Anche nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 c.p.c.), gli eventi di maternità e/o paternità risultano tutelati da specifica normativa. Le tutele previste per gli iscritti alla Gestione separata , infatti, sono del tutto simili a quelle di un lavoratore subordinato anche se con modalità e procedure differenti.
Il collaboratore è indennizzato direttamente dall’INPS anche in assenza di contributi effettivamente versati da parte del committente.
REQUISITI E MODALITA’
Il D.M. 12.07.2007, in vigore dal 7.11.2007, ha ampliato la copertura indennitaria, ai fini dell’astensione obbligatoria, in favore di alcuni soggetti iscritti alla Gestione Separata , privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena. A tale scopo, nell’aliquota della Gestione Separata dell’INPS, è prevista una specifica percentuale (oggi lo 0,72%) destinata, appunto, a copertura delle tutele assistenziali (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa copertura economica spettano anche in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento preadottivo di minori, nel qual caso compete, su presentazione di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia.
L’indennità economica spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività’ lavorativa (ultima modifica operata dalla legge n. 81/2017 che ha equiparato le titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alle professioniste iscritte in albi professionali e alle altre lavoratrici autonome.
Non essendo l’indennità erogata dal committente, nessun adempimento deve essere effettuato a cura del datore di lavoro.
per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12919-indennit-di-maternit-e-paternit-gestione-separata-2017.html