 i contribuenti saranno tenuti a versare il 95% dell’imposta secondo le regole già chiarite per il pagamento dell’acconto IRPEF.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24215-30-novembre-2017-come-calcolare-gli-acconti-irpef-irap-ires.html

Codici tributi F24 versamento somme controlli automatizzati

Con la Risoluzione n. 138 dell’8 novembre 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

In particolare, per consentire il versamento con F24 delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti, nella tabella presente nella Risoluzione e allegata a questo articolo, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

I codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24244-codici-tributi-f24-versamento-somme-controlli-automatizzati.html