L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota prot. n. 1438 del 14 febbraio 2019, ha fornito alcune precisazioni in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 66/2003 a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da una sede territoriale . L’Ispettorato territoriale di Biella chiedeva nello specifico se il limite di lavoro notturno debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro).
L’ispettorato concorda sul fatto che la norma del Decreto 66/ 2003 non fornisce chiari riferimenti sulla modalità di calcolo della media dell’orario notturno e fa riferimento ad una circolare ministeriale del 2005 in cui veniva specificato che il limite di 8 ore “costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione “.
L”INL sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, afferma che prendendo in considerazione il caso particolare si avrebbero trattamenti diversi ( un lavoratore con settimana di 5 giorni non potrebbe svolgere lavoro straordinario perche la media raggiunge già il limite massimo con il completamento dell’ordinario orario di lavoro (40:5=8). Nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8)
E’ necessario quindi calcolare la media su un periodo lavorativo fisso per tutti di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell’arco temporale settimanale, al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previstodall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.
In altre parole il parametro temporale da prendere a riferimento per calcolare la durata media dell’orario di lavoro notturno (8 ore nelle 24) è la settimana lavorativa intesa come un periodo di 6 giorni .