Con il passaggio a regime della DIS-COLL , introdotta sperimentalmente dal Jobs act nel 2015, è aumentata dello 0,51% la contribuzione dovuta all’INPS da parte di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministatori di società, sindaci e revisori, iscritti solo alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.
La nuova aliquota contributiva destinata appunto al finanziamento dell’indennità di disoccupazione dei collaboratori DIS COLL, decorre dal 1° luglio 2017. Il versamento dei contributi relativi al semestre precedente è previsto entro 16 ottobre 2017.
L’aliquota complessiva del 33,23% oggi in vigore comprende quindi
- 32,00% ( legge 28 giugno 2012, n. 92);
- 0,50% (per il finanziamento di maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, legge finanziaria 2007)
- 0,22% (art. 7 del DM 12 luglio 2007)
- 0,51% (d.lgs.81 2017 Jobs act autonomi)
esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. Per il trimestre luglio-settembre la scadenza del versamento prevista è il 16 ottobre 2017.
Soggetti interessati
Sono interessati i lavoratori privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986;
- tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Soggetti esclusi
Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51% e e sono ancora soggetti all’aliquota del 32,72% , i compensi corrisposti a:
– Componenti commissioni e collegi;
– Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
– Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
– Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
– Associati in partecipazione (non ancora cessati);
– Medici in Formazione specialistica legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300.
Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23994-dis-coll-il-nuovo-contributo-entro-il-16-10.html