DIS-COLL, il nuovo contributo entro il 16.10

Con il passaggio a regime della DIS-COLL , introdotta sperimentalmente dal Jobs act nel 2015,  è aumentata  dello 0,51% la contribuzione dovuta all’INPS da parte di  collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministatori di società, sindaci e revisori, iscritti solo  alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA. 

La nuova aliquota contributiva destinata appunto al finanziamento dell’indennità di disoccupazione dei collaboratori DIS COLL, decorre dal 1° luglio 2017. Il versamento dei contributi relativi al semestre precedente è previsto entro 16 ottobre 2017.

L’aliquota complessiva  del 33,23%  oggi in vigore comprende quindi

  •  32,00% ( legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • 0,50% (per il finanziamento di maternità,  assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, legge finanziaria 2007)
  •  0,22% (art. 7 del DM 12 luglio 2007)
  • 0,51%  (d.lgs.81 2017   Jobs act autonomi)

esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. Per il trimestre luglio-settembre  la scadenza  del versamento prevista è il 16 ottobre 2017.
Soggetti interessati

Sono interessati i lavoratori  privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

  • Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986;
  •  tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Soggetti esclusi
Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51%  e  e sono ancora soggetti all’aliquota del  32,72% , i compensi corrisposti   a:
– Componenti commissioni e collegi;
– Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
– Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
– Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
– Associati in partecipazione (non ancora cessati);
– Medici in Formazione specialistica legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23994-dis-coll-il-nuovo-contributo-entro-il-16-10.html

DIS COLL: Indennità Disoccupazione dei Collaboratori

DIS COLL sta per “Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ” ed è stata istituita dall ‘art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
Viene erogata dall’INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
  •  collaboratori coordinati e continuativi , 
  • collaboratori occasionali
  • dottori e assegnisti di ricerca 

che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un minimo di mesi di attività.

Requisiti necessari :
• almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente  solare  la perdita del lavoro ( in caso di interruzione nel 2017  si calcola la contribuzione versata nel 2016)
• stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda  con la sottoscrizione della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

Per approfondire vedi la scheda informativa DOMANDA DIS COLL 2017 nella Circolare del lavoro n. 30 del 4.8.2017, con esempi pratici.

Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

Per il calcolo dell’indennità si fa riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti:
  • l’assegno è pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
  • per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
  • E’previsto un tetto massimo di 1.300 euro lordi Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l’intero sussidio.
  • l’indennità viene ridotta  del 3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità. 
La Dis coll  ha  una durata massima di sei mesi . La durata è commisurata però al periodo lavorato: cioè  viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelli lavorate
Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di domanda presentata successivamente , dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
La fruizione della DIS COLL non dà diritto all’accredito di contributi figurativi ai fini della pensione, come succede invece per l’indennità di disoccupazione da lavoro dipendente.
L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall’INPS mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Va ricordato che, secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro 

Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

ll beneficiario decade dall’indennità DIS COLL nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • se è titolare di pensione ;
  • se acquisisce i diritto all’assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
  •  non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12167-dis-coll-facciamo-il-punto.html