Il congedo obbligatorio retribuito per i padri lavoratoriè stato istituita dalla legge Fornero del 2012, per un solo giorno e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo cui si ha diritto in alternativa a uno dei giorni di congedo materno, su libera scelta dei genitori.
Nel 2018 i giorni sono stati portati a 4, cui si aggiunge 1 giorno di astensione facoltativa .
Per i giorni di astensione obbligatoria dal lavoro per i padri lavoratori dipendenti godono della retribuzione piena, erogata dall’INPS, e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l’assenza della madre e quindi si aggiungono al congedo di maternità.
I giorni di congedo paterno possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Riassumendo:
CONGEDO PATERNO RETRIBUITO |
figli nati o adottati nel 2017 |
figli nati o adottati nel 2018 e 2019 |
congedo obbligatorio
(in aggiunta a quello materno) |
2 giorni |
4 giorni |
congedo facoltativo
(in sostituzione di quello materno) |
nessuno |
1 giorno |
Per utilizzarlo è sufficiente fare richiesta scritta all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto.
Le misure di congedo sia obbligatorio che facoltativo possono essere utilizzate per le nascite o adozioni che si verificano nel 2018 e nel 2019.
Il beneficio va utilizzato entro i cinque mesi successivi alla nascita o alla adozione o affidamento del bambino. I giorni possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Per il congedo facoltativo di un giorno va anche allegata una dichiarazione della madre in cui rinuncia ad un giorno del suo congedo di maternità e la comunicazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
In caso di mancato utilizzo non ci sono sanzioni, né per il padre né per il datore di lavoro.
Hanno diritto al congedo di paternità anche i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità. Sono esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.
Se invece l’indennità di congedo paternità è pagata dall’Inps la domanda deve essere presentata per via telematica all’Inps (direttamente online se si possiede il PIN dispositivo INPS accedendo all’area servizi online; in alternativa chiamando il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa; in alternativa tramite patronato).
L’Istituto di previdenza provvede al versamento diretto per le categorie seguenti:
- lavoratrici stagionali,
- operaie agricole (salvo la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato),
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine,
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici disoccupate o sospese,
- lavoratrici assicurate ex Ipsema e dipendenti da datori di lavoro che non optano per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio.
Il pagamento diretto viene effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda presentata dagli interessati: bonifico presso un ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale”.
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