Riders: le novità nel CCNL Logistica

L’ultimo  contratto firmato a dicembre 2017  da Confetra, Anita, Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti firmatari per quella sindacale aveva già codificato una figura nuova, quella del rider  cioe il corriere che si sposta su piccoli mezzi . Questa figura è  oggi alla ribalta dei media per  le sentenza di Cassazione che non ne hanno riconoscono il carattere di lavoro subordinato  nei casi di collaborazioni gestite da  piattaforme digitali  con pagamenti a forfait o a consegna . Il CCNL Confetra  di qualche mese fa aveva affidato ad un accordo successivo  «le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni, le declaratorie e i livelli di inquadramento e l’orario di lavoro».

L’accordo in questione è stato firmato lo scorso 15 luglio e  prevede  che anche per i rider della cd. GIG economy valgano le disposizioni generali , sia dal punto di vista retributivo che di orario di lavoro:

  •  39 ore settimanali
  • la durata dell’orario di lavoro da definire sulla media di 4 mesi, con la possibilità di una distribuzione su 5 o 6 giorni (le ore eccedenti retribuite come prestazione straordinaria)  con un minimo giornaliero di 2 ore e un massimo di 8.
  • La durata della settimana lavorativa non puo  superare le 48 ore, compresi gli straordinari , ed è prevista l’applicazione della cosiddetta settimana mobile per la fruizione dei riposi settimanali.
  • Eventuali esigenze di ripartire l’orario di lavoro su quattro giorni e comunque di modificare l’orario saranno oggetto di accordi aziendali così come l’esigenza di programmare giornate di 10 ore lavorative.

Ai riders devono essere applicate tutte le coperture assicurative e previdenziali secondo la legge e il contratto della Logistica, comprese la sanità integrativa e la bilateralità, la disciplina dell’apprendistato, la fornitura di dispositivi di protezione (caschetti, indumenti ad alta visibilità, guanti, luci di segnalazione), assicurazione contro terzi a carico dell’azienda, contrattazione di secondo livello e norme specifiche sulla privacy.

Voucher: accordo per il ritorno

Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio  ha annunciato ieri in audizione al Senato «una doverosa riflessione» sulla possibile reintroduzione dei voucher per le prestazioni di lavoro occasionale, indicando  quattro settori di possibile applicazione:  «baby sitter, agricolo-stagionale, giardinaggio, pulizie». Sono  alcuni dei settori in cui i voucher lavoro avevano una enorme diffusione e nei quali risulta difficile immaginare una forma sostitutiva “legale” come il contratto di lavoro a chiamata, improponibile in particolare per le famiglie e i piccoli imprenditori.

Lo strumento dei buoni lavoro gestiti in forma telematica dall’INPS, abrogato  l’anno scorso dal Governo Gentiloni sull’onda di un utilizzo divenuto davvero massivo e considerato dai sindacati un abuso nei confronti dei lavoratori, era stata richiesta nei giorni scorsi dal Ministro dell’interno Salvini e dovrebbe quindi trovare spazio nella conversione in legge del Decreto Dignità.

Decreto che peraltro non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pare per la mancanza di coperture finanziarie credibili evidenziate dalla Ragioneria dello Stato, in particolare sul probabile minor gettito per l’utilizzo dei contratti a termine e per l’eliminazione dello split payment professionisti .

Il ministro ha parlato anche dell’intenzione di aggiungere  nella nuova versione del provvedimento  i «primi accenni» di un taglio del costo del lavoro stabile, in particolare con un incentivo  sulle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato.

In autunno, con la legge di Bilancio invece il taglio al cuneo fiscale dovrebbe essere applicato in due  settori innovativi e strategici come  made in Italy e imprese digitali.

Industria 4.0: credito d’imposta per spese di formazione del personale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22.06.2018, il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018 che definisce la disciplina attuativa del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018, introdotto dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017).

Ricordiamo che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attivita’ economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita’ di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attivita’ commerciali possono accedere al beneficio in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

L’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà, cosi’ come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero a quelle imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
    2. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Stipendi tracciabili: nuove specifiche dall’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018 , fornisce ulteriori indicazioni in tema  di violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzione e, in particolare:

  • sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa
  • altri  strumenti di pagamento ritenuti ammissibili rispetto a quelli citati nel  comma 910 art. 1 legge 205-2017

Sulle sanzioni, l’Ispettorato ha chiarito che la sanzione amministrativa pecuniaria  deve essere calcolata in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori coinvolti. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. La nota fornisce un esempio : nel caso di  pagamento irregolare  di tre mensilità di retribuzione a due lavoratori,  la sanzione sarà pari a 5mila euro, ovvero: euro 1.666,66 x 3 mensilità, senza riferimento quindi al numero di lavoratori interessati .
In materia di mezzi di pagamento consentiti, oltre alle carte di credito,  agli assegni bancari e circolari e  ai bonifici bancari,  l’ispettorato indica come utilizzabili anche le carte di credito prepagate, intestate al lavoratore (anche se non collegate ad un conto corrente identificato dal codice Iban), purché  il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento  da esibire eventualmente agli ispettori

E’ consentito anche il  pagamento ai soci lavoratori di cooperativa con versamenti sul libretto di   prestito sociale, aperto presso la medesima cooperativa. In questo caso è necessario che il lavoratore faccia richiesta scritta di  essere retribuito con questa modalita  e che il versamento sia  documentato nella “lista pagamenti sul libretto” .

Infine l’INL si riserva di integrare  ulteriormente la lista dei mezzi di pagamento tracciabili consentiti  con altre metodiche attualmente al vaglio del Ministero del lavoro mentre si stanno concordando con l’Associazione Bancaria altre modalità di controllo dei versamenti.

Redditometro 2018: cosa ha cambiato il decreto dignità

Approvato a inizio settimana dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legge “cd. Dignità”. Il decreto contiene norme sul lavoro, sul contrasto alla delocalizzazione delle imprese che hanno ricevuto aiuti di stato, il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse, e alcuni articoli sulla semplificazione fiscale.

In merito a questo ultimo punto, le novità sono le seguenti:

  •  termini di invio slittati per coloro che optano per l’invio a cadenza semestrale dello spesometro al:
    • al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre
      al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre
  • abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte
  • emanazione di un nuovo decreto con gli elementi di capacità contributiva utilizzabili ai fini del cd “redditometro”.

In particolare, in merito all’accertamento analitico basato sul redditometro, il Decreto Dignità prevede che il MEF possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Invece, il decreto ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Si ricorda che tale decreto basava gli indici di capacità contributiva in funzione:

  • del nucleo familiare
  • dell’area territoriale di appartenenza dal contribuente.

Stando a quanto previsto, il nuovo decreto dovrebbe tenere conto della capacità di spesa e della propensione al risparmio del contribuente, permettendo così di superare alcune delle criticità del precedente decreto.ù

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/7313-redditometro-2018-cosa-ha-cambiato-il-decreto-dignit-.html

Bonus Sud 2018: sbloccati i fondi

L’ANPAL con messaggio del 02/07/2018 comunica che è stato disposto il rifinanziamento per ulteriori 302 milioni dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L.205/20127). Ricordiamo che l’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo totale , accordato per l’assunzione a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna entro il 31.12.2018: di giovani sotto i 35 anni, ovvero disoccupati over 35, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L’importo massimo dello sgravio contributivo è pari a 8.060 euro per 12 mensilità L’ incentivo era bloccato da qualche settimana, per mancanza di fondi. Ora l’approvazione di una delibera da parte della Corte di Conti permette di riprendere l’autorizzazione delle agevolazioni da parte dell’INPS. Quindi i datori di lavoro che si sono visti respingere recentemente le richieste possono ripresentare domanda con la consueta procedura telematica sul sito dell’istituto nazionale di previdenza www.inps.it. con le modalità previste dalla circolare INPS n. 49/2018

Durc on line con il nuovo “DPA” ok in tempo reale

Nel  messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, L’INPS  ha comunicato che, a partire dal  9 luglio 2018, sul sito Inps, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sarà disponibile per aziende e intermediari  una nuova procedura telematica  “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, con la quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica contributiva ed acquisire l’esito del Durc , già a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito.

Nell’applicazione viene fornito  il   modulo  per dichiarare  la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens, l ‘invio potrà essere effettuato  fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.

La procedura richiede l’inserimento della  matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali verrà fruito. Il sistema invia direttamente alla procedura Durc on line la richiesta di verifica della regolarità  con la registrazione dell’esito positivo oppure l’emissione dell’invito a regolarizzare.

Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co.”, in calce al modulo trasmesso.

La procedura descritta permette di conoscere in tempo reale, al momento dell’elaborazione della denuncia, la situazione dell’azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici  contributivi ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito.

Decreto dignità: licenziamenti piu cari, contratti a termine più brevi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il Decreto legge  con le prime misure economiche del Governo Conte. Il “Decreto dignità”, più volte rimaneggiato prima di arrivare in Consiglio dei Ministri, comprende sia misure fiscali di alleggerimento degli adempimenti , che misure in materia di lavoro  che modificano il Jobs act stringendo vincoli sull’utilizzo dei contratti a termine, sugli incentivi aziendali che vanno restituiti in caso di delocalizzazione produtiva e sui licenziamenti senza giusta causa per i quali l’indennizzo può arrivare fino a 36 mesi. Presente anche una misura di stop alla pubblicità del gioco d’azzardo e delle scommesse , facendo salve solo le lotterie nazionali (come la lotteria Italia ).

Vediamo piu in dettaglio in particolare quanto è previsto in materia di lavoro.

CONTRATTI A TERMINE

  • Il termine massimo di utilizzo dei contratti a termine  passa da 36 a 24 mesi.
  • Il numero delle proroghe possibili scende da 5 a 4.
  • Con l’eccezione del primo, i contratti a tempodeterminato devono riportare obbligaoriamente una causale  che puo rientrare tra tre opzioni: ragioni oggettive o sostituive; per incrementi imprevisti dell’attività, o per picchi stagionali .
  • La contribuzione dovuta aumenta di uno 0,5% ad ogni rinnovo
  • Ai contratti di lavoro in somministrazione si applicano le stesse regole sia in termini di durata che di percentuale di assunti a termine sul totale che di incremento contributivo. E’ sparita invece rispetto alla bozza iniziale l’abolizione dello staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato)
  • Il termine per l’impugnazione del contratto da parte del dipendente sale da 12 a 270 giorni
  • Le nuove disposizioni saranno applicabili ai nuovi contratti e ai rinnovi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

LICENZIAMENTI

Il licenziamento senza giusta causa per i contratti a tutele crescenti del Jobs act richiederà un indennizzo al lavoratore che arriva a 36 mensilità nelle aziende sopra i 50 dipendenti . L’indennizzo minimo dovrebbe salire da 4 a 6 mensilità.

DELOCALIZZAZIONE E INCENTIVI 4.0

  • Le aziende che ricevono  qualsiasi tipo di aiuto di stato devono restituirlo   se delocalizzano, sia in Europa che fuori,   entro 5 anni dal momento della fruizione dell’incentivo con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali e sanzioni da 2 a 4 volte l’importo ricevuto
  • Revoca anche per le imprese che, senza delocalizzare l’impianto, riducono l’occupazione  nelle unità interessate dal contributo. Non è specificata la soglia minima  di licenziamenti nè il momento dell’entrata invigore
  • Iperammortamento e superammortamento revocati anche per la cessione dei macchinari acquistati con le agevolazioni di Industria 4.0. Gli acquisti di attività immateriali (come i brevetti) infragruppo non rientrano più nel credito di imposta, già da quest’anno.

Deleghe agricoltura: nuova proroga

Con il Messaggio n. 2624 del 29 giugno 2018 l’Inps ha coomunicato una nuova proroga  per la decorrenza delle nuove procedure  per le aziende agricole con dipendenti nella gestione delle deleghe degli utenti abilitati .

Considerato il notevole numero di deleghe ancora da validare da parte degli intermediari, l’istituto considera necessaria un’ulteriore proroga al 10 agosto 2018, al fine di completare gli adempimenti previsti.

Pertanto, l’invio dei DMAG relativi al 2° trimestre 2018 e precedenti e l’accesso ai servizi saranno effettuati utilizzando il precedente sistema di abilitazione alle procedure agricole.

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25338-deleghe-agricoltura-nuova-proroga.html