Prestazione di Malattia e Gestione Separata: i chiarimenti dell’INPS

Con la Circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, l’INPS fornisce alcune indicazioni in merito alle prestazioni previdenziali di Malattia e Degenza Ospedaliera, riservate ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, così come modificate da ultimo dalla L. n. 81 del 22/05/2017.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:

  • indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001);
  • indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007).

La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione Separata e tenuti a versare un’aliquota contributiva piena.

Recentemente, è intervenuta un’ulteriore modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017) dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che ha disposto, per i lavoratori in argomento, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera (nei casi previsti dalla norma in argomento) comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).

Alla luce di quanto sopra espresso, è necessario fornire a tutti i soggetti interessati alcune indicazioni operative e linee di indirizzo, per consentire l’attuazione della norma, nel rispetto dei principi generali previsti dall’ordinamento italiano nell’ambito della tutela previdenziale della malattia e sulla base dell’espressione letterale della disposizione legislativa sopra citata.

Per approfondire: http://www.paghefacili.org/prestazione-malattia-gestione-separata-chiarimenti-dellinps/

Uniemens agricoltura: novità da gennaio 2018

Con il  Messaggio n. 3842 del 6 ottobre 2017, l’INPS  a comunicato che a partire da Gennaio 2018, le Aziende saranno tenute a trasmettere le Denunce e i Lavoratori Agricoli  DA-DMAG con cadenza mensile e utilizzando il sistema degli UniEmens.

L’Istituto, inoltre, invita tutte le Aziende a comunicare con tempestività le variazioni dei propri dati aziendali, in quanto la tariffazione sarà effettuata utilizzando i dati presenti negli archivi INPS.

Ecco il testo integrale del documento dell’Istituto di  previdenza:

OGGETTO: Allineamento dati DA-DMAG: presentazione delle Denunce aziendali di variazione – adempimento delle aziende.

Con i messaggi nn. 3700 del 31/3/2014 e 5703 dell’ 1 luglio 2014, si è dato avvio ad un processo finalizzato ad un corretto allineamento dei dati, relativi alle caratteristiche aziendali, presenti negli archivi dell’Istituto.

A tal fine, a partire dalla denuncia presentata nel primo trimestre 2014, l’Istituto, nell’ipotesi in cui i dati esposti nella denuncia DMAG e quelli presenti nell’archivio DA non fossero stati congruenti, ha invitato i datori di lavoro interessati a recarsi presso la sede INPS territorialmente competente al fine di verificare le ragioni della mancata congruenza.

Nel corso di quest’ultimo triennio la quasi totalità delle aziende ha provveduto, mediante la presentazione di una DA di variazione, a comunicare le eventuali modifiche delle proprie caratteristiche aziendali intervenute “medio tempore”.

Nel frattempo è intervenuta la normativa in materia di adattamento al sistema UNIEMENS che, all’art. 8, co.8, Legge 29 ottobre 2016, n.199, ha previsto un significativo cambiamento nella trasmissione, da parte delle aziende, delle denunce dei lavoratori agricoli occupati. Tale trasmissione, a partire da gennaio 2018, avverrà con cadenza mensile e sarà canalizzata nel sistema UNIEMENS.

Poiché la normativa citata, ferme restando le scadenze di pagamento, inciderà sulla modalità di tariffazione, che avverrà avvalendosi anche dei dati presenti negli archivi dell’Istituto, si invitano le aziende, qualora fossero intervenute ulteriori variazioni afferenti i propri dati aziendali, a comunicare, con la massima tempestività, le eventuali difformità.

Si rammenta che la compilazione della denuncia aziendale di cui al comma 2 dell’art.5 del D. Lgs. n. 375/93 deve avvenire secondo quanto previsto dalla circolare n.88/2006 e che la stessa fa fede “a tutti gli effetti”, come disposto dal comma 5 del citato Decreto Legislativo.

Per approfondire:

INPS https://www.inps.it/nuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51283&comments=true#commentscontainer

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24089-uniemens-agricoltura-novit-da-gennaio-2018.html

Affiti brevi: entro il 16 ottobre va versata la ritenuta

Intermediari immobiliari alla cassa il 16 ottobre 2017. Entro tale data deve essere versata la ritenuta al 21% sui canoni lordi pagati dall’11 settembre scorso dai loro clienti inquilini ai loro clienti-proprietari per gli affitti fino a 30 giorni stipulati a partire dal 01.06.2017.

Si ricorda, infatti, che a seguito delle novità introdotte dalla Manovra correttiva, quando gli intermediari riversano ai proprietari degli immobili (locatori) gli importi ricevuti dai turisti, per i c.d. affitti brevi, devono operare una ritenuta del 21%, che dovrà poi essere versata all’Erario entro il 16 del mese successivo. Inizialmente il primo appuntamento era previsto per il 17 luglio (in quanto il 16 cadeva di domenica), ma a seguito delle forte critiche da parte degli intermediari immobiliari, la scadenza è stata tacitamente prorogata, secondo lo Statuto dei diritti del contribuente.

Ai contratti di locazione breve, il legislatore prevede che si applichino le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota 21%. Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario. Il proprietario pertanto potrà in alterativa:

  • optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell’Irpef e dell’imposta di registro; applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.

Anche la legislazione precedente prevedeva che i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione) potessero essere assoggettati a cedolare secca. Rispetto a prima, con la nuova disciplina è possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da:

  • contratti di sublocazione (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca);
  • contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario (questa è una novità importante perché a regime l’opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell’immobile);
  • aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate.

Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono operare – all’atto del pagamento del corrispettivo lordo al beneficiario – una ritenuta d’acconto del 21%.

Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, in caso contrario si considererà a titolo d’acconto. L’obbligo di effettuare la ritenuta richiede che l’intermediario incassi il canone o intervenga nel pagamento, pertanto nel caso in cui il conduttore paghi direttamente il locatore, l’obbligo di ritenuta non sorge in capo all’intermediario. La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997, con il codice tributo “1919”, istituito con la Risoluzione 88/E del 5.7.2017. Il primo appuntamento scade il 16 ottobre 2017: entro tale data gli intermediari dovranno versare al fisco la ritenuta del 21%, operata sui canoni lordi pagati dai loro clienti-inquilini e riversati ai clienti proprietari a partire dall’11 settembre.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24086-affiti-brevi-entro-il-16-ottobre-va-versata-la-ritenuta-.html

Infortunio di un giorno: dal 12 ottobre obbligo della denuncia INAIL

Da giovedì 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo di effettuare la denuncia telematica di Infortunio, anche per gli eventi che comportano l’assenza di un solo giorno, oltre a quello dell’evento stesso.

La denuncia all’Istituto va effettuata, come previsto dal DPR n. 1124/1965, entro le 48 ore successive alla ricezione del certificato medico attestante l’infortunio, utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dall’INAIL denominata “Denuncia / Comunicazione Infortuni“.

L’obbligo della denuncia dell’infortunio anche di un solo giorno sarebbe dovuto decorrere dal 12 aprile 2017, ovvero 6 mesi dopo l’entrata in vigore del Decreto istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Previdenza), ma grazie all’art. 3-bis del D.L. n. 244/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), il termine è stato differito al 12 ottobre 2017, per permettere all’INAIL di adeguare la procedura telematica.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro non effettui la denuncia di infortunio entro i termini previsti, ricordiamo che le sanzioni previste vanno:

  • da € 548,00 ad € 1.978,80 per le assenze di un giorno solo;
  • da € 1.096,00 ad € 4.932,00 per le assenze superiori a tre giorni.

Fonte: http://www.paghefacili.org/infortunio-un-giorno-dal-12-ottobre-obbligo-della-denuncia-inail/

Iscrizione Gestione commercianti solo con attività prevalente

La Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. L’Ordinanza n. 22990  del  2 ottobre 2017, afferma  in particolare che  tale iscrizione  è  obbligatoria solo nel caso in cui  il soggetto   presti l’attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta   se l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Nel caso specifico  l’amministratrice di una società commerciale, residente all’estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva  i contributi alla gestione commercianti non versati.

Il ricorso  era stato parzialmente respinto dai giudici di merito che avevano affermato come   l’amministratrice trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, per svolgere  funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società  di cui era socia,  incaricata della commercializzazione ; il che integrava gli estremi dell’art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti.

La Cassazione ha ribaltato il giudizio di merito,  precisando che l’iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i  requisiti descritti  all’articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore  partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” . Tale attività deve essere riscontrabile come  rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato che del reddito  che ne deriva. Al contrario una attività sporadica  o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo .

La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente  e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni  e priva di  accertamenti concreti  sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l’onere della prova dei requisiti di prevalenza dell’attività è a carico dell’Istituto previdenziale.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24085-iscrizione-gestione-commercianti-solo-con-attivit-prevalente.html

Contratto occasionale “Presto”: da mezzanotte il minimo raddoppia

L’INPS ha fornito ai Consulenti del lavoro un importante precisazione in merito al minimo retribuibile come prestazione occasionale  regolata dal contratto PRESTO per le aziende introdotto dal decreto legge 50 2017 , dopo l’abolizione dei cecchi voucher INPS.

Come noto  la normativa (articolo 54 bis, comma 17)  prevede un minimo giornaliero di 4 ore da retribuire anche in caso di prestazione di durata inferiore. I consulenti ponevano il quesito  di come comportarsi nel caso in cui  la prestazione si svolga  a cavallo di mezzanotte, ad esempio dalle 21  alle 1.00 del giorno successivo . L’Inps afferma che essendo interessati due giorni diversi , si devono comunicare due  distinte prestazioni , il che significa che  la retribuzione minima raddoppia, e passa da 36  a 72 euro.

Per la precisione la norma parla , infatti, di compenso non inferiore a 36 euro«per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata» . Il caso è molto comune per i servizi  ricettivi  ed i locali di ristorazione e  non mancherà di suscitare  proteste  o perlomeno malumori.

Infatti  la previsione del compenso minimo penalizza già  gli  utilizzatori del nuovo contratto Presto, destinato a prestazioni minime e saltuarie retribuite con un compenso orario netto per il lavoratore di 9 euro, (lordo 12,5 per il datore di lavoro)  che diventano con questi presupposti oltremodo onerose.

L’interpretazione dell’ INPS  a rigor di logica non è del tutto condivisibile in quanto   la norma di legge parla di prestazioni  di 4 ore continuative , che potrebbero essere sottintese come “un unicum”. Questo  “sdoppiamento”  sembra piuttosto forzato e forse intende davvero scoraggiare l’utilizzo  troppo massivo del nuovo strumento.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24058-contratto-occasionale-presto-da-mezzanotte-il-minimo-raddoppia-.html

Contratto metalmeccanici: dal 1.10 l’apprendistato vale per l’anzianità

Nel contratto metalmeccanici industria è prevista una novità sul computo  dell’ anzianità . Dal 1 ottobre 2017, infatti,    i periodi apprendistato professionalizzante  possono essere conteggiati ai fini della maturazione degli scatti di anzianità . Il computo non si realizza però con l’intero periodo di apprendistato  ma solo per il 65% .

In materia di apprendistato il rinnovo del contratto firmato nel novembre 2016  prevede anche:

– primo periodo:  (inquadramento e retribuzione) due livelli sotto quello di destinazione finale;
– secondo periodo: un livello (e retribuzione) sotto quello di destinazione finale;
– terzo periodo: inquadramento a 1 livello inferiore rispetto a quello finale e retribuzione  uguale a quella del livello di destinazione.

Inoltre, riguardo il meccanismo degli scatti di anzianità  c.c.n.l. metalmeccanica industria 2016 prevede , per ogni biennio di anzianità di servizio nell’azienda,  una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa pari agli importi indicati nel contratto stesso e diversi per livello di inquadramento. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 scatti. Gli aumenti periodici non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24063-contratto-metalmeccanici-dal-1-10-l-apprendistato-vale-per-l-anzianit-.html

Premio INAIL formazione professionale: novità 2017-18

L’INAIL ha emanato la circolare n. 41 del 3.10.2017   che chiarisce le modalità di assicurazione per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di  istruzione e formazione professionale regionali dall’anno formativo 2017-2018 . Il documento specifica che  “è terminata la sperimentazione  del premio speciale unitario, del  2016 2017 come previsto dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150   e che  si torna all’applicazione delle modalità precedenti ”

Pertanto, i premi assicurativi dovuti per gli allievi dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari sono determinati ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’attività formativa in genere è classificata alla voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte all’esterno in azienda, devono essere applicate le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, previa presentazione di apposita denuncia telematica di variazione, qualora il rischio assicurato non sia presente nella posizione assicurativa territoriale interessata.

Tali le denunce di variazione,devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare (3 ottobre 2017) quindi entro il 2 novembre 2017 .
Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017 – 31  dicembre 2017 è richiesto dall’Istituto con il provvedimento di  assicurazione a seguito delle denunce inviate dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

Per gli anni successivi, i premi assicurativi devono essere versati con l’autoliquidazione annuale con le consuete modalità.
Ai fini dell’autoliquidazione 2017-2018 in scadenza al 16 febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari dovranno includere le retribuzioni convenzionali  riferite agli allievi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 nelle  dichiarazioni delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2018, imputandole  alle relative voci di tariffa.
I premi di rata anticipata per l’anno 2018 determinati sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di conguaglio con l’autoliquidazione 2018-2019, quando saranno
presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018.

La circolare comunica anche la chiusura dei servizi telematici “Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP” e “Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP”

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24060-premio-inail-formazione-professionale-2017-2018.html

Demansionamento: per il danno bastano presunzioni semplici

Il danno non patrimoniale, che ricomprende anche il danno di tipo esistenziale, deve essere risarcito quando sia conseguenza, come nel caso di dequalificazione professionale del lavoratore subordinato, di una lesione in ambito di responsabilità contrattuale di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti; la sussistenza di tale danno può essere provata anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento. Questo quanto afferma la sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 22288 del 26 settembre 2017. 

Con  una interpretazione  “ampia”  di un principio  consolidato,  i supremi giudici hanno respinto il ricorso di una azienda condannata in appello a risarcire ad un dipendente demansionato il danno  esistenziale per “lesione alla dignità personale ed al prestigio professionale”, derivante da  attribuzione di mansioni inferiori per un periodo di circa 2 anni.

Demansionamento e onere della prova del danno

Il principio  giurisprudenziale consolidato in materia , cui faceva riferimento anche il ricorso della parte datoriale,  afferma infatti che dall’inadempimento datoriale non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo.

L’inadempimento infatti è già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può infatti non valere  la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di cui all’art. 1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in tal senso chiaramente si è espressa la Corte Costituzionale n. 372 del 1994).

D’altra parte – visto che il risarcimento del danno mira alla reintegrazione del pregiudizio che determina una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile. In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima .(…)
E’ noto poi che dall’inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l’una con l’altra.
Occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati vale a dire, da quello di cui alle sentenze della Cass. n. 7905 dell’11.8.1998, n. 2561 del 19.3.1999, n. 8904 del 4.6.2003, n. 16792 del 18.11.2003 e n. 10361 del 28.5.2004 – n.d.r.), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.

(…)

Nel caso specifico per  la Cassazione, invece , la Corte di appello  aveva  “enucleato correttamente un giudizio in ordine al demansionamento del lavoratore attraverso un procedimento logico-giuridico ineccepibile fondato sulle acquisizioni probatorie assunte, che non è censurabile in sede di legittimità”.

Si evidenzia quindi che la sussistenza di tale danno puo   essere  provata , non solo tramite l’allegazione di prove testimoniali o  documentali specifiche , ma “anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12888-demansionamento-per-il-danno-bastano-presunzioni-semplici.html

DID online: nuove indicazioni ANPAL

L’ ANPAL ha emanato una nuova circolare  (N. 1 2017) con indicazioni operative per gli uffici,  relative al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale   nazionale delle politiche del lavoro, (’art.19 del decreto  lgs.14 settembre 2015, n. 150 ) che prevede una streetta connessione delle banche dati nazionali e locali.
Attualmente le modalità attraverso cui il  cittadino può registrarsi come disoccupato sono le seguenti:

a. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
b. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;

c. inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento
Nazionale (NCN).

Nella circolare si specifica che per dare attuazione all’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, il  cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo  se , in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP   il codice identificativo  della DID,  che verrà inserito nella SAP  a cura del nodo di coordinamento nazionale.

La nuova procedura sarà operativa dal 1 dicembre 2017. La circolare specifica anche che  “Fermo restando, pertanto, la validità delle DIDonline rilasciate secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte, giova precisare che, nelle more della messa a regime della cooperazione delle agende, all’utente saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l’Impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015″.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24046-did-online-nuove-indicazioni-anpal.html