Pensioni e fondi di solidarietà del credito: chiarimenti INPS

L’INPS ha emanato la Circolare n. 188 del 22 dicembre 2017con cui fornisce  le  istruzioni riguardo l’esercizio da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, per i lavoratori che possano fruire dell’assegno straordinario garantito  da  Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo  .
L’istituto ricorda che l’articolo 2 del D.M. n. 98998/2017, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà del credito e il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti  per la pensione di vecchiaia o anticipata,  entro i successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro.
Tale facoltà  per i datori di lavoro è prevista  limitatamente al triennio 2017 – 2019: Il documento precisa quindi che la scadenza ultima delle domande di riscatto e/o ricongiunzione  è fissata  al 30 novembre 2019,   tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio  di vigenza della misura 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24460-pensioni-e-fondi-di-solidariet-del-credito-chiarimenti-.html

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