Pagamento stipendi: stop al contante dal 1 luglio 2018

Tracciabilità nel pagamento della retribuzione e dei compensi in vigore dal 1 luglio 2018.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova disciplina sulla modalità di corresponsione delle retribuzioni dei lavoratori e dei compensi in favore dei collaboratori.

Dal 1° luglio 2018

  • viene meno la possibilità di pagare le retribuzioni e i compensi in contanti, indipendentemente dal loro ammontare, mentre fino ad ora era possibile trasferire somme in contanti di importo fino a 2.999,99 euro.

Lo scopo della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi e compensi al fine di contrastare il fenomeno, alquanto diffuso, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva e riportata sul prospetto paga.

I datori di lavoro o i committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La norma si applica:

  • A tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto ai contratti a tempo indeterminato, determinato, intermittenti, apprendistato, full-time, part-time, ecc. ecc.)
  • Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2222 c.c.
  • Ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.

La norma non si applica:

  • Ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.
  • Ai rapporti di lavoro domestico.
  • Ai compensi derivanti da borse di studi, tirocini.
  • Ai rapporti di natura autonoma occasionale.

I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere la retribuzione o il compenso tramite una banca o un ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico (es. carta di credito con IBAN);
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento a favore del lavoratore, collaboratore.
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare in linea diretta).

La norma prevede esplicitamente che, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, ma solo prova dell’avvenuta consegna del prospetto paga pure obbligatoria, la cui mancata consegna è punita con sanzione amministrativa.

Dal 1° luglio 2018

sarà, invece, obbligatorio per legge provare il pagamento attraverso i mezzi espressamente individuati dalla legge e sopra riportati.

Al datore di lavoro o al committente che viola tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 e 5.000 euro.

TFR in busta paga: stop dal 1 luglio

Dal 1° luglio prossimo termina la sperimentazione del cd. TFR in busta paga, Qu.I.R. (Quota integrativa della retribuzione). La misura, istituita nel 2015, riguardava i lavoratori del settore privato ( non domestico né agrario)  e permetteva l’erogazione mensile, con la retribuzione, della quota  di maturazione del trattamento di fine rapporto, al netto della quota dello 0,50% destinanta al Fondo di Garanzia INPS. Restavano esclusi anche i dipendenti che inpegnavano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento con istituti di credito. La Quir è imponibile ai fini fiscali ma non della contribuzione previdenziale.

CONSEGUENZE PER I LAVORATORI

Pochi nel complesso i lavoratori che hanno effettuato questa scelta dal 2015 ad oggi.  Per loro dal  1° luglio 2018 dunque le  buste paga scendono  a livello ordinario con  l’importo del TFR che torna ad essere accantonato ( o versato al Fondo di Tesoreria) e soggetto a tassazione separata in caso di liquidazione o anticipazione.

Per chi aveva in precedenza aderito a forme di previdenza integrativa riprenderanno i versamenti che il meccanismo del Quir aveva sospeso. Non è necessario  per i lavoratori fare alcuna richiesta in questo senso.

Per DATORI DI LAVORO si torna a gestire  la disponibilità finanziaria:

  1. delle quote del TFR
  2. dei versamenti delle quote al Fondo di Garanzia INPS

1-
Dal 1 luglio i datori di lavoro devono tornare ad operare secondo le scelte precedentemente effettuate dal lavoratore. Le opzioni sono le seguenti :
– versamento del  TFR alla previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento oppure al FONDINPS ( l’opzione è automatica se entro sei mesi dalla assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta ;
–  versamento del TFR a una forma di previdenza complementare  scelta dal lavoratore , in questo caso la  quota di contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito complessivo  fino a  5.164,57 euro;
–  mantenimento del  TFR d presso l’azienda d nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti.

2-

Nelle imprese piu di 50  dipendenti  dovranno essere ripresi anche  i versamenti al Fondo di Tesoreria Inps. Il requisito dimensionale dell’azienda va definito :
a) per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 con riferimento all’anno 2006
b) per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi con riferimento all’anno solare di inizio attività.
Nel caso particoalre di piccole e medie imprese che abbiano goduto di agevolazioni per finanziamenti  legate al  Qu.I.R.  la disponibilità creditizia utilizzata per la erogazione della Qu.I.R.con i relativi interessi  dovrà essere  rimborsata dai datore di lavoro in un’unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018, salvo i casi di estinzione anticipata o interruzione del finanziamento.

Le misure compensative previste per i datori di lavoro che erogavano la Qu.I.R. si azzerano e dovranno essere escluse dalle modalità di calcolo delle retribuzioni dei programmi informativi :

  •  l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (0,20% della retribuzione imponibile per la generalità dei lavoratori subordinati, 0,40% per i dirigenti industriali) per chi utilizzava finanziamenti agevolari .
  •  esonero nella percentuale massima dello 0,28%  sempre al Fondo (ex art. 8 del D.L. n. 203/2005) per chi non usufruiva di finanziamenti .

Dumping contrattuale: INL dispone verifiche

L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha emanato un comunicato sul proprio sito  relativo alle verifiche in corso,  soprattutto nel settore terziario,  per il contrasto  del dumping contrattuale. Sotto la lente degli ispettori la fruizione indebita di agevolazioni contributive o di  istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge previste , cioe l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti da organizzazioni sindacali piu rappresentative   che sono  Cgil, Cisl e Uil.

L’Ispettorato precisa che, fermo restando il principio di libertà sindacale, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti leader del settore. Inoltre  solo i contratti firmati da cgil cisl e uil possono essere utilizzati per l’individuazione degli imponibili contributivi.

Le imprese che non applicano tali Ccnl potrebbero essere sottoposte a  sanzioni amministrative, o a trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.

Rottamazione cartelle esattoriali 2018: in arrivo le comunicazioni

Tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (la cd. rottamazione bis) prevista dal collegato fiscale alla Stabilità 2018 (DL 148/2017) riceveranno una Comunicazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2018), per essere informati su:

  • accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione;
  • eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • importo/i da pagare;
  • data/e entro cui effettuare il pagamento.

In particolare, se il contribuente ha presentato un’unica dichiarazione di adesione con carichi affidati in riscossione sia nell’anno 2017 che nel periodo 2000-2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2018, un’unica Comunicazione con in evidenza l’anno in cui è stato affidato alla riscossione il debito. In questo modo sarà così possibile conoscere gli importi dovuti complessivamente pagare per la Definizione agevolata, secondo le diverse scadenze previste dalla legge:

  • da una ad un massimo di 5 rate nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • da una ad un massimo di 3 rate nel caso di cartelle contenenti carichi affidati dal 2000 al 2016.

La Comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA 2000/17 e il modulo per l’addebito in conto corrente.

In generale, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto, rispetto alla dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi:

AT  Accoglimento totale della richiesta Indicazione dell’importo da pagare per i debiti “rottamabili”. Non c’è nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”
AP  Accoglimento parziale della richiesta Indicazione degli importi da pagare, sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”
AD –  Sia per i debiti “rottamabili” che per gli eventuali debiti non “rottamabili” non vi è da pagare nulla
AX Per i debiti “rottamabili” non vi è da pagare nulla mentreè presente un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”
RI Rigetto I debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili”, pertanto c’è l’importo da pagare

Ogni comunicazione conterrà un Prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del:

  • totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla Definizione);
  • debito residuo oggetto di Definizione;
  • importo da pagare per la Definizione agevolata del debito;
  • debito residuo escluso dalla Definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), nella comunicazione sarà presente un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

In aggiunta Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, invierà, per coloro che avevano cartelle che erano ricomprese in rateizzazioni in corso al 24/10/2016 e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza a tutto il 31/12/2016, anche una nuova Comunicazione (identificabile con la lettera C8) con l’importo da pagare, entro il 31/7/2018, affinché il debito residuo di queste cartelle possa successivamente essere oggetto di Definizione agevolata.

Così, dopo aver verificato l’avvenuto pagamento di quanto richiesto con la Comunicazione C8, Agenzia delle entrate-Riscossione, invierà, entro il 30 settembre 2018 una nuova Comunicazione delle somme dovute per poter “rottamare” anche queste cartelle.

Cigs anche per gli apprendisti del settore editoria

L’INPS  ha pubblicato nel Messaggio n. 2449/2018,  le istruzioni per l’estensione delle integrazioni salariali straordinarie agli apprendisti del settore editoria . Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69,  infatti  ha aggiunto al D.lgs n. 148/2015 l’articolo 25-bis , che indende ricondurre il settore dell’editoria,  nell’ambito della disciplina generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,   pur mantenendo alcune  disposizioni particolari.

Il messaggio si occupa in particolare della disciplina per gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante  che viene modificata a partire dai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Per questi lavoratori è consentito l’accesso alla CIGS per qualunque delle causali previste dall’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 :

  • riorganizzazione aziendale in presenza di crisi;
  • crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento;
  • contratto di solidarietà difensivo.

VERSAMENTO CONTRIBUZIONE CIGS 2018

Quindi dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria (CIGS).  Quest’ultima  è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa.

A decorrere dal mese di luglio 2018,la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli  apprendisti  alle dipendenze di aziende , le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T” avente il significato di “imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90″.

Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica normativa,,i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno 2018), valorizzeranno, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGS.

Il  relativo versamento  potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi entro il  16 settembre 2018 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione del  messaggio).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25294-cigs-anche-per-gli-apprendisti-del-settore-editoria-.html

Controllo a distanza: serve il DVR per l’autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato all’utilizzo di sistemi di controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970,  motivati da  esigenze di “sicurezza del lavoro” si dovrà allegare il DVR in cui siano evidenziati i rischi in questo senso. E’ l’importante chiarimento fornito dall’Ispettorato nella lettera circolare  del 18 giugno 2018 , con  risponde alle numerosi richieste ricevute dagli uffici territoriali.

Come noto i sistemi di controllo a distanza  che consentano la verifica puntuale dell’attività dei dipendenti in generale sono vietati dallo Statuto dei lavoratoria motivo della salvaguardia della dignità e della privacy dei lavoratori stessi . Sono previste deroghe che vanno autorizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro , oppure possono essere concordate con le rappresentanze sindacali, per ragioni di sicurezza nel luogo di lavoro (come nel caso tipico delle telecamere negli istituti bancari contro eventuali rapine), come anche per specifiche esigenze di organizzazione e ottimizzazione delle attivit.
Il documento dell’ispettorato precisa che  in questi casi quello che viene valutato sono le motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori  e anche la correlazione tra le modalità di impiego e le finalità dichiarate.

Molto meno rilevanti sono invece le caratteristiche tecniche  degli strumenti utilizzatia questo fine.

L’ispettorato richiede dunque che le esigenze di “sicurezza del lavoro”,  siano  adeguatamente illustrate nella richiesta di autorizzazione e  si debba evidenziare puntualmente come  gli impianti audiovisivi  possano risolvere tali problemi.

Inoltre l’ispettorato sottolinea come le problematiche di rischio debbano trovare  “adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR)”e conclude  dunque che :

 l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti  che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.”

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25299-controllo-a-distanza-serve-il-dvr-per-l-autorizzazione-.html

Tutela maternità: nuove indicazioni INAIL

E’ stata pubblicata dall’INAIL una nuova scheda informativa per la valutazione dei rischi per la gravidanza in ambiente lavorativo. La scheda schematizza gli agenti e lavorazioni  piu pericolose  che devono essere inserite  nel Documento di Valutazione dei Rischi e per le quali va curata una precisa informazione e formazione delle lavoratrici .

I fattori che possono risultare tossici  sono suddivisi in diverse categorie e per ciascuno è indicato il tipo di lavorazione e gli specifici rischi connessi in rapporto alla salute riproduttiva . Si tratta di :

AGENTI CHIMICI : metalli pesanti  (piombo, nichel, mercurio, cadmio, ecc.);  solventi (toluene, policlorobifenili, ossido  di etile, ecc.); altri fattori chimici (pesticidi,  antineoplastici, gas anestetici, stirene, ecc.)
AGENTI BIOLOGICI virus (morbillo, rosolia, ecc.); batteri (salmonella,stafilococco, ecc.); protozoi (toxoplasma);  radiazioni ionizzanti
AGENTI FISICI : rumore, vibrazioni  radiazioni elettromagnetiche;calore

FATTORI ORGANIZZATIVI come lavoro per turni, posture incongrue, stress psicosociale

Il dipartimento   di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale INAIL raccomanda l’adeguata valutazione da parte dei  datori di lavoro in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e  protezione (RSPP) e il rappresentante dei lavoratori  per la sicurezza (RLS),  ai fini di identificare le mansioni/lavorazioni  vietate per la gravidanza e/o l’allattamento.

Le ispezioni bloccano la certificazione dei contratti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha  pubblicato lo scorso 1 giugno una circolare di istruzioni sulle attività ispettive in pendenza o dopo la certificazione dei contratti di lavoro  (Circolare 1 giugno 2018, n.9)

A seguito di alcune richieste di chiarimenti l’ispettorato interviene a spiegare in dettaglio l’iter procedurale in caso di  attività di vigilanza sul lavoro che si interponga aa procedure di certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. del D. Lgs. n. 276/03 In particolare nei diversi casi di

  •  Attività ispettiva precedente,
  • in pendenza  degli accertamenti
  • successiva alla certificazione di contratti di lavoro

In caso di  controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione  dell’accertamento ispettivo; al termine degli accertamenti, il personale ispettivo dovrà comunicare gli esiti alla Commissione  per la conclusione del procedimento.

In caso di controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione  l’organo ispettivo dovrà informare  la Commissione  ai fini della sospensione del procedimento di certificazione continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti. Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione.

La circolare informa inoltre che se nel corso della verifica ispettiva  viene documentata la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto,  i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali  e  fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice . Inoltre se  vengono rilevati  “vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato ”  il personale ispettivo  dovra indicare nel  verbale conclusivo   il disconoscimento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), ma l’efficacia sarà condizionata all’esito del  tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione  o alle impugnazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 276/03.

La circolare illustra tutti i passaggi della procedura di ricorso contro la certificazione da parte dell’ispettorato, compresa la modalità di individuazione del foro competente e specifica che al termine della predetta impugnazione l’Ufficio  ne potrà comunicazione al soggetto ispezionato con  verbale unico.

Di seguito la circolare: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-9-del-01062018-procedimentalizzazione-attivita-ispettiva-sui-contratti-certificati.pdf

Lavoro agile e nuova privacy

Il lavoro agile o smart working ha avuto solo di recente l’istituzionalizzazione normativa nella legge 81/2017 (nota anche come Jobs act degli autonomi).

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy  679/2016 da poco entrato in vigore , richiede una particolare attenzione da parte del datore di lavoro  in materia di protezione dei dati cui il lavoratore ha accesso dal luogo di lavoro fuori dall’azienda . Come noto infatti lo smart working prevede la possibilità di svolgere le prestazioni lavorative non solo a casa ma in qualsiasi luogo scelto dal dipendente ,  quindi anche in luoghi pubblici,  con una crescita rilevante del rischi di diffusione indebita dei dati aziendali.

Il DPO, nelle grandi aziende obbligate alla sua nomina, o il datore di lavoro  resposanbile del  trattamento dei  dati  o  il suo incaricato dovranno dunque  mettere a punto un sistema di condivisione dei dati che tenga in debito conto tali rischi e conto, oltre che del piu generale principio di minimizzazione  dei dati ex art. 5  del Regolamento.

In base al Regolamento (articolo 32), la scelta dei sistemi di sicurezza  va comunque commisurata all’entità dei rischi. Per evitare sanzioni , il titolare dovrà dimostrare di aver previsto accorgimenti adeguati per valutare e scongiurarli. Gli esperti del Sole 24 ore hanno messo  a punto una interessante check list  delle principali criticità in questa materia:

  • I dispositivi informatici (PC, tablet e smartphone) utilizzati dovranno essere configurati con particolare attenzione, sia nel caso siano di proprietà dell’azienda che del lavoratore , con adeguati  software antivirus, certificati e con  backup periodico  connesso al server centrale aziendale. Ciò vale sicuramente per i Pc portatili, ma anche per tablet e smartphone.  Il sistema deve essere configurato in modo pero da non  controllare l’attività del lavoratore, vietata dallo Statuto dei Lavoratori,  se non nell’interesse concreto della protezione dei dati dei clienti Per questo il lavoratore deve essere attentamento informato sulla policy aziendale in questa materia
  • Sempre in considerazione del principio di minimizzazione dei dati è opportuno che  l’azienda si doti di un sistema per impedire allo smart worker di visualizzare ed entrare in contatto con le informazioni non pertinenti con lo svolgimento delle proprie mansioni.
  • Il sistema di autenticazione dovrebbe comprendere due passaggi e non semplicemente una password. L’autenticazione a due fattori  si puo realizzare con un sistema di codici via sms sul telefono mobile o l’uso di chiavette (token Usb) o smart card, coem spesso succede per mi servizi di home banking, che consente una verifica dell’identita di chi accede ai dati aziendali .
  • Se computer o smartphbone vengano  smarriti o siano oggetto di accesso da parte di terzi , il lavoratore deve ovviamente darne immediata comunicazione al datore di lavoro che, come titolare del trattamento dei dati personali , è chiamato a notificare l’avvenuta violazione al Garante entro 72 ore dalla conoscenza del fatto e deve comunicarla senza ingiustificato ritardo agli interessati (articoli 33 e 34 del Regolamento)
  • Nel caso si verifichino  effettivamente violazioni dei dati personali di un soggetto da parte del lavoratore “agile “o di terzi, il datore di lavoro risponde  dei danni anche civilisticamente . Le sanzioni per inadeguatezza delle misure di sicurezza  possono arrivare a  10 milioni di euro. 

Privacy e geolocalizzazione dei lavoratori: provvedimento del Garante

Nell’ultima newsletter del Garante per la privacy  (29.5.2018) si segnala un nuovo provvedimento in materia di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione GPS  che consentono il controllo a distanza deI lavoratori. Nel caso specifico si trattava del personale  di una società divigilanza privata e trasporto valori, alla quale in Garante accorda la possibilità di utilizzo  di  una specifica applicazione  negli smartphone e tablet  ma prescrive precise modalità di salvaguardia della privacy  dei lavoratori e richiede, comunque , l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale .

Nelle intenzioni dell’azienda l’applicazione sui dispositivi mobili  dei dipendenti  era mirata a migliorare la sicurezza delle pattuglie di vigilanza o di trasporto valori  in quanto consente l’invio di messaggi di allarme  in caso di pericolo, oltre che  l’ottimizzazione delle assegnazioni degli interventi   . I dati raccolti,  le coordinate  e  la velocità del veicolo verrebbero conservati  per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze, e il trattamento dati cessa al termine dell’attività lavorativa con la riconsegna dei dispositivi . Il sistema non consente l’indentificazione diretta dei dipendenti e l’accesso in tempo reale ai dati di localizzazione effettuato dal personale  della centrale operativa è previsto solo in caso di necessità ed emergenza.

L’Autorità ha ritenuto tale trattamento dei dati lecito, necessario e proporzionato, anche in considerazione della specifica disciplina per il controllo  per il trasporto di contanti.  Ha richiesto però ,  a maggiore tutela dei lavoratori:

  • di posizionare sul dispositivo del dipendente  un’icona che indichi che la localizzazione è attiva , 
  • di configurare il sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore della centrale operativa.
  • Inoltre il Garante raccomanda che  alle guardie giurate sia fornita un’idonea informativa che consenta l’esercizio dei loro diritti.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori  la società si è impegnata a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali  per sottoscrivere uno specifico accordo o, in mancanza di questo, ad acquisire l’autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25221-privacy-e-geolocalizzazione-dei-lavoratori-provvedimento-del-garante-.html