Forfettari 2020: cambia tutto

Non trovano pace coloro che hanno aderito al regime forfettario. Dopo le numerose e sostanziali modifiche che la Legge di bilancio 2019 aveva previsto per questo regime, la manovra finanziaria 2020 rimette pesantemente mano al regime dei contribuenti minori. Stando alle bozze della manovra in circolazione, le misure allo studio del Governo sono le seguenti:

  1. introduzione del regime analitico per la determinazione del reddito in base ai costi e ai ricavi effettivi. Questa modifica è piuttosto pesante perchè comporta che i contribuenti forfettari, che finora non erano tenuti a conservare i documenti delle spese in quanto i costi venivano loro imputati sulla base di una percentuale prestabilita in maniera forfettaria in base all’attività svolta, appunto, debbano invece tenere un minimo di contabilità conservando tutti i documenti inerenti al sostenimento dei costi quanto meno per la determinazione del reddito. Per ora rimangono almeno esonerati dall’obbligo di conservazione della fatture e di tenuta dei registri contabili.
  2. obbligo del conto corrente dedicato alla professione: introdotto l’obbligo di aprire un conto corrente dedicato all’attività professionale e imprenditoriale in regime forfettario dove far transitare incassi/costi dell’attività. Su questa particolare indicazione il Governo è tentato di fare dietrofront;
  3. reintroduzione del limite di 30.000 euro da lavoro dipendente come causa ostativa al regime forfettario,
  4. reintroduzione del limite di 20.000 euro per l’acquisto di beni strumentali
  5. reintroduzione del limite di 5.000 euro di compensi massimi corrisposti a dipendenti e collaboratori.

Questo il quadro del cambio di rotta sul regime forfettario, ma come sempre, tra annunci e smentite, conviene aspettare di vedere i testi definitivi delle norme.

Stralcio dei debiti fino a mille euro: niente adempimenti

Il contribuente non deve fare nulla per beneficiare dell’azzeramento dei debiti residui fino a 1000 euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.  Lo prevede l’articolo 4 del Decreto Legge 119/2018 che in sede di conversione in Legge non è stato modificato. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 18.12.2018 della Legge di conversione del decreto fiscale, anche lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro viene confermato. Sarà l’Agente della riscossione che automaticamente azzererà tutte le minicartelle di importo residuo fino a mille euro, che gli sono state affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importo sarà calcolato con riferimento al 24 ottobre 2018 e comprenderà interessi e sanzioni.

L’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 e il contribuente potrà controllare l’azzeramento del debito all’interno della sua area riservata, senza porre in essere adempimenti.  Restano esclusi dallo stralcio  alcune tipologie di debiti quali:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I versamenti effettuati prima del 24 ottobre resteranno acquisiti mentre verranno rimborsati gli importi versati successivamente.

Secondo acconto imposte: scadenza domani 30 novembre 2018

Domani 30 novembre 2018 è l’ultimo giorno per pagare il secondo acconto delle imposte 2018.
Per il calcolo delle imposte dovute è possibile utilizzare il metodo storico (sulla base all’imposta 2017 evidenziata nel quadro RN del mod. REDDITI 2018) o, in alternativa, quello previsionale, qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2018 minore rispetto al 2017. La scelta di un metodo piuttosto che di un altro riguarda la singola imposta.
Ecco un breve riepilogo sulle modalità di calcolo dell’acconto per varie imposte:

  • Irpef: 100% dell’importo indicato al rigo RN 34 “Differenza” del Mod. Redditi PF 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 Euro;
  • Addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
  • Addizionale comunale: andava versato entro i termini di versamento del saldo Irpef (quindi luglio/agosto 2018);
  • Minimi 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 5% secondo le regole Irpef;
  • Minimi 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
  • Minimi 2017 e forfetari 2018: acconto dell’imposta sostitutiva dei minimi, che andrà poi indicata nel quadro LM del Mod. Redditi PF 2019;
  • Ordinario 2017 e forfetario 2018: non si è tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, inoltre applicando il metodo previsionale è possibile non versare l’acconto Irpef (o versarlo in misura inferiore rispetto a quello risultante con il metodo storico);
  • Forfetari 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 15% secondo le regole Irpef;
  • Forfetario 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
  • Ires: 100% dell’importo indicato al rigo RN 17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Mod. Redditi SC 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 20,66 Euro;
  • Irap: 100% dell’importo indicato al rigo IR 21 “Totale imposta” del Mod. IRAP 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 € (per le persone fisiche), a 20,66 € (per i soggetti IRES);
  • Cedolare secca: 95% dell’imposta dovuta per il 2017 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1 campo 5 è non superiore a 51,65 €;
  • Ivie ed Ivafe: acconto secondo le regole Irpef.

L’importo va versato tramite il Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

4034 Acconto Irpef
2002 Acconto Ires
3813 Acconto Irap
1794 Acconto Imposta sostitutiva minimi (5%)
1791 Acconto Imposta sostitutiva forfetari (15%)
1841 Acconto cedolare secca
4045 Acconto IVIE
4048 Acconto IVAFE

 

Stralcio dei debiti fino a mille euro: niente adempimenti

Il contribuente non dovrà fare nulla per azzerare i debiti residui fino a 1000 euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.  Lo prevede l’art. 4 del D.L. 119/2018.
Sarà l’Agente della riscossione che automaticamente azzererà tutte le minicartelle di importo residuo fino a mille euro, che gli sono state affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importo sarà calcolato con riferimento al 24 ottobre 2018 e comprenderà interessi e sanzioni.

L’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 e il contribuente potrà controllare l’azzeramento del debito all’interno della sua area riservata.

Restano esclusi dallo stralcio  alcune tipologie di debiti quali:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I versamenti effettuati prima del 24 ottobre resteranno acquisiti mentre verranno rimborsati gli importi versati successivamente.

Definizione agevolata: scadenza 1° ottobre

Con nota del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma, per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle, la scadenza del 1° ottobre.

Tale scadenza riguarda:

  • la 2° rata della Definizione agevolata prevista dal DL 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • la 5° e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal DL 193/2016.

Si ricorda che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la Definizione agevolata non produce alcun effetto e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dovrà riprendere le procedure di riscossione per le somme residue.

E’ possibile effettuare il pagamento tramite banca, ATM abilitati ai servizi di pagamento Cbill, home banking, gli uffici postali, gli sportelli dell’Agenzia etc… .

Iva e E-commerce 2018

Come noto, l’Iva è definita un’imposta plurifase, non cumulativa; ad ogni passaggio non è colpito il valore pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto.

L’Iva è un’imposta neutrale, perché il soggetto passivo recupera l’imposta sugli acquisti, ottenendo un credito d’imposta verso lo Stato da contrapporre, grazie al meccanismo della rivalsa, alle vendite dei propri prodotti. Il consumatore finale, quindi, è l’unico soggetto che rimane inciso dall’imposta.

I tre (rectius quattro) presupposti dell’imposta sono: a) presupposto oggettivo (cessione di beni e prestazioni di servizi); b) presupposto soggettivo (esercizio di impresa, arti e professioni); c) presupposto territoriale (territorio dello Stato). Parte della dottrina tende a ricondurre, a parere di chi scrive correttamente, il presupposto temporale nel perimetro delle condizioni che legittimano l’assoggettamento di una data operazione all’imposta. Presupposto temporale, inquadrabile come una sorta di by-pass temporale, che cristallizza l’imposta graduandola a seconda dell’operazione di riferimento.

Questo approfondimento è tratto dall’ eBook L’Iva nel commercio elettronico

I presupposti oggettivo e soggettivo dell’Iva nell’e-commerce

Il presupposto oggettivo dell’Iva nel diritto interno si realizza in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Nell’ambito dell’e-commerce indiretto si realizza, di norma, una cessione di beni, in quanto la transazione avviene on line, ma il bene materiale viene successivamente consegnato al consumatore finale mediante uno spedizioniere oppure un vettore.

Nell’ambito dell’e-commerce diretto, invece, si realizza in ogni caso una prestazione di servizi, giacché, oltre alla transazione, anche la consegna del bene immateriale avviene digitalmente.

La determinazione del presupposto oggettivo ha rilievo, sotto il profilo fiscale, in relazione al momento impositivo dell’operazione e, eventualmente, all’aliquota o al regime Iva applicabile.

Il presupposto soggettivo dell’Iva si realizza quando l’operazione viene effettuata nell’esercizio di un’attività economica (impresa, arte o professione); non sono dunque rilevanti le operazioni poste in essere dai privati consumatori (c.d. consumer).
L’attività deve poi essere svolta abitualmente, anche se non in via esclusiva, per cui non sussiste soggettività passiva quando si tratti di operazioni poste in essere in via occasionale.

Il presupposto territoriale dell’Iva nell’e-commerce

Il presupposto territoriale dell’Iva si realizza quando l’operazione viene effettuata in Italia (art. 1 e art. 7 del d.P.R. n. 633/1972).

Tale presupposto si atteggia in modo diverso allorché si tratti di:

  • cessione di beni (operazione riconducibile nell’ambito dell’e-commerce indiretto), ovvero
  • di prestazioni di servizi (operazione riconducibile nell’ambito dell’e-commerce diretto).

Per quanto riguarda l’E-commerce indiretto: nel caso di cessione di beni concluse in Italia, sia nel caso del commercio elettronico business to business che business to consumer, quanto al presupposto territoriale, trovano applicazione le ordinarie regole previste per le cessioni di beni sul territorio nazionale.

Per le operazioni intracomunitarie, come principio generale, può affermarsi che la tassazione delle cessioni di beni mobili a titolo oneroso tra due soggetti passivi d’imposta, fattispecie cui è ricondotto l’e-commerce indiretto B2B, avviene nel paese di destinazione del consumo del bene. Pertanto, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano se hanno per oggetto beni nazionali, nazionalizzati, comunitari o temporaneamente importati esistenti nel territorio stesso, ovvero beni spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati a cura del fornitore o per suo conto.

Al contrario, nei casi di una cessione di beni tra un soggetto passivo Iva ed un privato consumatore (B2C, che si configura tecnicamente come “vendita a distanza”), si applica come regola generale – salvo alcune deroghe – la tassazione nel paese di origine.

Per quanto concerne le importazioni ed esportazioni, la regola generale è quella di tassazione nel paese di destinazione e, dunque, non vi sono particolarità scaturenti dal fatto che l’ordine di cessione di beni avviene per mezzo di uno strumento digitale.

Per quanto riguarda invece l’E-commerce diretto: è assimilato ad una prestazione di servizi in quanto, oltre alla transazione, anche la consegna del bene immateriale avviene digitalmente.

Il presupposto territoriale dell’Iva nei casi di e-commerce diretto è essenzialmente quello della tassazione nel “paese di destinazione”, sia per il B2B che per il B2C, sia nel caso di committente Ue che committente extra Ue, sia esso soggetto passivo che privato consumatore.
In via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono da considerarsi effettuate in Italia:

  • nel caso di e-commerce diretto B2B (ex art. 7-ter, c. 1, lett. a, d.P.R. n. 633/1972): le prestazioni di servizi rese, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), ai clienti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve);
  • nel caso di e-commerce diretto B2C (ex art. 7-sexies, c. 1, lett. f, d.P.R. n. 633/1972, come modificato dal citato d.lgs. n. 42/2015): le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), l’imposta è assolta mediante identificazione diretta, la nomina di un rappresentante fiscale o avvalendosi dello speciale regime “Moss” Mini one stop (o Mini sportello unico), di cui parleremo nel prosieguo.

In merito all’e-commerce diretto B2C, l’art. 1, c. 1, d.lgs. 31 marzo 2015, n. 42, in attuazione della direttiva 2008/8/Ce, ha modificato la pregressa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015, semplificando il quadro normativo, secondo quanto su esposto.

Il regime Moss nel commercio elettronico

Sempre in materia di e-commerce diretto B2C, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per consentire all’operatore, extracomunitario e comunitario, non altrimenti identificato ai fini Iva nell’Unione europea, di assolvere l’Iva nel caso fornisca servizi di e-commerce diretto ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, è stato previsto un regime speciale ed opzionale “Moss”, introdotto in chiave semplificativa degli adempimenti previsti in materia di dichiarazione e versamento Iva.

Il regime Moss è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’Iva relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore; in particolare, il regime Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni “Stato membro di consumo” .

Per evitare questi adempimenti, il legislatore comunitario ha previsto che gli operatori possano operare applicando, a partire dal 1° gennaio 2015, lo speciale regime Moss, che offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi di e-commerce diretto nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura on line – in un unico “Stato membro di identificazione” al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le prestazioni rese in ciascuno “Stato membro di consumo”.

In conclusione, attraverso la registrazione al Moss, si accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva presso lo “Stato membro di identificazione”, evitando che l’operatore debba aprire un numero di partita Iva in ciascuno “Stato membro di consumo” in cui vengono resi i servizi digitali”.

A livello applicativo, il regime Moss si applica esclusivamente alle operazioni di e-commerce diretto business to consumer (B2C). Non può essere, invece, utilizzato per le transazioni aventi ad oggetto l’e-commerce indiretto, e nel caso in cui il cliente cui viene fornita la prestazione non sia un privato consumatore bensì un soggetto passivo Iva (business to business, B2B).

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13176-iva-e-e-commerce-2018.html

Redditometro 2018: cosa ha cambiato il decreto dignità

Approvato a inizio settimana dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legge “cd. Dignità”. Il decreto contiene norme sul lavoro, sul contrasto alla delocalizzazione delle imprese che hanno ricevuto aiuti di stato, il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse, e alcuni articoli sulla semplificazione fiscale.

In merito a questo ultimo punto, le novità sono le seguenti:

  •  termini di invio slittati per coloro che optano per l’invio a cadenza semestrale dello spesometro al:
    • al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre
      al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre
  • abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte
  • emanazione di un nuovo decreto con gli elementi di capacità contributiva utilizzabili ai fini del cd “redditometro”.

In particolare, in merito all’accertamento analitico basato sul redditometro, il Decreto Dignità prevede che il MEF possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Invece, il decreto ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Si ricorda che tale decreto basava gli indici di capacità contributiva in funzione:

  • del nucleo familiare
  • dell’area territoriale di appartenenza dal contribuente.

Stando a quanto previsto, il nuovo decreto dovrebbe tenere conto della capacità di spesa e della propensione al risparmio del contribuente, permettendo così di superare alcune delle criticità del precedente decreto.ù

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/7313-redditometro-2018-cosa-ha-cambiato-il-decreto-dignit-.html

Rottamazione cartelle esattoriali 2018: in arrivo le comunicazioni

Tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (la cd. rottamazione bis) prevista dal collegato fiscale alla Stabilità 2018 (DL 148/2017) riceveranno una Comunicazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2018), per essere informati su:

  • accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione;
  • eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • importo/i da pagare;
  • data/e entro cui effettuare il pagamento.

In particolare, se il contribuente ha presentato un’unica dichiarazione di adesione con carichi affidati in riscossione sia nell’anno 2017 che nel periodo 2000-2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2018, un’unica Comunicazione con in evidenza l’anno in cui è stato affidato alla riscossione il debito. In questo modo sarà così possibile conoscere gli importi dovuti complessivamente pagare per la Definizione agevolata, secondo le diverse scadenze previste dalla legge:

  • da una ad un massimo di 5 rate nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • da una ad un massimo di 3 rate nel caso di cartelle contenenti carichi affidati dal 2000 al 2016.

La Comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA 2000/17 e il modulo per l’addebito in conto corrente.

In generale, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto, rispetto alla dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi:

AT  Accoglimento totale della richiesta Indicazione dell’importo da pagare per i debiti “rottamabili”. Non c’è nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”
AP  Accoglimento parziale della richiesta Indicazione degli importi da pagare, sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”
AD –  Sia per i debiti “rottamabili” che per gli eventuali debiti non “rottamabili” non vi è da pagare nulla
AX Per i debiti “rottamabili” non vi è da pagare nulla mentreè presente un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”
RI Rigetto I debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili”, pertanto c’è l’importo da pagare

Ogni comunicazione conterrà un Prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del:

  • totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla Definizione);
  • debito residuo oggetto di Definizione;
  • importo da pagare per la Definizione agevolata del debito;
  • debito residuo escluso dalla Definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), nella comunicazione sarà presente un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

In aggiunta Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, invierà, per coloro che avevano cartelle che erano ricomprese in rateizzazioni in corso al 24/10/2016 e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza a tutto il 31/12/2016, anche una nuova Comunicazione (identificabile con la lettera C8) con l’importo da pagare, entro il 31/7/2018, affinché il debito residuo di queste cartelle possa successivamente essere oggetto di Definizione agevolata.

Così, dopo aver verificato l’avvenuto pagamento di quanto richiesto con la Comunicazione C8, Agenzia delle entrate-Riscossione, invierà, entro il 30 settembre 2018 una nuova Comunicazione delle somme dovute per poter “rottamare” anche queste cartelle.

Dichiarazioni 2018: il nuovo calendario delle scadenze

Nuove scadenze per le dichiarazioni 2018. La Legge di Bilancio 2018, infatti, ha messo mano al calendario fiscale delle delle dichiarazioni:

  • Modello Redditi PF/SP/SC, 770 ed Irap al 31 ottobre;
  • 730 al 23 luglio (resta fermo 7 luglio il 730 presentato dal sostituto d’imposta).

Lo slittamento dei termini dovrebbe consentire quest’anno di evitare le proroghe dell’ultima ora.

Attenzione però che non tutte le nuove scadenze hanno carattere definitivo: quelle relative alla presentazione dei Modelli Redditi PF, SP, SC valgono solo per gli anni in cui si applicano le disposizioni relative allo spesometro. Poiché la stessa Legge di Bilancio prevede che il 2018 sarà l’ultimo anno di applicazione dello spesometro (articolo 1, comma 916, legge 205/2017), si ritiene che i nuovi termini di presentazione del Mod. Redditi PF/SP/SC, fissato al 31.10.2018 siano validi solo per quest’anno.Lo slittamento dal 30 settembre al 31 ottobre, infatti, è stato effettuato dal legislatore per evitare l’accavallamento con i termini di presentazione dello spesometro, ossia 01.10.2018 in quanto il 30 settembre cade di domenica.

Per approfondire la varie scadenze: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10690-dichiarazioni-dei-redditi-il-calendario-delle-scadenze.html

Legge di stabilità 2018: fattura elettronica estesa a tutti i soggetti IVA

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.  Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche  per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

  • residenti,
  • stabiliti
  • identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio  e coloro che applicano il regime forfettario .
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
Gli obblighi di conservazione  si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono  tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.