Tracciabilità nel pagamento della retribuzione e dei compensi in vigore dal 1 luglio 2018.
La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova disciplina sulla modalità di corresponsione delle retribuzioni dei lavoratori e dei compensi in favore dei collaboratori.
Dal 1° luglio 2018
- viene meno la possibilità di pagare le retribuzioni e i compensi in contanti, indipendentemente dal loro ammontare, mentre fino ad ora era possibile trasferire somme in contanti di importo fino a 2.999,99 euro.
Lo scopo della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi e compensi al fine di contrastare il fenomeno, alquanto diffuso, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva e riportata sul prospetto paga.
I datori di lavoro o i committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
La norma si applica:
- A tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto ai contratti a tempo indeterminato, determinato, intermittenti, apprendistato, full-time, part-time, ecc. ecc.)
- Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2222 c.c.
- Ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.
La norma non si applica:
- Ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.
- Ai rapporti di lavoro domestico.
- Ai compensi derivanti da borse di studi, tirocini.
- Ai rapporti di natura autonoma occasionale.
I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere la retribuzione o il compenso tramite una banca o un ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (es. carta di credito con IBAN);
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento a favore del lavoratore, collaboratore.
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare in linea diretta).
La norma prevede esplicitamente che, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, ma solo prova dell’avvenuta consegna del prospetto paga pure obbligatoria, la cui mancata consegna è punita con sanzione amministrativa.
Dal 1° luglio 2018
sarà, invece, obbligatorio per legge provare il pagamento attraverso i mezzi espressamente individuati dalla legge e sopra riportati.
Al datore di lavoro o al committente che viola tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 e 5.000 euro.