Call center: il costo medio del lavoro in un decreto

ll Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto n. 123 del 29.12.2017 per la determinazione del costo del lavoro per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center.

Il costo del lavoro medio , definito fino al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese  che svolgono attività di call center,  è stabilito, a valere dal mese di ottobre 2014, nella tabella allegata  che costituisce parte integrante del decreto.

Il decreto precisa che il costo del lavoro nei call center, così determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

La firma del Decreto giunge al termine di un confronto  con le Parti sociali di settore che ha reso possibile stabilire il costo del lavoro medio  da prendere a  riferimento  per i futuri affidamenti da parte di amministrazioni ed enti  aggiudicatori di servizi di call center, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici e dall’articolo 24-bis del Decreto-legge n. 83 del 2012.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24509-call-center-il-costo-medio-del-lavoro-in-un-decreto-.html

Legge di bilancio 2018: aumenta il ticket licenziamento

La legge di bilancio per il 2018 interviene, con il comma 137  dell’art. 1 sull’importo del cd. ticket licenziamento  introdotto dalla legge n. 92- 2012,  in caso di procedure collettive. La disposizione era già presente nella bozza  presentata dal Governo alle Camere e non è stata modificata in fase di discussione .

Nello specifico,  a decorrere dal 1º gennaio 2018,  per ciascun licenziamento collettivo, il datore di lavoro è tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, pagando l’aliquota percentuale innalzata all’82% del massimale  previsto per la NASPI , invece che  41%,  il doppio di quanto previsto finora .  

L’importo  massimo attuale , corrispondente al 41% del massimale convenzionale Naspi è pari a 1.470 euro. L’aumento  porta dunque il ticket licenziamento per ciascun lavoratore a  2.940 euro Fanno eccezione i licenziamenti collettivi a seguito di procedure instaurate entro ottobre 2017, ai sensi dell’art. 4 della l. 223/1991.

Attivo il nuovo cassetto previdenziale Lavoro Domestico

Disponibile il  “Cassetto Previdenziale per il Lavoro Domestico” sul  portale INPS ( www.inps.it)   per  semplificare e facilitare l’attività  e realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi. Lo annuncia l’INPS nel messaggio n. 5182 del 28 dicembre 2017.

Il Cassetto Previdenziale del Lavoro Domestico nasce dall’esigenza di facilitare i soggetti contribuenti nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.

Il servizio è raggiungibile nell’ambito dei servizi per  “Aziende, enti e datori di lavoro”, nella sezione “Datori di lavoro domestico”, autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale. A seconda della profilazione dell’utente, sono rese disponibili solo le funzionalità ad esso accessibili.

Una volta entrati nella sezione dedicata al lavoro domestico le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce “Cassetto previdenziale LD”. L’applicazione è consultabile sia attraverso  cellulari, tablet, che pc.

Una volta effettuato l’accesso, il datore di lavoro avrà la possibilità di:

  • consultare i dati anagrafici del datore che sono registrati negli archivi centrali dell’INPS.
  •  consultare i dati anagrafici dell’intermediario delegato dal datore. Se il datore di lavoro ha conferito delega ad un consulente/commercialista o associazione datoriale il Cassetto Previdenziale per il Lavoro Domestico ne esporrà la relativa anagrafica.
  •  cercare e consultare il dettaglio dei rapporti di lavoro in stato Attivo,  Cessato, In verifica presso la sede, Respinto, Annullato presenti negli archivi dell’Istituto relativi agli ultimi cinque anni.
  •  consultare i pagamenti versati o da versare dal datore negli ultimi cinque anni contributivi. Saranno consultabili i pagamenti in stato: incassato, incassato in lavorazione, da effettuare, da Recupero Crediti o di cui è stata richiesta sospensione.
  •  accedere direttamente alla home page del sito per la gestione dei pagamenti (portale dei pagamenti)
  •  accedere direttamente alla home page del sito per la gestione del lavoro domestico
  •  consultare le comunicazioni inviate o da inviare all’INPS (Funzionalità per ora non attiva)
  •  gestire la comunicazione e gli appuntamenti verso la sede INPS(Funzionalità per ora non attiva).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24480-attivo-il-nuovo-cassetto-previdenziale-lavoro-domestico-.html

La sospensione delle attività ispettive su richiesta del contribuente

Il “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” della Guardia di Finanza contempla, fra molti altri argomenti, anche le casistiche previste per la  sospensione di una verifica fiscale.

Può capitare anche in periodi festivi come quello in corso che un contribuente venga sottoposto ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Come sottolineato dalla circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’attività ispettiva deve procedere “senza soluzione di continuità” (e quindi continuativamente) al fine di assicurare costanza e speditezza nell’attività in corso, oltre che per limitare al massimo la turbativa nell’attività quotidiana del contribuente verificato.
Nonostante tale previsione, nel documento di prassi si specifica però che esistono alcune particolari casistiche che consentono di optare per l’interruzione delle attività ispettive.
Tra questi casi eccezionali, rientra anche la possibilità per lo stesso contribuente di richiedere la sospensione dell’attività ispettiva per determinate ragioni.
Nel Manuale Operativo, infatti, vengono riportati, a titolo esemplificativo, i motivi che possono indurre il soggetto in verifica (o un suo delegato o il professionista che lo assiste) a richiedere l’interruzione delle attività.
Nello specifico, le ragioni che possono essere valutate ai fini di una sospensione di una  verifica fiscale in corso possono essere:

  • esigenze di tipo produttivo,
  • esigenze di tipo lavorativo,
  • esigenze di tipo familiare.

Ogni tipo di esigenza (fosse anche la chiusura dell’azienda o degli uffici per le festività) deve essere debitamente motivata e deve precludere la possibilità per il contribuente di poter assistere i verificatori durante le operazioni ispettive per un determinato lasso temporale.
Anche la necessità del contribuente di riottenere, per svariate ragioni, i locali o il locale aziendale messo a disposizione dei militari della Guardia di Finanza al fine espletare l’attività ispettiva, può spingere il soggetto verificato a chiedere la sospensione della verifica fiscale.
Indipendentemente dalle ragioni e dalle esigenze espresse dal contribuente, la circolare n. 1/2018 stabilisce che il motivo per il quale viene disposta la sospensione di un’attività ispettiva dovrà essere poi debitamente riportato sia nel processo verbale di verifica (ovvero nel verbale redatto quotidianamente dai verificatori) sia in quello di constatazione (ovvero quello redatto a conclusione della verifica fiscale).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24469-la-sospensione-delle-attivit-ispettive-su-richiesta-del-contribuente.html

I CONSULENTI DEL LAVORO CERTIFICANO LA DISOCCUPAZIONE

Consulenti del Lavoro attestano lo stato di disoccupazione

Stop alle incertezze sullo stato di disoccupazione dei lavoratori assunti tramite i Consulenti del lavoro. Lo prevede la Legge Finanziaria 2018 (art.1 comma 801) che assegna alla Fondazione Consulenti per il Lavoro (organo del Consiglio Nazionale) la possibilità di ricevere dall’Anpal i dati relativi ai soggetti in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, come definiti dall’art. 19 del Dlgs. 150/2015.

Ciò permetterà alle agenzie per il lavoro, nonché agli iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (ex art. 12 Dlgs. 150/2015, fra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro) di avere precisa contezza sullo stato dei lavoratori e sui loro precedenti occupazionali . Cosi si eviteranno le criticità rilevate anche in occasione della stagione di incentivi alle assunzioni (Esonero contributivo triennale 2015, biennale 2016 e Incentivo Occupazione SUD) nel coordinamento informativo fra i Centri per l’Impiego e le imprese, criticità che hanno provocato disguidi e revoche dei benefici . I consulenti del lavoro, per il tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro, potranno dunque accedere legittimamente alla banca dati informativa dell’Anpal per confermare lo status occupazionale dei lavoratori in via di assunzione e la presenza di eventuali precedenti contratti a tempo indeterminato nella pregressa carriera degli stessi. Tale informazione si rivelerà fondamentale per confermare definitivamente la legittimità della fruizione del nuovo incentivo occupazionale triennale per i giovani, varato nella stessa legge di stabilità 2018.

“ Scelta del legislatore assolutamente coerente e in linea con quanto deciso negli anni scorsi in materia di mercato del lavoro – commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro -. Scelte che confermano la centralità dei consulenti del lavoro rispetto alla gestione del rapporto di lavoro, anche per il ruolo di grande impulso dato alle politiche attive con la gestione di 8milioni di lavoratori. Cosi i datori di lavoro avranno la possibilità di avere la certezza dei presupposti dei rapporti di lavoro da instaurare e quindi la garanzia della legittimità della decontribuzione applicata in base alle nuove assunzioni agevolate, previste dalla Finanziaria 2018”.

Fonte: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/9108-finanziaria-i-consulenti-del-lavoro-certificano-la-disoccupazione