Legge di stabilità 2018: fattura elettronica estesa a tutti i soggetti IVA

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.  Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche  per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

  • residenti,
  • stabiliti
  • identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio  e coloro che applicano il regime forfettario .
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
Gli obblighi di conservazione  si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono  tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Voucher digitalizzazione – Gli incentivi alle imprese per il 2018

Il decreto interministeriale del 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2014, stabiliva gli schemi standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico.

Solo ora tuttavia, dopo un’attesa durata tre anni, è uscito il decreto direttoriale che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici.

Segue: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12940-voucher-digitalizazione—gli-incentivi-alle-imprese-per-il-2018.html

Legge di stabilità 2018: l’innalzamento dell’età pensionabile

L’art. 1, commi da 146 a 153, della Legge di Bilancio 2018 riguardano le norme sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita; nello specifico intervengono i seguenti cambiamenti :
a) si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo che a partire da quello operante nel 2021  :
–  si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento,  rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
–  gli adeguamenti  non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale misura eccedente in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi);
– che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);
b) si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, elencate di seguito:

  •   lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni – nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento – le professioni di cui al relativo allegato B41 e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  •   lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette “usuranti”), di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un’anzianità contributiva pari a 30 anni;

c) si prevede che l’esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita non si applica:
– al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata, previsto dall’articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. lavoratori precoci;
– ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale;

d) si stabilisce che per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca  (commi 147 e 148 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018)   la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia;
e) si demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al suddetto allegato B ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24511-legge-di-stabilit-2018-l-innalzamento-dell-et-pensionabile.html

Contributi lavoro domestico in scadenza 10.1.2017

Domani 10 gennaio 2018 scade il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici  relativi al trimestre precedente,  ossia il 4 -2017. Con un comunicato sul  proprio sito l’Inps precisa che dal 1° gennaio 2018 sarà possibile pagare i contributi dei lavoratori domestici, attraverso le seguenti modalità:

  • direttamente online tramite il portale dei pagamenti, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, di debito o prepagata, oppure addebito in conto corrente bancario;
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”. Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo, semplicemente con codice fiscale  del datore di lavoro e codice rapporto di lavoro;
  • negli uffici postali, utilizzando il bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso)  inviato dall’INPS. Nel caso non sia stato ricevuto, il bollettino può  anche  essere generato:
    • direttamente online tramite il portale dei pagamenti all’interno della sezione lavoratori domestici;
    • presso le aree di front office delle sedi INPS, utilizzando lo sportello automatico per il cittadino con autenticazione mediante tessera sanitaria;
    • telefonicamente, rivolgendosi al Contact center chiedendo l’invio del bollettino MAV al domicilio del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i contributi dovuti per il 2018, la cui prima scadenza è fissata al 10 aprile 2018,  saranno determinati appena disponibile l’indice ISTAT di riferimento. L’inps precisa che pertanto le sanzioni saranno calcolate soltanto per pagamenti effettuati oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare relativa ai contributi dovuti per il 2018.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24512-contributi-lavoro-domestico-in-scadenza-10-1-2017.html

Call center: il costo medio del lavoro in un decreto

ll Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto n. 123 del 29.12.2017 per la determinazione del costo del lavoro per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center.

Il costo del lavoro medio , definito fino al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese  che svolgono attività di call center,  è stabilito, a valere dal mese di ottobre 2014, nella tabella allegata  che costituisce parte integrante del decreto.

Il decreto precisa che il costo del lavoro nei call center, così determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

La firma del Decreto giunge al termine di un confronto  con le Parti sociali di settore che ha reso possibile stabilire il costo del lavoro medio  da prendere a  riferimento  per i futuri affidamenti da parte di amministrazioni ed enti  aggiudicatori di servizi di call center, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici e dall’articolo 24-bis del Decreto-legge n. 83 del 2012.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24509-call-center-il-costo-medio-del-lavoro-in-un-decreto-.html

Legge di bilancio 2018: aumenta il ticket licenziamento

La legge di bilancio per il 2018 interviene, con il comma 137  dell’art. 1 sull’importo del cd. ticket licenziamento  introdotto dalla legge n. 92- 2012,  in caso di procedure collettive. La disposizione era già presente nella bozza  presentata dal Governo alle Camere e non è stata modificata in fase di discussione .

Nello specifico,  a decorrere dal 1º gennaio 2018,  per ciascun licenziamento collettivo, il datore di lavoro è tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, pagando l’aliquota percentuale innalzata all’82% del massimale  previsto per la NASPI , invece che  41%,  il doppio di quanto previsto finora .  

L’importo  massimo attuale , corrispondente al 41% del massimale convenzionale Naspi è pari a 1.470 euro. L’aumento  porta dunque il ticket licenziamento per ciascun lavoratore a  2.940 euro Fanno eccezione i licenziamenti collettivi a seguito di procedure instaurate entro ottobre 2017, ai sensi dell’art. 4 della l. 223/1991.

Attivo il nuovo cassetto previdenziale Lavoro Domestico

Disponibile il  “Cassetto Previdenziale per il Lavoro Domestico” sul  portale INPS ( www.inps.it)   per  semplificare e facilitare l’attività  e realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi. Lo annuncia l’INPS nel messaggio n. 5182 del 28 dicembre 2017.

Il Cassetto Previdenziale del Lavoro Domestico nasce dall’esigenza di facilitare i soggetti contribuenti nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.

Il servizio è raggiungibile nell’ambito dei servizi per  “Aziende, enti e datori di lavoro”, nella sezione “Datori di lavoro domestico”, autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale. A seconda della profilazione dell’utente, sono rese disponibili solo le funzionalità ad esso accessibili.

Una volta entrati nella sezione dedicata al lavoro domestico le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce “Cassetto previdenziale LD”. L’applicazione è consultabile sia attraverso  cellulari, tablet, che pc.

Una volta effettuato l’accesso, il datore di lavoro avrà la possibilità di:

  • consultare i dati anagrafici del datore che sono registrati negli archivi centrali dell’INPS.
  •  consultare i dati anagrafici dell’intermediario delegato dal datore. Se il datore di lavoro ha conferito delega ad un consulente/commercialista o associazione datoriale il Cassetto Previdenziale per il Lavoro Domestico ne esporrà la relativa anagrafica.
  •  cercare e consultare il dettaglio dei rapporti di lavoro in stato Attivo,  Cessato, In verifica presso la sede, Respinto, Annullato presenti negli archivi dell’Istituto relativi agli ultimi cinque anni.
  •  consultare i pagamenti versati o da versare dal datore negli ultimi cinque anni contributivi. Saranno consultabili i pagamenti in stato: incassato, incassato in lavorazione, da effettuare, da Recupero Crediti o di cui è stata richiesta sospensione.
  •  accedere direttamente alla home page del sito per la gestione dei pagamenti (portale dei pagamenti)
  •  accedere direttamente alla home page del sito per la gestione del lavoro domestico
  •  consultare le comunicazioni inviate o da inviare all’INPS (Funzionalità per ora non attiva)
  •  gestire la comunicazione e gli appuntamenti verso la sede INPS(Funzionalità per ora non attiva).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24480-attivo-il-nuovo-cassetto-previdenziale-lavoro-domestico-.html

La sospensione delle attività ispettive su richiesta del contribuente

Il “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” della Guardia di Finanza contempla, fra molti altri argomenti, anche le casistiche previste per la  sospensione di una verifica fiscale.

Può capitare anche in periodi festivi come quello in corso che un contribuente venga sottoposto ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Come sottolineato dalla circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’attività ispettiva deve procedere “senza soluzione di continuità” (e quindi continuativamente) al fine di assicurare costanza e speditezza nell’attività in corso, oltre che per limitare al massimo la turbativa nell’attività quotidiana del contribuente verificato.
Nonostante tale previsione, nel documento di prassi si specifica però che esistono alcune particolari casistiche che consentono di optare per l’interruzione delle attività ispettive.
Tra questi casi eccezionali, rientra anche la possibilità per lo stesso contribuente di richiedere la sospensione dell’attività ispettiva per determinate ragioni.
Nel Manuale Operativo, infatti, vengono riportati, a titolo esemplificativo, i motivi che possono indurre il soggetto in verifica (o un suo delegato o il professionista che lo assiste) a richiedere l’interruzione delle attività.
Nello specifico, le ragioni che possono essere valutate ai fini di una sospensione di una  verifica fiscale in corso possono essere:

  • esigenze di tipo produttivo,
  • esigenze di tipo lavorativo,
  • esigenze di tipo familiare.

Ogni tipo di esigenza (fosse anche la chiusura dell’azienda o degli uffici per le festività) deve essere debitamente motivata e deve precludere la possibilità per il contribuente di poter assistere i verificatori durante le operazioni ispettive per un determinato lasso temporale.
Anche la necessità del contribuente di riottenere, per svariate ragioni, i locali o il locale aziendale messo a disposizione dei militari della Guardia di Finanza al fine espletare l’attività ispettiva, può spingere il soggetto verificato a chiedere la sospensione della verifica fiscale.
Indipendentemente dalle ragioni e dalle esigenze espresse dal contribuente, la circolare n. 1/2018 stabilisce che il motivo per il quale viene disposta la sospensione di un’attività ispettiva dovrà essere poi debitamente riportato sia nel processo verbale di verifica (ovvero nel verbale redatto quotidianamente dai verificatori) sia in quello di constatazione (ovvero quello redatto a conclusione della verifica fiscale).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24469-la-sospensione-delle-attivit-ispettive-su-richiesta-del-contribuente.html

I CONSULENTI DEL LAVORO CERTIFICANO LA DISOCCUPAZIONE

Consulenti del Lavoro attestano lo stato di disoccupazione

Stop alle incertezze sullo stato di disoccupazione dei lavoratori assunti tramite i Consulenti del lavoro. Lo prevede la Legge Finanziaria 2018 (art.1 comma 801) che assegna alla Fondazione Consulenti per il Lavoro (organo del Consiglio Nazionale) la possibilità di ricevere dall’Anpal i dati relativi ai soggetti in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, come definiti dall’art. 19 del Dlgs. 150/2015.

Ciò permetterà alle agenzie per il lavoro, nonché agli iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (ex art. 12 Dlgs. 150/2015, fra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro) di avere precisa contezza sullo stato dei lavoratori e sui loro precedenti occupazionali . Cosi si eviteranno le criticità rilevate anche in occasione della stagione di incentivi alle assunzioni (Esonero contributivo triennale 2015, biennale 2016 e Incentivo Occupazione SUD) nel coordinamento informativo fra i Centri per l’Impiego e le imprese, criticità che hanno provocato disguidi e revoche dei benefici . I consulenti del lavoro, per il tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro, potranno dunque accedere legittimamente alla banca dati informativa dell’Anpal per confermare lo status occupazionale dei lavoratori in via di assunzione e la presenza di eventuali precedenti contratti a tempo indeterminato nella pregressa carriera degli stessi. Tale informazione si rivelerà fondamentale per confermare definitivamente la legittimità della fruizione del nuovo incentivo occupazionale triennale per i giovani, varato nella stessa legge di stabilità 2018.

“ Scelta del legislatore assolutamente coerente e in linea con quanto deciso negli anni scorsi in materia di mercato del lavoro – commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro -. Scelte che confermano la centralità dei consulenti del lavoro rispetto alla gestione del rapporto di lavoro, anche per il ruolo di grande impulso dato alle politiche attive con la gestione di 8milioni di lavoratori. Cosi i datori di lavoro avranno la possibilità di avere la certezza dei presupposti dei rapporti di lavoro da instaurare e quindi la garanzia della legittimità della decontribuzione applicata in base alle nuove assunzioni agevolate, previste dalla Finanziaria 2018”.

Fonte: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/9108-finanziaria-i-consulenti-del-lavoro-certificano-la-disoccupazione

Pensioni e fondi di solidarietà del credito: chiarimenti INPS

L’INPS ha emanato la Circolare n. 188 del 22 dicembre 2017con cui fornisce  le  istruzioni riguardo l’esercizio da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, per i lavoratori che possano fruire dell’assegno straordinario garantito  da  Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo  .
L’istituto ricorda che l’articolo 2 del D.M. n. 98998/2017, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà del credito e il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti  per la pensione di vecchiaia o anticipata,  entro i successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro.
Tale facoltà  per i datori di lavoro è prevista  limitatamente al triennio 2017 – 2019: Il documento precisa quindi che la scadenza ultima delle domande di riscatto e/o ricongiunzione  è fissata  al 30 novembre 2019,   tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio  di vigenza della misura 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24460-pensioni-e-fondi-di-solidariet-del-credito-chiarimenti-.html