Autoliquidazione 2018-2019: rinvio del termine di pagamento dei premi

L’INAIL, con avviso del 04 gennaio 2019, ha rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.

In particolare:

  1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019
  2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019
  3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019
  4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-autoliquidazione-2018-2019.html

Stralcio dei debiti fino a mille euro: niente adempimenti

Il contribuente non deve fare nulla per beneficiare dell’azzeramento dei debiti residui fino a 1000 euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.  Lo prevede l’articolo 4 del Decreto Legge 119/2018 che in sede di conversione in Legge non è stato modificato. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 18.12.2018 della Legge di conversione del decreto fiscale, anche lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro viene confermato. Sarà l’Agente della riscossione che automaticamente azzererà tutte le minicartelle di importo residuo fino a mille euro, che gli sono state affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importo sarà calcolato con riferimento al 24 ottobre 2018 e comprenderà interessi e sanzioni.

L’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 e il contribuente potrà controllare l’azzeramento del debito all’interno della sua area riservata, senza porre in essere adempimenti.  Restano esclusi dallo stralcio  alcune tipologie di debiti quali:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I versamenti effettuati prima del 24 ottobre resteranno acquisiti mentre verranno rimborsati gli importi versati successivamente.

Congedo paternità: novità 2019

Il congedo obbligatorio  retribuito per i padri  lavoratoriè  stato istituita dalla legge Fornero del 2012, per un solo giorno  e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo  cui si ha diritto   in alternativa a uno dei giorni di congedo  materno,  su libera scelta dei genitori.
Nel 2018  i giorni sono stati portati a 4, cui si aggiunge 1 giorno di astensione facoltativa .
Per i giorni di astensione  obbligatoria dal lavoro  per i padri lavoratori dipendenti godono della retribuzione piena, erogata dall’INPS,  e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l’assenza della madre  e quindi  si aggiungono al congedo di  maternità.
I giorni di congedo paterno  possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Riassumendo:
CONGEDO  PATERNO RETRIBUITO  figli nati o adottati nel 2017 figli nati o adottati nel 2018 e 2019
congedo obbligatorio

(in aggiunta a quello materno)

2 giorni 4 giorni
congedo facoltativo

(in sostituzione di quello materno)

nessuno 1 giorno
Per utilizzarlo è sufficiente fare richiesta scritta all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto.
Le  misure di congedo sia obbligatorio che facoltativo possono essere utilizzate per le nascite o adozioni che si verificano nel 2018 e nel 2019.
Il beneficio  va utilizzato entro i cinque mesi successivi alla nascita o alla adozione o affidamento del bambino. I giorni possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Per il congedo facoltativo di un giorno  va anche allegata  una dichiarazione della madre in cui rinuncia ad un giorno del suo congedo di maternità e la comunicazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
In caso di mancato utilizzo non ci sono sanzioni,  né per il padre né per il datore di lavoro.
Hanno diritto al congedo di paternità  anche i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità. Sono esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.

Se invece l’indennità di congedo paternità è pagata dall’Inps la domanda deve essere presentata per via telematica all’Inps  (direttamente online se si possiede il PIN dispositivo INPS accedendo all’area servizi online; in alternativa chiamando il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa; in alternativa tramite patronato).

L’Istituto di previdenza provvede al versamento diretto per le  categorie seguenti:

  • lavoratrici stagionali,
  • operaie agricole (salvo la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato),
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine,
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici disoccupate o sospese,
  • lavoratrici assicurate ex Ipsema e dipendenti da datori di lavoro che non optano per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio.

Il pagamento diretto viene effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda presentata dagli interessati: bonifico presso un ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale”.

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