Secondo acconto imposte: scadenza domani 30 novembre 2018

Domani 30 novembre 2018 è l’ultimo giorno per pagare il secondo acconto delle imposte 2018.
Per il calcolo delle imposte dovute è possibile utilizzare il metodo storico (sulla base all’imposta 2017 evidenziata nel quadro RN del mod. REDDITI 2018) o, in alternativa, quello previsionale, qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2018 minore rispetto al 2017. La scelta di un metodo piuttosto che di un altro riguarda la singola imposta.
Ecco un breve riepilogo sulle modalità di calcolo dell’acconto per varie imposte:

  • Irpef: 100% dell’importo indicato al rigo RN 34 “Differenza” del Mod. Redditi PF 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 Euro;
  • Addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
  • Addizionale comunale: andava versato entro i termini di versamento del saldo Irpef (quindi luglio/agosto 2018);
  • Minimi 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 5% secondo le regole Irpef;
  • Minimi 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
  • Minimi 2017 e forfetari 2018: acconto dell’imposta sostitutiva dei minimi, che andrà poi indicata nel quadro LM del Mod. Redditi PF 2019;
  • Ordinario 2017 e forfetario 2018: non si è tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, inoltre applicando il metodo previsionale è possibile non versare l’acconto Irpef (o versarlo in misura inferiore rispetto a quello risultante con il metodo storico);
  • Forfetari 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 15% secondo le regole Irpef;
  • Forfetario 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
  • Ires: 100% dell’importo indicato al rigo RN 17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Mod. Redditi SC 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 20,66 Euro;
  • Irap: 100% dell’importo indicato al rigo IR 21 “Totale imposta” del Mod. IRAP 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 € (per le persone fisiche), a 20,66 € (per i soggetti IRES);
  • Cedolare secca: 95% dell’imposta dovuta per il 2017 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1 campo 5 è non superiore a 51,65 €;
  • Ivie ed Ivafe: acconto secondo le regole Irpef.

L’importo va versato tramite il Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

4034 Acconto Irpef
2002 Acconto Ires
3813 Acconto Irap
1794 Acconto Imposta sostitutiva minimi (5%)
1791 Acconto Imposta sostitutiva forfetari (15%)
1841 Acconto cedolare secca
4045 Acconto IVIE
4048 Acconto IVAFE

 

TFR ottobre 2018, calcolo e trattamento fiscale

  • l’ anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto
  • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
  • alcune disposizioni in materia pensionistica.

L’art 2120 c.c., così come riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.

Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.

Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.

Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l’erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), delle quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR).  Non essendo stata prorogata da nuovi provvedimenti normativi,  la  possibilità di QUIR è cessata dal 1 luglio 2018 .

Segue: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12878-tfr-fondamenti-normativi-e-calcolo.html

Stralcio dei debiti fino a mille euro: niente adempimenti

Il contribuente non dovrà fare nulla per azzerare i debiti residui fino a 1000 euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.  Lo prevede l’art. 4 del D.L. 119/2018.
Sarà l’Agente della riscossione che automaticamente azzererà tutte le minicartelle di importo residuo fino a mille euro, che gli sono state affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importo sarà calcolato con riferimento al 24 ottobre 2018 e comprenderà interessi e sanzioni.

L’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 e il contribuente potrà controllare l’azzeramento del debito all’interno della sua area riservata.

Restano esclusi dallo stralcio  alcune tipologie di debiti quali:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I versamenti effettuati prima del 24 ottobre resteranno acquisiti mentre verranno rimborsati gli importi versati successivamente.

Stipendio in contanti e lavoro nero: sanzione doppia

L’INL, con la Nota n. 9294 del 9 novembre 2018,  ha chiarito che nel caso in cui gli ispettori  accertino l’impiego di lavoratori in  “nero” riscontrando  che la retribuzione sia stata corrisposta ai medesimi lavoratori in contanti , è possibile  l’applicazione della sanzione prevista per quest’ultima violazione, in aggiunta alla prevista maxi sanzione per il lavoro nero  (art. 3, comma 3 quinquies, D.L. 12/2002 come  modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 ).
L’Ispettorato ritiene infatti che  la sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 ( da 1.000 a 5.000 euro), per il divieto di retribuzione in contanti,  “discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero”.
Inoltre, l’INL precisa che in caso di lavoro “nero” e di accertatamento della corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti quanto sono le  giornate di lavoro retribuite con questa modalità.

Resta ferma, infine, afferma l’ispettorato,  l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della  retribuzione  in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato  dal datore di lavoro.

Fonte: fiscoetasse.com