L’ Ispettorato del lavoro è intervenuto nuovamente sul tema con la nota n. 7396-2018 del 10 settembre 2018, mettendo in chiaro che gli ispettori potranno a effettuare controlli anche presso gli istituti di credito per ottenere le informazioni sulle modalità di pagamento .
Inoltre ribadisce che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa, non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, però in considerazione della natura “mista” sia risarcitoria e che retributiva delle somme, essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene per rimborsi (chiaramente documentati) se di natura solo restitutoria.
In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI, l’ispettorato specifica che si ritengono tracciabili e quindi accettabili anche:
- il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale attraverso un conto corrente ordinario, e non solo ” di tesoreria ” con mandato di pagamento, come inizialmente indicato.
- lo strumento del vaglia postale , in quanto rientrante nella categoria degli “assegni consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato” .
Per i vaglia è necessario pero che siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007: “gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” e “il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” – devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).
Di seguito si ricordano le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo:
Per i datori di lavoro o i committenti che violano le disposizione sulla corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro.
Da sottolineare che la violazione puo essere rilevata dall’Ispettorato per:
• mancato utilizzo dei mezzi di pagamento previsti
• utilizzo dei mezzi tracciabili non andato a buon fine, ad es. revoca del bonifico, annullamento dell’assegno mancanza di fondi nel conto addebitato ecc.
L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che essendo una violazione non materialmente sanabile una volta ravvisata , non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione .
Sarà possibile, invece, pagare una somma:
- ridotta a 1/3 del massimo della sanzione prevista;
- o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo;
oltre alle spese del procedimento.
La sanzione dovuta sarà €1.667 (5.000/3) da versare tramite il mod. F23 con il codice tributo “741T”, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Con la nota n. 5828 del 4.7.2018 l’INL ha chiarito che la sanzione:
- prescinde dal numero di lavoratori interessati quindi è la stessa per il pagamento non tracciabile sia 1 che di 5 lavoratori ma
- è applicata in base al numero di mesi nei quali la violazione si è verificata.
Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13138-pagamento-stipendi-con-mezzi-tracciabili-dal-1-7-2018.html