CIGS: nuovo tetto massimo dal 24 settembre 2017

Il ministero del Lavoro ha emanato lo scorso 28 agosto una circolare di chiarimenti sul tetto massimo di utilizzo della CIGS per crisi e riorganizzazione, in vista dell’entrata in vigore  il prossimo 24 settembre. Il nuovo limite, introdotto dall’articolo 22, comma 4, del Dlgs 148/2015,  fissato all’80% del totale delle ore lavorabili in ogni singola unità produttiva .

La circolare 16 2017 chiarisce che  la nuova regola trova applicazione per i trattamenti di Cigs relativi a sospensioni di attività che si realizzeranno, successivamente ad accordi  con i sindacati ,  a partire dal 24 settembre 2017.
Inoltre vengono fornite le indicazioni pratiche per il  calcolo del tetto massimo di ricorso alla Cigs,  per il quale è necessaario :

  • individuare il numero delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata,  in base al numero dei dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario di lavoro. In questo modo si evitano problemi legati a  variazioni di organico che potrebbero  intervenire nel periodo di cassa integrazione
  • inviare l’istanza di CiGS  all’INPS allegando l’elenco dei lavoratori, cioè la comunicazione del numero dei dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento, distinti per orario contrattuale. Nell’elenco, dovrà anche trovare posto l’impegno del datore di lavoro di rispettare il nuovo tetto.

L’Inps, sulla base dei dati acquisiti, verificherà a posteriori  il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente realizzate.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23902-cigs-nuovo-tetto-massimo-dal-24-settembre-2017.html

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