Contratti a termine: i CCNL possono derogare dal Decreto Dignità?

Le recenti modifiche  alla normativa sul contratto a tempo determinato (Decreto dignità D.lgs. 86 2018 convertito in legge L.96 2018 del 12 agosto 2018) hanno apportato numerosi vincoli  nell’utilizzo  di questo istituto. A differenza di quanto previsto dal precedente d.lgs 23 2015 che lasciava ampi margini alla contrattazione collettiva  per concordare modalità diverse e specifiche per i vari settori produttivi , la nuova legge  limita questa facoltà.

Vediamo quali in quali ambiti le regole sono modificabili e  quali invece sono tassative.

NORMATIVA  DECRETO DIGNITA’ POSSIBILE DEROGA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI A TERMINE (oggi 24 mesi complessivi ) 1 SI –

La contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere  limiti  diversi

NUMERO DEI RINNOVI E/O PROROGHE (attualmente 4) SI –
 INTERVALLI TRA CONTRATTI  (10 o 20 gg.  secondo la durata dei contratti SI – la contrattazione puo modificare la durata minima degli intervalli fra un contratto e l’altro
OBBLIGO DI CAUSALE per durata oltre i 12 mesi

(1- ragioni estranee all’attività o per sostituzione;

2- ragioni temporanee non programmabili)

NO –

la contrattazione non puo far venir meno l’obbligo , né prevedere causali diverse da quelle fissate dalla norma 2

DIRITTO DI PRECEDENZA per l’assunzione a tempo indeterm. dopo contratto a termine di almeno 6 mesi SI –

possono essere modificati i tempi del diritto

LIMITE QUANTITATIVO

(20% dell’organico stabile – 30% se presenti anche contratti in Somministrazione

SI –


1- Nel computo  vanno sommati tutti i contratti a tempo determinato relativi alle stesse  mansioni – categoria legale di inquadramento
ed i rapporti di somministrazione a termine a partire dal 18 luglio 2012 (circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012)

2- N.B. Fanno eccezione e possono quindi derogare alla norma gli accordi stipulati con contratti di prossimità(art. 8 Legge 96/2011) secondo precisi vincoli e modalità procedurali

Quanto detto vale senza alcun dubbio per gli accordi collettivi stipulati a partire dall’entrata in vigore del decreto, 14 luglio 2018,  mentre è incerta la validità delle possibilità di deroga rispetto ai contratti collettivi già in essere. La stampa specializzata  afferma che sia la conservazione delle regole collettive già firmate che la loro  sospensione hanno validi fondamenti dottrinari. E’ auspicabile un documento chiarificatore dal Ministero e una revisione degli accordi da parte delle parti sociali in causa.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12040-contratti-a-termine-i-ccnl-possono-derogare-dal-decreto-dignit-.html

Firma busta paga: non vale come ricevuta

Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della avvenuta consegna  dello specifico documento e non anche dell’effettivo pagamento, che deve essere provato diversamente dal datore di lavoro. Questo il principio riaffermato dalla Cassazione nella sentenza  n. 21699 -2018, con numerosi precedenti conformi
Il caso in particolare riguardava un lavoratore che vantava verso l’azienda differenze retributive e per t.f.r. per  complessivi 26.831,41 euro. All’esito della prova testimoniale, il giudice del lavoro rigettava la domanda del lavoratore mentre la Corte d’Appello accoglieva il suo ricorso.

I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso dell’azienda, basandosi sull’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l’obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non fornisce la prova dell’avvenuto pagamento: infatti  non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, e se il lavoratore contesta che il pagamento sia avvenuto  spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti.
Di conseguenza, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.

Il principio è stato recentemente  esplicitamente ribadito anche nella norma che vieta l’erogazione in contanti della retribuzione, contenuta nella legge di bilancio 2018 L.208-2017.

Denuncia infortunio telematica anche per l’agricoltura

L’inail ha comunicato ieri nella circolare n. 37 del 24 settembre 2018 che a partire dal 1 ottobre 2018 sara disponibile anche per gli operatori dell’agricoltura il servizio online per la Denuncia/comunicazione di infortunio telematica .

La circolare  chiarisce che  i datori di lavoro del settore agricoltura, per l’accesso ai servizi telematici Inail, devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure  le credenziali :

  • Spid
  • Pin Inps
  • Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail previa compilazione dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezione “ATTI E
DOCUMENTI” -> “Moduli e modelli”, sottosezione “PRESTAZIONI”, voce “Altri moduli”.
Ulteriori istruzioni sono riportate nella sezione “SUPPORTO” -> “Guide manuali operativi”, sottosezione “Servizi online – Istruzioni per l’accesso” del sito INAIL
Gli intermediari e i loro delegati possono accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio per il settore agricoltura con le credenziali già in
loro possesso.

Nel servizio è possibile anche la ricerca dei certificati inviati dai medici competenti sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori

L’obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione  di infortunio  sarà in vigore dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare sul sito dell’Istituto (24.9.2018), quindi  dal 9 ottobre 2018.

L’inoltro con le nuove modalità telematiche è comunque valido anche prima di quella data.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25685-denuncia-infortunio-telematica-anche-per-l-agricoltura.html