L’articolo 18 del Contratto Nazionale dei collaboratori domestici stabilisce che indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Il periodo è stabilito dal datore di lavoro ma sempre tenendo conto anche delle esigenze del collaboratorefamiliare:
• tra giugno e settembre,
• da frazionarsi in non più di due periodi all’anno.
Il mancato godimento del riposo annuale non può essere sostituito da alcuna indennità in quanto si tratta di un diritto irrinunciabile e quindi i giorni di ferie non godute possono essere retribuiti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel contratto d’assunzione, oltre la data di assunzione, la durata del periodo di prova, il livello di inquadramento, l’orario di lavoro e la retribuzione, deve essere specificato anche il periodo in cui godere le ferie annuali e l’ eventuale trasferta al seguito della famiglia.
Per quanto stabilito all’articolo 32 del CCNL di riferimento, può capitare che la collaboratrice domestica a tempo pieno, per esigenze del datore di lavoro, debba seguire la famiglia o la persona da assistere, nel posto di villeggiatura.
In questo caso sono previsti:
• preavviso di quindici giorni,
• permessi settimanali come negli altri periodi dell’anno
• maggiorazione della retribuzione del 20% a titolo di disagio per la “trasferta”, oltre al rimborso delle spese di viaggio, fatto salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
LE FERIE DEL CITTADINO STRANIERO
Per i collaboratori familiari extracomunitari è ammesso, previo accordo tra le parti, il cumulo di due anni di feriematurate per usufruire di due mesi continuativi di permesso per tornare al proprio paese di origine, in modo non definitivo.
per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13196-le-ferie-nel-lavoro-domestico.html