Il nuovo modello di successione 2017

Il modello per la dichiarazione di successione 2017 richiede l’indicazione di una quantità maggiore di dati rispetto alla precedente versione ormai datata, recepisce tutte le novità in materia di successioni

  • unioni civili.
  • legge sul “Dopo di noi” con la possibilità di destinare i beni al trust costituito per il sostegno dei soggetti disabili
  • indicazione puntuale dei beni posseduti all’estero, a partire da quelli immobili.

Il modello consente anche di evitare la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative all’identificazione degli eredi, come nel caso di esclusione o presenza di casi di interdizione, o di eredi con disabilità, in quanto consente di comunicare tutti i relativi dati utilizzando una specifica sezione.
Ma la novità principale riguarda sicuramente l’impegno richiesto all’erede di indicare le quote di eredità spettanti a ciascuno dei coeredi, il che comporta la necessità di conoscere le regole per la ripartizione ai sensi di legge, in tutti i casi in cui non è presente un testamento. La ripartizione deve essere specificata per tutti i beni che fanno parte dell’attivo ereditario.

Di fatto, quindi, si riduce il lavoro degli uffici finanziari ai fini del calcolo dell’imposta, in quanto i funzionari dovranno limitarsi a verificare la correttezza delle indicazioni fornite sulla base del testamento o in caso di applicazione della successione legittima, ma non dovranno più essere loro in prima persona ad effettuare la ripartizione ai fini dell’attribuzione delle quote per l’applicazione dell’imposta di successione. Viene adottato, in sostanza, il modello già previsto per le volture catastali che prevedono che sia il soggetto che presenta la domanda ad indicare le quote spettanti ai singoli eredi fatto salvo, ovviamente, il diritto degli uffici di verificare la veridicità delle indicazioni riportate. Nel modello anche una sezione riservata alle dichiarazioni sostitutive relative anche ad eventuali accordi intercorsi tra gli eredi per il reintegro di quote di legittima.
Attenzione: In caso di diritto alle agevolazioni prima casa per gli immobili ereditati, la dichiarazione on line può essere presentata, tramite il software dedicato, esclusivamente a nome dell’erede che richiede le agevolazioni in questione. Il dichiarante, infatti, non può attestare i diritti per altri soggetti.

Per saperne di più: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12887-il-nuovo-modello-di-successione-2017.html

Decontribuzione contratti solidarieta 2017: domande entro il 10.12.2017

Nella circolare 18 del 22.11.2017 il Ministero del lavoro  ha fornito le istruzioni sugli sgravi contributivi per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà    ai sensi della L. n. 863/84 o del  D. Lgs. n. 148/2015,  come previsto  dal decreto  interministeriale n. 2 del 27.9.2017  .

Il decreto ha  destinato 30 milioni annui  (L. n. 232/16) per coprire gli oneri della decontribuzione in favore delle imprese che,stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà  e, in particolare:

  • Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, e anche  le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 
  • Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione  saranno  le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà  nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014  per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel  quinquennio mobile

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo,  va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata  dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità  indicate nel sito internet www.lavoro.gov.it. Inoltre va inoltrata anche  anche all’INPS ed  all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione
Novità importante: è necessario pena l’inammissibilità della richiesta:
  • indicare la previsione dell’importo della riduzione contributiva richiesta e   il codice pratica della domanda di integrazione salariale del sistema CIGS ONLINE
  • non avere beneficiato dello sgravio, in precedenza,  durante lo stesso quinquennio mobile.
Le istanze saranno istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del limite delle risorse stanziate e il provvedimento di concessione dello sgravio sarà comunicato entro 30 giorni .
L’avviso di raggiungimento del limite di spesa sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, cosi come   gli elenchi  delle imprese ammesse  alla riduzione contributiva e di quelle ammesse con riserva  a valere sulle risorse residue.
Con la Circolare n. 19 del 27.11.2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ,  a seguito di numerose richieste di chiarimenti ha specificato che – con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza, in caso di contratti di solidarietà successivi – il criterio è dato dall’accordo: lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24332-decontribuzione-contratti-solidarieta-2017-domande-entro-il-10-12-2017.html

Prescrizione bollo auto in tre anni anche con iscrizione a ruolo

Con l’ordinanza 20425 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016  per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Cio anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se tale atto non viene impugnato dal contribuente.

per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12883-prescrizione-bollo-auto-in-tre-anni-anche-con-iscrizione-a-ruolo.html

Whistleblowing: segnalazione illeciti nel lavoro

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente, il 15 novembre 2017, la proposta di legge A.C. 3365-B volta a introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto del settore pubblico quanto del settore privato,che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. ( Viene detto in inglese “whistleblowing”  ovvero  “soffio del fischietto” assimilandolo alla segnalazione dell’arbitro).

Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012 ma non è ancora presente con misure attuative nella normativa italiana .

La proposta di legge è composta da 17 articoli. Dal punto di vista sistematico, il provvedimento prevede :

  • da una parte  l’abrogazione dell’art. 54-bis del TU pubblico impiego (art. 17) sullo stesso argomento  mentre
  • dall’altra  detta una disciplina completa  sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, reati o irregolarità amminsitrative ,  sia  in aziende del settore pubblico che del privato.
  • la possibilità di segnalazione alle autorità di regolamentazione o di polizia giudiziaria è condizionata ad una preventiva   segnalazione fatta all’azienda datore di lavoro;  o alla valutazione da parte del lavoratore che non vi siano le necessarie garanzie di neutralità dell’ente.
  • La norma prevede inoltre che le segnalazioni di reati o irregolarità possano essere rese pubbliche, anche mediante i mezzi di comunicazione, soltanto quando sia già state avanzate o siano state oggetto di valutazione negativa, senza motivato parere.
  • A garanzia del dipendente eventualmente  indicato in una segnalazione da un collega , la legge all’art. 11 prevede che l’eventuale procedimento disciplinare a suo carico debba basarsi soltanto su elementi certi e documentati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24303-whistleblowing-segnalazione-illeciti-nel-lavoro.html

Smart working: la Guida del Ministero per comunicare gli accordi

Dal 15 novembre gli accordi di smart working (o lavoro agile) previsti dalla  legge 81 2017, possono essere registrati online sulla piattaforma dedicata  del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it/smartworking.

Sulle modalita operative è stata resa disponibile ieri una Guida pratica sulla registrazione degli accordi  con tutti i passaggi della procedura .   Dalla stessa pagina  si ha anche accesso al FORUM “IL LAVORO CHE CAMBIA” in cui possono essere formulate proposte e osservazioni in tema di nuovi modelli organizzativi di lavoro.

Ricordiamo che lo smart working prevede un accordo  tra lavoratore e  datore di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa, senza vincoli di tempo e di luogo,   in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno ,  ma anche  senza modifiche alle  garanzie, economiche e assicurative  del lavoratore stesso .

Il Ministero precisa che l’accesso alle funzionalità online “Comunicazione Smart Working” per la trasmissione degli accordi  è consentito a coloro che:

• Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
 Sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it incaricati, da parte  del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato.
Nel caso di credenziali ClicLavoro, agli utenti è consentito l’accesso solo selezionando il profilo “Soggetto  Abilitato”
Nel caso di SPID, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
• Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente  all’autenticazione.
• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende,  indicate durate la fase di compilazione.

Attenzione: utenze senza codice fiscale nel “Profilo utente” non consentono di accedere alle funzionalità  di trasmissione.

Le comunicazioni possono essere di tre tipologie:

1. Inizio. Attraverso questa tipologia di comunicazione si definisce l’avvio del periodo di lavoro agile e viene trasmesso l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

2. Modifica. È possibile apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile incorso; in particolare, È consentita la modifica delle seguenti informazioni:  • Tipologia rapporto di lavoro;  • PAT INAIL; • Voce di tariffa INAIL;• Tipologia di durata• Durata• File dell’accordo.

In una comunicazione di modifica devono essere sempre presenti tutte le informazioni sopra elencate, ad  eccezione del file dell’accordo il quale deve essere inviato solo se diverso dall’ultimo trasmesso.

3.  Annullamento sottoscrizione. Viene cancellato il periodo di lavoro agile precedentemente comunicato.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24298-smart-working-la-guida-per-comunicare-gli-accordi.html

per approfondire si veda anche:  https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-RegoleDiCompilazione.pdf

30 Novembre 2017: come calcolare gli acconti IRPEF/IRAP/IRES

Tempo di acconti per persone fisiche e società. Nel mese di novembre, precisamente giovedì 30 novembre, scade il termine ultimo entro cui le persone fisiche, società di persone e soggetti IRES dovranno versare la seconda rata (ovvero effettuare l’unico versamento) di quanto dovuto all’Erario, a titolo di acconto sulle imposte per l’anno 2017.

Ricordiamo il reddito può essere determinato con il criterio “storico” o “previsionale”, tenendo conto in quest’ultimo caso del  nuovo principio di cassa o di registrazione,  per le imprese minori in contabilità semplificata:

  • Metodo storico: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base di quanto pagato nel precedente periodo d’imposta al netto di detrazioni, ritenute, crediti d’imposta;
  • Metodo previsionale: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno in corso;
  • Principio di cassa: le imprese minori calcoleranno il proprio reddito, come differenza tra ricavi e altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute; considerando che ricavi, altri proventi, spese, versamenti effettuati e corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa (all’atto dell’effettiva percezione) e che, le rimanenze finali dovranno essere portate interamente in deduzione dal primo periodo di applicazione del regime, senza possibilità di rinvio ai periodi successivi.

L’acconto Irpef 2017 è dovuto ove l’imposta dichiarata nel 2016 sia superiore a € 51,65. L’ammontare del pagamento dovuto, dal contribuente all’Erario, sarà pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno 2016 e dovrà essere adempiuto:

– in unico versamento da effettuarsi entro il 30 novembre 2017, ove il suo ammontare sia inferiore a € 257,52; ovvero
– in due rate, ove il suo ammontare sia pari o superiore a € 257,52. In tale ultimo caso:

  • la prima rata, già versata con il saldo entro il 30 giugno 2017, sarà pari al 40% dell’importo dovuto dal contribuente;
  • la seconda rata, da versare entro il 30 novembre, sarà pari al 60% dell’importo dovuto dal contribuente.

Nell’eventualità in cui il contribuente preveda per l’anno successivo il pagamento di un minore importo dell’IRPEF, determinerà gli acconti da versare, sulla base proprio del metodo previsionale.

Le società di persone e gli enti a esse equiparati effettueranno il solo versamento dell’IRAP (secondo le stesse regole valide per l’IRPEF) entro il 30 novembre, mentre l’IRPEF dovrà essere versata direttamente dai soci, a cui i redditi saranno imputati per trasparenza.

Le società e gli enti ad esse equiparati saranno tenute a versare il 100% dell’imposta IRES e IRAP dovuta. Il versamento dovrà avvenire in due rate (salvo che la prima rata non sia inferiore a € 103) di importo pari :

  • 40% dell’importo dovuto, entro la scadenza della prima rata;
  • 60% dell’importo dovuto (quindi il residuo), alla scadenza della seconda rata (30 novembre) ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Quanto agli acconti da versare in virtù dell’adozione dello strumento della cedolare secca, per il 2017 i contribuenti saranno tenuti a versare il 95% dell’imposta secondo le regole già chiarite per il pagamento dell’acconto IRPEF.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24215-30-novembre-2017-come-calcolare-gli-acconti-irpef-irap-ires.html

Rimborso voucher: le ultime istruzioni INPS

Con il messaggio n. 4405 del 7.11.2017 l’INPS è intervenuto a chiarire  ulteriormente le modalita per le domande di rimborso di versamenti  per voucher lavoro accessorio telematici, effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge che ha abrogato i voucher ( 17 marzo 2017).

Facendo riferimento al precedente messaggio Hermes n. 1652/2017  si ribadisce che  i committenti  interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi territoriali competenti,   utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto e che inoltrerà copia alla direzione centrale Entrate e recupero crediti . Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione,

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali l’ìallegazione del documento  è meramente facoltativa.

Va ricordato che per i voucher lavoro accessorio acquistati prima della data di abrogazione ,  l‘utilizzo è ancora possibile con le vecchie modalità, entro il 31.12 2017.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24228-rimborso-voucher-le-ultime-istruzioni-inps.html