La circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’aiuto alla crescita economica (Ace) 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E di ieri, l’Agenzia ha ricordato che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, il documento di prassi chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del Dpcm di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità.

Per approfondire e per scaricare la circolare: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24181-aiuto-alla-crescita-economica-ace-2017-la-circolare-dell-agenzia.html

Redditi lavoro autonomo e pensione: comunicazione entro il 31.10.2017

L’INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 4189 -2017 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale.

L’articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 , prevede che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all’ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi . Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. L’INPS elenca le seguenti categorie

I PENSIONATI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

I PENSIONATI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2016:

I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo :

i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto 2, sarebbero soggetti al divieto parziale di non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.

i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. non hanno rilievo  .

le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e

Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .

le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione

le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

REDDITI DA DICHIARARE

redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

  1. La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati .
  2. In alternativa l’interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2017 ( dichiarazione redditi per l’anno 2016).

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24176-redditi-lavoro-autonomo-e-pensione-comunicazione-entro-il-31-10-2017.html

Welfare aziendale variabile e premiale. Il parere dell’Agenzia.

Da mesi si dibatte sulle possibili forme di gestioni del Welfare aziendale. Cosa inserire? Cosa togliere? Come redigere un piano di Welfare?  Da un punto di vista strettamente fiscale però,  ancora oggi,  abbiamo molte perplessità.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta  a tal proposito, in risposta all’Interpello del 28 luglio 2017 n. 904/791, dove ha  affermato che il “credito Welfare” non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente  anche se il quantum del credito welfare possa risultare diversificato tra i dipendenti in relazione al raggiungimento dei risultati.
Per credito Welfare definiamo l’insieme dei servizi che vengono offerti al personale ovvero il paniere dei benefit offerti.

Nello specifico il quesito posto nell’interpello era il seguente:
La società istante che si occupa di formazione e servizi al lavoro chiedeva di sapere quale fosse il regime fiscale corretto da applicare al proprio “Piano Welfare”, così strutturato:

  •  durata biennale,
  •  riconosciuto a tutti i dipendenti,
  •  consistente nell’assegnazione di un budget spesa figurativo c.d. “Credito Welfare” pari ad un importo massimo di euro 1.500,00 annui, a carico del datore di lavoro e non rimborsabile,
  •  realizzato mediante il ricorso e la messa a disposizione ai dipendenti di una specifica piattaforma web personalizzabile.

Inoltre, il “Credito Welfare”, di uguale valore di partenza – 1.500,00 euro – poteva, da ultimo, risultare diversificato tra i dipendenti in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi individuali e aziendali [ come si legge testualmente, nel quesito strutturato dalla società istante :“In particolare, per il primo anno di vigenza del Piano welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente tale importo al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo individuale precisando che la somma verrebbe proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di raggiungimento di un risultato inferiore. Con riferimento, invece, al secondo anno di vigenza del Piano Welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente il credito di 1.500,00 euro al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo aziendale (di livello di fatturato annuo atteso) con la precisazione che, in mancanza e comunque entro uno scarto massimo al ribasso del 10 per cento, tale importo verrebbe rapporto ad una determinata percentuale (nello specifico il 3 per cento) della RAL individuale”]

Per approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12902-welfare-aziendale-variabile-e-premiale-il-parere-dell-agenzia-dell-entrate.html

 

Riforma del fallimento 2017: Esdebitazione anche alle imprese

La Riforma della disciplina del fallimento, approvata l’11 ottobre 2017, la cui attuazione a seguito dell’approvazione del Senato è affidata al Governo, tocca anche istituti come quello dell’esdebitazione, disciplinato all’art. 142 della legge fallimentare. L’esdebitazione è l’istituto che prevede per gli imprenditori il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, a condizione che si verifichino le circostanze sancite dalla norma.

Nell’attuale formulazione della disciplina, caratterizzante il beneficio dell’esdebitazione, è previsto che lo stesso possa essere adottato solo ed esclusivamente da persone fisiche, a patto che alla chiusura della procedura i crediti siano anche solo in parte adempiuti. Proprio su tali punti insistono le modifiche apportate all’art. 142 L. Fallimentare, contenute nell’art. 8 del DDL 2681 approvato dal Senato l’11 ottobre 2017. In particolare secondo il testo della norma contenuta nel DDL:

  • il debitore potrà presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e, in ogni caso trascorsi 3 anni dall’apertura della procedura stessa, purché abbia collaborato con gli Organi preposti e non si sia macchiato di frode o malafede;
  • per le insolvenze di minore rilevanza, l’istituto dell’esdebitazione dovrà applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
  • anche le società saranno ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui, godendo del rimedio dell’esdebitazione, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24128-riforma-del-fallimento-2017-esdebitazione-anche-alle-imprese-.html

Agevolazioni ‘prima casa’ nelle successioni e donazioni.

Agevolazioni prima casa nelle successioni e nelle donazioni nella Risoluzione n. 126 di ieri, 17 ottobre 2017, di risposta ad un interpello.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 69, comma 3, della L. 342/2000 prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131”.

L’interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione, deve dichiarare:

  • di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall’acquisto;
  • di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazioneacquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

La dichiarazione resa, quindi, deve evidenziare la sussistenza in capo al beneficiario di tutte le condizioni sopra richiamate, al momento del trasferimento che si realizza con l’apertura della successione.
Se per effetto della successione, la contribuente istante diviene piena proprietaria dei tre immobili siti nel Comune di YYY, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge, può fruire dell’agevolazione ‘prima casa’ in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili. Non risulta, infatti, preclusiva alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che prima del decesso, la contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius, il regime di comunione viene meno.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 luglio 2015, n. 13760, ha, infatti, chiarito che “la morte (del coniuge) determina lo scioglimento del matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.” Per effetto della morte del coniuge, cessa, dunque, il regime di comunione con il coniuge sugli immobili siti nel Comune di YYY e, dunque, la contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sui predetti immobili.
In sostanza, la dichiarazione che la contribuente deve rendere, volta a stabilire la tassazione da applicare proprio al trasferimento mortis causa, non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che per effetto della successione vengono acquistati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24129-agevolazioni-prima-casa-nelle-successioni-e-donazioni.html

Sorveglianza sanitaria sul lavoro: i comportamenti sanzionabili

Nuove indicazioni dell’ispettorato nazionale del lavoro per assicurare uniformità negli accertamenti ispettivi in materia di sorveglianza sanitaria. Con la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, l’INL  ha fornito  a  tutto il personale ispettivo  specifiche indicazioni   sugli specifici comportamenti sanzionabili  in materia di  omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Gli obblighi in materia sono sanciti  in particolare dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

  1. articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.);
  2. articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  3. articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

In tutti questi casi vanno applicate le sanzioni previste dal d.lgs 81 2008 . Inoltre va ricordato che  in caso di omessa sorveglianza sanitaria in tutti i settori tranne quello  dell’edilizia, gli ispettori del lavoro  sono tenuti a comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24113-sorveglianza-sanitaria-sul-lavoro-i-comportamenti-sanzionabili.html

Legge di bilancio 2018: sgravio totale per assunzione apprendisti

La legge di bilancio 2018 sarà presentata in Consiglio dei Ministri  oggi pomeriggio  e sono emerse alcune indiscrezioni riguardo le misure per il lavoro e in particolare  gli sgravi contributivi per le assunzioni  dei giovani,  già annunciati nelle scorse settimane.  Le novità piu importanti sono due:

  1. Ampliamento dell’età su cui applicare la decontribuzione del 50% triennale  per l’assunzione di soggetti   fino a 35  anni , fino ra si erà parlato di un limite a 29 anni.  Questa misura sarebbe valida  però solo per il 2018. Dal 2019 lo sgravio si dovrebbe applicare invece  fino ai 29 anni . Agevolate sia le  assunzioni   a tempo indeterminato che  le conversioni da contratto a termine a contratto a tutele crescenti.
  2. Sgravio totale triennale per l’assunzione di giovani  assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio  se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.

Stessa agevolazione, cioè deconributione al 100%  anche  per altri due casi particolari : giovani del Sud  e NEET . In sostanza si prorogherebbe il bonus sud e lo sgravio del programma europeo  Garanzia giovani. Questi due incentivi sarebbero gestiti da ANPAL . C’è da dire che l’ampliamento dell’età da 29 al 35  anni avrà bisogno dell’ok di Bruxelles perché contrasta con la normativa comunitaria.
Va anche specificato che tutti questi sgravi riguardano i contributi previdenziali mentre resta escluso il contributo per l’assicurazione INAIL .
Le altre misure per il lavoro previste sono:

  • incentivi per la ricollocazione dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per crisi aziendale
  • Rifinanziamento dell’apprendistato duale per gli istituti di istruzione e formazione professionale
  • Rifinanziamento per gli ITS scuole di specializzazione tecnologica a livello universitario.

In mattinata , quindi prima del Consiglio dei ministri,   il Ministro del Lavoro Poletti ha  invitato i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL per un ulteriore incontro ufficialmente per continuare il confronto sulle pensioni ma probabilmente anche per presentare le misure  e apportare ulteriori limature  prima dell’approvazione definitiva da parte del Governo .

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24110-legge-di-bilancio-2018-sgravio-totale-per-assunzione-apprendisti.html

Comunicazione infortuni: chiarimenti INAIL

L’INAIL,  ha emanato la scorsa settimana la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017,  con cui fornisce le istruzioni sulla  Comunicazione di Infortunio a fini statistici e informativi in vigore dalla stessa data. La nuova comunicazione va effettuata , per tutti i datori di lavoro e gli intermediari  per gli infortuni che provochino  assenza di almeno un giorno dal posto di lavoro dei dipendenti e collaboratori . Va fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per via telematica . A questo fine,  l’Istituto comunica che è disponibile sul portale il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.
Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di  lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, riguarda le
seguenti gestioni:
₋ gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolaridi posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
₋ gestione per conto dello Stato;
₋ settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
(Pan);
₋ gestione agricoltura;
₋ datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze  private.

Sono quindi esclusi solo :

  • il Ministero della Difesa per le Forze armate, compresa l’Arma deiCarabinieri (nella quale è stato inglobato il Corpo forestale )
  • il Ministero dell’Interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
  • il Ministero dell’Economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
  • il Ministero della Giustizia per la Polizia penitenziaria.

Se per problemi tecnici la modalità online non fosse disponibile tali  comunicazioni di infortunio,  essere inviate esclusivamente tramite PEC, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL, alla casella di posta elettronica certificata dalla competente Sede locale dell’Istituto, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in questione.
La circolare specifica che gli intermediari possono operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato INAIL.

La nuova comunicazione non fa venir meno l’obbligo di Denuncia di infortunio . Il servizio telematico  una specifica funzione all’interno della sezione comunicazioni Inviate, consente di  trasformare la comunicazione in denuncia previa allegazione della necessaria documentazione specifica.

Per informazioni generali e assistenza è possibile contattare il Contact Center  Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24111-comunicazione-infortuni-istruzioni-inail.html