Disoccupazione agricola: disponibile il servizio online

Con il Messaggio n. 271 del 19.1.2017 l’inps ha comunicato che è operativo il  servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017.

Nel documento vengono inoltre fornite precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta.

Le domande possono essere inviate utilizzando gli sportelli telematici a disposizione  sia direttamente  sul sito www.inps.it,  che attraverso i patronati.

Per la richiesta delle detrazioni fiscali,  invece,  non è piu possibile effettuarla contestualmente e va utilizzato il nuovo servizio on-line delle “Detrazioni Unificate” disponibile nel sito www.inps.it”. In particolare, a seguito di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 2008 l’Istituto specifica che  in qualità di sostituto d’imposta, riconosce d’ufficio le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sulle somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Quindi i beneficiari  che desiderano rinunciare al riconoscimento della detrazione  debbono darne annualmente comunicazione all’INPS con dichiarazione rilasciata tramite il servizio online delle “Detrazioni Unificate”.

Tale servizio consente infatti sia di inserire una nuova dichiarazionde, e sia di visualizzare l’ultima dichiarazione presentata per confermarla o modificarla.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24573-disoccupazione-agricola-disponibile-il-servizio-online-.html

AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018: ISTRUZIONI INAIL

L’Inail ha pubblicato la nota operativa del 22 gennaio 2018, con la quale fornisce le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018, nelle quali si evidenziano le novità e le scadenze. Tra le più importanti novità per quest’anno la conferma dell’aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto 2017 e la non applicazione per il 2018, la  sospensione dell’applicazione degli sgravi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari per il 2018 e l’autoliquidazione di giugno. Infatti, il miglioramento delle tecnologie informatiche e dalla digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo – rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche ai sensi dell’articolo  28,  comma  3,  del  d.P.R.  1124/1965  tramite  pubblicazione nel  Fascicolo  aziende 2 – consentono ora di unificare a febbraio l’autoliquidazione  per tutti i soggetti assicuranti. Pertanto  anche i soggetti assicuranti che hanno iniziato l’attività al termine  del  2017 possono effettuare l’autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle  basi di calcolo estratte a metà gennaio. Sul sito dell’Istituto è inoltre disponibile la Guida ufficiale all’autoliquidazione 2017 – 2018 con tutti i dettagli sulla procedura.

Per approfondire: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/9214-autoliquidazione-2017-2018-istruzioni-inail

Stipendio Colf 2018: ecco gli aumenti

Gli stipendi di collaboratrici domestiche e badanti aumentano dal 2018 . Si tratta dell’adeguamento alla variazione dell’indice Istat (+0,8%)  per cui  gli aumenti sono minimi (il tasso di incremento dei minimi retributivi è pari allo 0,64 per cento).

La riunione della  Commissione Nazionale  presso il Ministero del Lavoro con Fildaldo (Federazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, e  le altre associazioni che la compongono (Assindatcolf, Nuova Collaborazione, A.D.L.D. e A.D.L.C.), e le rappresentanze sindacali,   si è svolta il 17 gennaio scorso e ha stabilito  le nuove tabelle,  con l’adeguamento degli stipendi all’inflazione, così come previsto dal Contratto Collettivo nazionale del settore .

La tabella retributiva è allegata . Per dare un esempio colf, badanti e baby sitter  inquadrate nel livello B ( non conviventi, con esperienza) riceveranno in busta paga  una variazione in più di 4 centesimi sulla retribuzione oraria, circa 5 euro mensili.

Per l’ assistenza a persone non autosufficienti in regime di convivenza, invece, lo stipendio mensile aumenterà di 6,18 euro.

Fidaldo precisa che  l’aumento riguarda solo coloro che retribuiscono il proprio collaboratore in base alle tariffe sindacali. Per i datori di lavoro domestico che già corrispondono invece importi più elevati per la presenza di un superminimo assorbibile – conclude Fidaldo – la retribuzione non varierà”.

In allegato la tabella fornisce   i nuovi minimi  retributivi  per Lavoratori conviventi , Lavoratori di cui art. 15 2° C. Non conviventi ,Assistenza notturna, Presenza notturna, Totale indennità vitto e alloggio Assistenza a persone non autosufficienti

Fidaldo ricorda che l’aumento riguarda solo coloro che retribuiscono il proprio collaboratore in base alle tariffe sindacali. Per i datori di lavoro domestico che già corrispondono  importi più elevati per la presenza di un superminimo assorbibile, la retribuzione non varierà.

I nuovi importi  vanno applicati  già nella busta paga di  gennaio 2018.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24560-stipendio-colf-2018-ecco-gli-aumenti.html

Assunzioni agevolate al Sud: chiarimenti

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la circolare n. 3 2018 in cui analizza in dettaglio il nuovo sgravio contributivo contenuto nella  legge di bilancio 2018 (legge 205-2017 ) .
Come noto , lo sgravio contributivo del 50% per i nuovi assunti a tempo indeterminato può essere potenziato al 100% nelle regioni meno sviluppate della penisola , che sono:  Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’incentivo arriverà quindi ad un massimo di 8.060 euro annui, come per i precedente Bonus assunzioni Sud.
Ma attenzione:

  • per i giovani da 15 a 24 anni, precedentemente mai assunti con contratto a tempo indeterminato, lo sgravio sarà del 100% nel 2018 e del 50% nei due anni successivi.
  • per chi ha da 25 a 35 anni, sgravio identico, 100% nel 2018 e del 50% nei due anni successivi,  ma va aggiunto il requisito di non aver avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi.
  • Per gli over 35 lo sgravio  del 50% si applica solo nel 2018 , sempre con il requisito di non aver avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi.

Questa agevolazione è normata dal comma 893 dell’art. 1 della legge di Bilancio e avà bisogno per essere operativo di una circolare ministeriale attuativa  che specifichi  meglio in particolare la  compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti “de minimis”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24563-assunzioni-agevolate-al-sud-chiarimenti-.html

Agevolazioni contributive per assumere i giovani

Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore, con la legge di Bilancio per l’anno 2018,  lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età per il 2018 e i 30 anni dal 2019  in poi.
Il provvedimento, nato per incentivare le assunzioni dei giovani, ha carattere strutturale e stabile, non più a scadenza come per gli sgravi contributivi previsti per il passato. Questo è sicuramente positivo, ma i vincoli previsti sono talmente stringenti che coloro che potranno beneficiarne saranno veramente esigui.
Non ci riferiamo tanto al limite di età, quanto al fatto che i giovani non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato.

Le agevolazioni per assumere i giovani nella Legge di Bilancio 2018

La legge di Bilancio 2018 introduce una nuova agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati di tutti i settori che dal 1° gennaio 2018 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età limitatamente all’anno 2018 e 30 anni dal 2019.

Condizione essenziale per il diritto allo sgravio è che il giovane non abbia  avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dello sgravio eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro per avere conferma che il giovane non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato deve richiedere “il percorso lavoratore” rilasciato all’interessato dal Centro Impiego. Tale documento, non  decisivo rispetto ad un successivo accertamento dell’INPS, in quanto, al momento, i Centri Impieghi non sono in possesso di una banca dati nazionale quindi potrebbero sfuggire periodi di lavoro svolti in altre province.

A quanto ammontano gli sgravi contributivi per i giovani nel 2018

Lo sgravio contributivo si concretizza:

• nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;

• in  un periodo massimo di 36 mesi;

• in un il tetto massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Lo sgravio contributivo spetta anche:

• in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti, dopo il 31 dicembre 2017, a condizione che il lavoratore all’atto della trasformazione non abbia non abbia compiuto il 30°anno di età.  L’incentivo  ha la durata di 12 mesi e spetta a partire dal 13° mese successivo alla trasformazione in quanto nei primi dodici mesi il datore di lavoro fruisce già della contribuzione ridotta;

• in caso di trasformazione dal 1° gennaio 2018 di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che abbia l’età anagrafica prevista dalla norma (30 anni o 35 per l’anno 2018)  e non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Lo sgravio contributivo non spetta:

• ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  licenziamenti collettivi;

• ai datori di lavoro che nei 6 mesi successivi all’assunzione licenziano per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con lo sgravio o  altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva  e inquadrato con la medesima qualifica; questo caso comporta la restituzione dello  sgravio usufruito.

Se cessa il rapporto di lavoro agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il compimento del 30° anno di età, e il datore di lavoro che instaura il nuovo rapporto a tempo indeterminato può fruire dello sgravio contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio.

Lo sgravio non trova applicazione   per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato.

E’ previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo dei 3.000 euro  e il requisito anagrafico (30 anni o 35 per l’anno 2018) per:

• studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;

• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato in alta formazione.

Cosa fare per avere diritto agli sgravi contributivi per assumere i giovani

Per accedere allo sgravio contributivo il datore di lavoro deve:

• essere in regola col versamento dei contributi;

• non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

• applicare il trattamento economico e normativo previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali nonché da quelli regionali, territoriali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Il datore di lavoro non può accedere allo sgravio contributivo:

• se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

• se è stato violato il diritto di precedenza;

• se l’azienda ha in corso sospensioni  dal lavoro o riduzione di orario connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, fatta salva che l’ipotesi riguardi professionalità diverse da quelle interessate dalla riduzione o dalla sospensione o interessi altra unità produttiva;

• se l’assunzione riguardi lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da altro datore di lavoro collegato o controllato o la cui impresa, anche se per interposta persona, sia riferibile allo stesso proprietario.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12959-agevolazioni-contributive-per-assumere-i-giovani.html

Pagamento stipendi: niente piu contante

La legge di stabilità 2018, legge n. 205 2017  al  comma 910 e segg.  dell’art. 1 prevede che   le retribuzioni o i compensi  dei lavoratori , sia subordinati che parasubordinati (collaboratori),  debbano essere corrisposti  esclusivamente con mezzi tracciabili.

Niente piu denaro contante,  quindi, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato .

La norma entra in vigore il 1 luglio 2018. 

Da quella data i datori di lavoro  potranno esclusivamente utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
• Bonifico Bancario (sul conto corrente del lavoratore);
• Strumenti di Pagamento Elettronico;
•  Ordine di Pagamento in contanti presso uno Sportello Bancario o Postale in cui il datore di lavoro ha un conto corrente;
• Emissione di Assegno consegnato al lavoratore o ad un suo delegato (coniuge,  convivente o un  familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).

Restano esclusi  dall’obbligo gli enti pubblici e i rapporti di lavoro domestico .

La norma specifica anche che  la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

SANZIONI: nel caso in cui il datore di lavoro o committente non rispettino l’obbligo previsto dalla normativa, è prevista una sanzione amministrativa che va da 1.000 € a 5.000 € per ogni lavoratore.

In materia il Governo aveva  presentato in materia un disegno di  legge  che  è stato  pressoché integralmente trasposto nella manovra 2018 e approvato senza emendamenti.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24542-pagamento-stipendi-niente-piu-contante-.html

Legge di stabilità 2018: fattura elettronica estesa a tutti i soggetti IVA

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.  Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche  per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

  • residenti,
  • stabiliti
  • identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio  e coloro che applicano il regime forfettario .
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
Gli obblighi di conservazione  si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono  tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Voucher digitalizzazione – Gli incentivi alle imprese per il 2018

Il decreto interministeriale del 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2014, stabiliva gli schemi standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico.

Solo ora tuttavia, dopo un’attesa durata tre anni, è uscito il decreto direttoriale che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici.

Segue: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12940-voucher-digitalizazione—gli-incentivi-alle-imprese-per-il-2018.html

Legge di stabilità 2018: l’innalzamento dell’età pensionabile

L’art. 1, commi da 146 a 153, della Legge di Bilancio 2018 riguardano le norme sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita; nello specifico intervengono i seguenti cambiamenti :
a) si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo che a partire da quello operante nel 2021  :
–  si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento,  rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
–  gli adeguamenti  non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale misura eccedente in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi);
– che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);
b) si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, elencate di seguito:

  •   lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni – nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento – le professioni di cui al relativo allegato B41 e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  •   lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette “usuranti”), di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un’anzianità contributiva pari a 30 anni;

c) si prevede che l’esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita non si applica:
– al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata, previsto dall’articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. lavoratori precoci;
– ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale;

d) si stabilisce che per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca  (commi 147 e 148 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018)   la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia;
e) si demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al suddetto allegato B ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24511-legge-di-stabilit-2018-l-innalzamento-dell-et-pensionabile.html

Contributi lavoro domestico in scadenza 10.1.2017

Domani 10 gennaio 2018 scade il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici  relativi al trimestre precedente,  ossia il 4 -2017. Con un comunicato sul  proprio sito l’Inps precisa che dal 1° gennaio 2018 sarà possibile pagare i contributi dei lavoratori domestici, attraverso le seguenti modalità:

  • direttamente online tramite il portale dei pagamenti, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, di debito o prepagata, oppure addebito in conto corrente bancario;
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”. Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo, semplicemente con codice fiscale  del datore di lavoro e codice rapporto di lavoro;
  • negli uffici postali, utilizzando il bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso)  inviato dall’INPS. Nel caso non sia stato ricevuto, il bollettino può  anche  essere generato:
    • direttamente online tramite il portale dei pagamenti all’interno della sezione lavoratori domestici;
    • presso le aree di front office delle sedi INPS, utilizzando lo sportello automatico per il cittadino con autenticazione mediante tessera sanitaria;
    • telefonicamente, rivolgendosi al Contact center chiedendo l’invio del bollettino MAV al domicilio del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i contributi dovuti per il 2018, la cui prima scadenza è fissata al 10 aprile 2018,  saranno determinati appena disponibile l’indice ISTAT di riferimento. L’inps precisa che pertanto le sanzioni saranno calcolate soltanto per pagamenti effettuati oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare relativa ai contributi dovuti per il 2018.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24512-contributi-lavoro-domestico-in-scadenza-10-1-2017.html