Gestione deleghe agricoltura: proroga al 20 giugno

Con il Messaggio n. 2163 del 29 maggio 2018 l’Inps proroga dal 31 maggio al 20 giugno 2018 l’entrata in vigore delle nuove procedure    del sistema di “Gestione deleghe” per l’abilitazione ai servizi del settore agricolo,  che dovevano sostituire le vigenti modalità e procedure abilitative .

Il precedente messaggio n. 1618 del 13/04/2018, aveva comunicato che dal 31 maggio 2018 l’accesso ai servizi del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e alla procedura di iscrizione delle aziende agricole sarebbe stato consentito esclusivamente agli utenti abilitati in “Gestione deleghe”, evidenziando tutti gli adempimenti necessari per ottenere la nuova abilitazione .  In particolare si ricorda che per le nuove profilazioni l’istituto richiede che

” I soggetti che intendono accedere ai sistemi telematici dei servizi per l’agricoltura dovranno fare la preventiva richiesta di uno dei seguenti dispositivi:

PIN dispositivo;
SPID, con credenziali almeno di Livello 2;
CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La richiesta del PIN sarà fatta dal soggetto, a seconda del profilo in cui si riconosce, utilizzando l’apposita procedura come segue:

AZIENDA-Dipendente o subdelegato (Modulo SC62);

AZIENDA-Datore di lavoro/rappresentanti legali/altri responsabili (Modulo SC65);
INTERMEDIARIO ASSOCIAZIONI (Modulo SC63);
CONSULENTE (Modulo SC64).

Ottenuto il PIN dispositivo e la necessaria profilazione dalla Struttura competente, il soggetto sarà abilitato esclusivamente alla presentazione della denuncia aziendale.Trasmessa la Denuncia Aziendale e ottenuto il codice CIDA, il titolare d’azienda avrà automaticamente attivata la delega, che gli consente di accedere a tutti i servizi e procedure collegati all’agricoltura.”

Con il nuovo messaggio l’Istituto concede piu tempo “per assicurare la piena integrazione dei sistemi” e  dispone la proroga al 20 giugno 2018. 

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25195-gestione-deleghe-agricoltura-proroga-al-20-giugno.html

Posto di lavoro soppresso dalla tecnologia: il datore deve provarlo

E’ onere del datore di lavoro provare dettagliatamente in quali termini l’attività del dipendente  sia  stata gradualmente resa inutile a causa della tecnologia che avrebbe sostituito l’operato del lavoratore; se tale onere non viene adempiuto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato è da ritenersi illegittimo. Il caso sottoposto alla Cassazione  che ha portato allasentenza n. 8359 /2018 , riguardava un lavoratore, dipendente di una società nel settore metalmeccanico assunto con mansioni ultime di “responsabile dell’analisi dati e statistiche della ingegneria di processo”, il quale mpugnava e presentava ricorso per il licenziamento intimatogli per soppressione della posizione lavorativa, contestando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.

Il giudice della prima fase accoglieva il ricorso del lavoratore .   La Corte d’Appello respingeva il reclamo della società, in quanto:
– la posizione lavorativa soppressa  poco atteneva alla sua preparazione professionale di laureato in economia e commercio, assunto per curare il settore “controllo di gestione”;
– i testi  avevano riferito che la sua attività consisteva nella mera raccolta di dati e parametri tecnologici sul processo di fabbricazione della acciaieria, con estrazione di grafici di periodo attraverso l’uso di programmi già predisposti;
 la società aveva affermato  trattarsi di una attività  resa inutile dalla sostituzione  con un supporto informatico e non aveva adempiuto, tuttavia, al proprio onere di dimostrare come ed in quali termini tale supporto informatico avesse reso inutile l’operato del ricorrente.
Avverso la sentenza di appello, la società ha presentato ricorso in Cassazione, il quale è stato rigettato, applicando il principio secondo cui è onere del datore di lavoro provare dettagliatamente in quali termini l’attività del dipendente andrebbe gradualmente a sparire a causa della tecnologia che ha reso, di fatto, inutile l’operato del lavoratore; se tale onere non viene adempiuto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato è da ritenersi illegittimo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25188-posto-di-lavoro-soppresso-dalla-tecnologia-il-datore-deve-provarlo-.html

Pagamento in contanti degli stipendi: le sanzioni

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha pubblicato  un parere Prot.  4538 del 22 maggio 2018, in risposta ad un quesito della Guardia di Finanza in merito al nuovo obbligo di pagamento della retribuzione ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori  unicamente con modalità tracciabili, posto a carico dei datori di lavoro e committenti dalla legge di bilancio (articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017).

Le modalità previste come obbligatorie a partire dal 1 luglio 2018 sono :

– bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’Ispettorato si sofferma  in particolare su quali si siano da considerare le violazioni alla disposizione. cui si applica  la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro da comminare al datore di lavoro/committente.

Viene chiarito che  la violazione si verifica non solo quando il pagamento avviene con modalità diverse da quelle indicate dalla norma;  ma anche nel caso in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsti ma  sia stato successivamente revocato o annullato

In questi casi si ipotizza un tentativo di eluzione  e gli ispettori non potranno  adottare la diffida di cui all’articolo 13 del Dlgs 124/2004,  ma applicheranno la sanzione (articolo 16 della legge 689/1981) con  determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero la somma pari a 1.666,67 euro, da versare con codice tributo 741T.

Il ricorso amministrativo  avverso il verbale di contestazione e notificazione secondo l’articolo 16 del Dlgs 124/2004  va inoltrato , entro trenta giorni dalla sua notifica.

Testo Unico Sicurezza sul lavoro 2018

Di seguito l’ultima  versione  del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) aggiornata a maggio 2018.

Gli ultimi aggiornamenti  2018 riguardano :

  •  la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione  della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni  da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 – Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per  l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016  sostituito con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 –  Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71  comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  •  gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  •  all’art. 3 comma 12-bis è stato corretto il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive  dilettantistiche);

Il link al testo aggiornato:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-maggio-2018.pdf

Registra conversazioni dei colleghi: licenziamento illegittimo

E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che ha registrato colloqui con i colleghi a loro insaputa , in quanto  il comportamento era correlato  ad un clima conflittuale presente in azienda e verso i superiori. La tutela prevista per l’insussistenza del fatto è la reintegra . Questo quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11 322 del 10 maggio 2018

Il caso riguardava un lavoratore che era stato licenziato dall’azienda  per giusta causa;  in particolare l’azienda contestava che il dipendente, durante un colloquio disciplinare per una  precedente contestazione,  aveva consegnato una chiavetta USB contenente registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, in violazione della legge sulla privacy e con la recidiva rispetto ad altre precedenti contestazioni.

Il lavoratore nel ricorrere al tribunale del lavoro accusava invece  la società di licenziamento a carattere ritorsivo  per le problematiche già esistenti   che le registrazioni erano  intese proprio a  documentare . La Corte di appello aveva ritenuto il licenziamento illegittimo per  sproporzione della sanzione disciplinare   con conseguente l’applicazione dell’art. 18, co. 5, della legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 (tutela indennitaria) . Il lavoratore aveva fatto ricorso in cassazione per vedere affermata invece l’insussistenza del fatto disciplinare contestato e il carattere ritorsivo del licenziamento.

La Cassazione ha accolto le motivazioni del dipendente e non quelle dell’azienda , specificando che in tema di privacy   il lavoratore aveva adottato tutte le cautele al fine di evitare la diffusione dei dati raccolti e  non aveva in alcun modo utilizzato o reso pubblico il contenuto di quelle registrazioni per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto; sulla base della normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), infatti,  l‘utilizzo di dati personali  tra cui sono compresi la  voce e l’immagine di terzi , è  ammesso in presenza del consenso dell’interessato, ma  può essere eseguito anche in assenza del consenso, se volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Così, il fatto deve intendersi insussistente in senso giuridico  e in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, “senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità”.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25119-registra-conversazioni-dei-colleghi-licenziamento-illegittimo-.html

Privacy per i professionisti: rassicurazioni sul nuovo regolamento

Nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali attuativo dal 25 maggio 2018. Dalla prossima settimana sarà infatti pienamente attuativo il GDPR, il nuovo regolamento europeo sulla privacy, che ha causato non pochi scetticismi e dubbi tra i professionisti. Una rassicurazione in tal senso è stata fornita da Augusta Iannini, vicepresidente del Garante privacy, intervenendo ieri a un forum organizzato dalla Fondazione studi e dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che ha sottolineato come:

  • l’entrata in vigore del testo non comporterà conseguenze per i singoli professionisti e gli studi di piccole dimensioni
  • se invece lo studio professionale è di grandi dimensioni e ha rapporti in ambito internazionale, si deve verificare se è il caso di dotarsi di un data protection officer, tenuto conto dell’attività svolta nel rispetto dell’accountability;
  • se il professionista opera come associato o in una società tra professionisti è quest’ultimo soggetto a dover valutare quali misure adottare.

Si ricorda infatti che il maggior cambiamento contenuto nel GDPR riguarda l’accountability, o “responsabilizzazione” di titolari e responsabili cioè “l’adozione di comportamenti attivi che dimostrino la concreta adozione di misure finalizzate alla corretta applicazione del regolamento privacy”. Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento. Anche la designazione di un “responsabile della protezione dati” (RPD, ovvero DPO se si utilizza l’acronimo inglese: Data Protection Officer) riflette l’approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento essendo finalizzata a facilitare l’attuazione del regolamento da parte del titolare/responsabile.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25145-privacy-per-i-professionisti-rassicurazioni-sul-nuovo-regolamento.html

Assegno di ricollocazione: al via le domande

Parte l’assegno di ricollocazione.   L’agenzia per le politiche attive del lavoro ha comunicato il 14 maggio 2018 che è finalmente attiva la procedura  per la richiesta di aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro per i disoccupati, “l’Assegno di ricollocazione “. La misura è passata attraverso una prima fase sperimentale per circa 30mila persone selezionate casualmente  a partire dal marzo 2017.

Ricordiamo che non si tratta di un contributo diretto al lavoratore ma una “dote” che ciascun disoccupato puo spendere presso il Centro per l’impiego o un altro ente accreditato per ottenere assistenza nella ricerca di nuova occupazione.  L’importo va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto di lavoro e del grado di difficoltà di ricollocazione. L’ente lo ottiene solo a risultato raggiunto.

In questa prima fase di entrata a regime sono ammessi i disoccupati da almeno 4 mesi che percepiscono la NASPI  ma  è in fase di attivazione anche lo stesso tipo di assistenza per i lavoratori in Cassa integrazione a rischio disoccupazione.

La richiesta si puo fare online registrandosi sul sito dell’ANPAL .

A partire dal 28 maggio 2018, l’assegno di ricollocazione potrà essere richiesto anche rivolgendosi agli Istituti di Patronato della propria zona convenzionati con ANPAL. Si tratta in particolare dei patronati  : ACLI;  ENAPA; ENASCO; ENCAL; INPAL; EPAS;  INAPA; INAS;  INCA; ITALUIL; SIAS; SENAS; ANMIL; ENAC; LABOR; INAC; EPASA-ITACO; INAPI; ENASC

Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento dell’assegno di ricollocazione  si può alternativamente:

  •   contattare il proprio Centro per l’Impiego,
  • scrivere all’indirizzo info@anpal.gov.it
  •  telefonare al contact center di ANPAL 800.00.00.39.

Voucher digitalizzazione PMI: stanziati 242 milioni

Con un comunicato stampa di ieri, 14 maggio 2018, il MISE ha informato che il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto l’integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro. Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo salgono, così, a 342,5 milioni di euro. La decisione è stata presa, a fronte di oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle risorse stanziate all’origine (100 milioni di euro per l’intero territorio nazionale) sia sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola impresa.

Nei prossimi giorni verrà comunicato l’importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione dei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti.

Si ricorda che i “voucher digitalizzazione” sono una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. In particolare, il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base regionale.

Rottamazione cartelle esattoriali 2018: ecco come funzionano le rate

Scade fra pochissimi giorni (15 maggio 2018) il termine per la presentazione della domanda di adesione alla cd.rottamazione delle cartelle esattoriali. Uno dei temi di maggiori incertezza riguarda le rate che i contribuenti devono corrispondere per aderire alla defizione agevolata. Chiarimenti sul merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entarte nel corso di Telefisco 2018. In particolare sono stati presentati tre quesiti all’Agenzia delle Entrate inerenti

  • la possibilità di riprendere la precedente dilazione,
  • la facoltà di rateizzare l’importo
  • l’omessa indicazione delle rate nella domanda di definizione agevolata.

Ecco le principali indicazioni

In particolare il primo quesito muove dal fatto che nel caso in cui non si versi la prima rata della definizione agevolata è comunque possibile riprendere la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda di definizione. E’ stato così chiesto se:

  • il debito residuo venga d’ufficio ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario.
  • in tal numero sono comprese le rate sospese in scadenza successivamente alla presentazione della domanda di definizione?

Nel rispondere l’Agenzia ha chiarito che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata della definizione agevolata di carichi interessati da rateizzazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, potranno essere ripresi i pagamenti della precedente rateizzazione.  A tal fine, agenzia delle Entrate – Riscossione, relativamente a questi carichi, trasmetterà al contribuente una comunicazione con l’aggiornamento del piano di rateizzazione che riporterà la ripartizione del debito residuo nel numero di rate ancora da pagare le nuove scadenze delle rate e i bollettini Rav per il pagamento delle prime 12 rate.
Si ponga il seguente esempio:

  • Dilazione originaria di 72 rate mensili.
  • Alla data di presentazione della domanda, residuavano 60 rate mensili.
  • Alla scadenza della rata di definizione agevolata di ottobre 2018, residuano ancora 52 rate mensili, senza tenere conto delle rate sospese in scadenza dopo la presentazione della domanda e comunque non pagate.

Se non si paga la rata di ottobre della rottamazione il debito residuo viene suddiviso in 60 rate mensili.

Nel secondo quesito, inerente la facoltà di rateizzazione, l’Agenzia ha confermato che il divieto di dilazione futura dei carichi rottamati, previsto in caso di abbandono della definizione agevolata, non opera anche nei riguardi di tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora ricevuto la cartella di pagamento.

Infine, l’ultimo quesito riguarda la possibilità di indicare successivamente il numero di rate nella domanda di definizione agevolata, nel caso di omissione di tale indicazione nel modello. L’agenzia ha risposto negativamente, precisando che la dichiarazione di adesione può essere modificata/integrata, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, esclusivamente fino all’ultimo giorno utile per la presentazione (15 maggio 2018).

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24716-rottamazione-cartelle-esattoriali-2018-tutti-i-chiarimenti-sulle-rate.html

Lavoro subordinato tra familiari: ok per la Cassazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha predisposto, in data 7 maggio 2018, un approfondimento che analizza le motivazioni della sentenza n. 4535 del 27 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, con la quale viene consolidato l’orientamento che vuole lecito il rapporto di lavoro subordinato tra familiari.

In particolare, la Suprema Corte prevede – nella sentenza suindicata – alcuni indici oggettivi per riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro al fine di garantire una mera prestazione pensionistica.

Questi gli indici oggettivi evidenziati:

  • l’onerosità della prestazione ,
  • la presenza costante,
  • l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale,
  • la corresponsione di un compenso a cadenze fisse,
  • il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa, dell’apporto della prestazione lavorativa.

La posizione è avversata dalla prassi INPS . .Gli esperti della Fondazione affermano sul punto che: ” l’Istituto basa tutto sulla presunzione di gratuità per motivi familiari e affettivi, presunzione di dubbia attualità e certamente non assoluta. La  regola prevista dal nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede l’onerosità della prestazione e non la gratuità. E spetta agli Ispettori dimostrare che il rapporto di lavoro tra familiari non esiste o è svolto a titolo gratuito ovvero che il datore di lavoro non esercita i suoi poteri nei  confronti del dipendente-familiare. Dunque, una presunzione di inesistenza del rapporto anacronistica e che finora ha fatto scaturire un fiorente  contenzioso, che porta poi a decisioni della Suprema Corte come quella in  commento.

Va sottolineato, peraltro, che il Ministero del Lavoro prima e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ora hanno espresso posizioni non in linea  con l’Istituto previdenziale (circolare M.L. n. 10478 del 2013)”.