DIS COLL sta per “Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ” ed è stata istituita dall ‘art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi a partire dal 1.1. 2015 .
Viene erogata dall’INPS e spetta ai lavoratori non titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
- collaboratori coordinati e continuativi ,
- collaboratori occasionali
- dottori e assegnisti di ricerca
che perdono il lavoro di collaborazione dopo un minimo di mesi di attività.
Requisiti necessari :
• almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente solare la perdita del lavoro ( in caso di interruzione nel 2017 si calcola la contribuzione versata nel 2016)
• stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda con la sottoscrizione della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
Per approfondire vedi la scheda informativa DOMANDA DIS COLL 2017 nella Circolare del lavoro n. 30 del 4.8.2017, con esempi pratici.
Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL
Per il calcolo dell’indennità si fa riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti:
- l’assegno è pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
- per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
- E’previsto un tetto massimo di 1.300 euro lordi Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l’intero sussidio.
- l’indennità viene ridotta del 3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità.
La Dis coll ha una durata massima di sei mesi . La durata è commisurata però al periodo lavorato: cioè viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelli lavorate
Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di domanda presentata successivamente , dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
La fruizione della DIS COLL non dà diritto all’accredito di contributi figurativi ai fini della pensione, come succede invece per l’indennità di disoccupazione da lavoro dipendente.
L’indennità di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall’INPS mediante:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
Va ricordato che, secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro
Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità
ll beneficiario decade dall’indennità DIS COLL nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- se è titolare di pensione ;
- se acquisisce i diritto all’assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
- non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .
fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12167-dis-coll-facciamo-il-punto.html