In prossimità del periodo di maggior fruizione di ferie, riteniamo utile riepilogare la relativa disciplina.
Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Sono obbligatorie:
- la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
- la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi di differimento stabiliti dai C.C.N.L.
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.
La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va da 120 a 720 euro.
Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari:
- Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1.800 euro.
- Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.