Riders: le novità nel CCNL Logistica

L’ultimo  contratto firmato a dicembre 2017  da Confetra, Anita, Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti firmatari per quella sindacale aveva già codificato una figura nuova, quella del rider  cioe il corriere che si sposta su piccoli mezzi . Questa figura è  oggi alla ribalta dei media per  le sentenza di Cassazione che non ne hanno riconoscono il carattere di lavoro subordinato  nei casi di collaborazioni gestite da  piattaforme digitali  con pagamenti a forfait o a consegna . Il CCNL Confetra  di qualche mese fa aveva affidato ad un accordo successivo  «le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni, le declaratorie e i livelli di inquadramento e l’orario di lavoro».

L’accordo in questione è stato firmato lo scorso 15 luglio e  prevede  che anche per i rider della cd. GIG economy valgano le disposizioni generali , sia dal punto di vista retributivo che di orario di lavoro:

  •  39 ore settimanali
  • la durata dell’orario di lavoro da definire sulla media di 4 mesi, con la possibilità di una distribuzione su 5 o 6 giorni (le ore eccedenti retribuite come prestazione straordinaria)  con un minimo giornaliero di 2 ore e un massimo di 8.
  • La durata della settimana lavorativa non puo  superare le 48 ore, compresi gli straordinari , ed è prevista l’applicazione della cosiddetta settimana mobile per la fruizione dei riposi settimanali.
  • Eventuali esigenze di ripartire l’orario di lavoro su quattro giorni e comunque di modificare l’orario saranno oggetto di accordi aziendali così come l’esigenza di programmare giornate di 10 ore lavorative.

Ai riders devono essere applicate tutte le coperture assicurative e previdenziali secondo la legge e il contratto della Logistica, comprese la sanità integrativa e la bilateralità, la disciplina dell’apprendistato, la fornitura di dispositivi di protezione (caschetti, indumenti ad alta visibilità, guanti, luci di segnalazione), assicurazione contro terzi a carico dell’azienda, contrattazione di secondo livello e norme specifiche sulla privacy.

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