Prestazioni occasionali e imprese agricole: nuove funzioni online

Il Messaggio INPS  n. 3662 del 25 settembre 2017,  informa che la piattaforma informatica per il contratto di  Prestazioni Occasionali (c.d. PrestO) è stata adattata anche per le specifiche norme relative alle Imprese  agricole .

Si tratta in particolare degli aspetti del decreto legge n. 50  2017,  descritte al punto 6.5 della Circolare INPS n. 107/2017 – con particolare riferimento

  • alla tempistica delle comunicazioni preventive
  • i requisiti dei lavoratori che possono essere assunti
  • le misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo.

La procedura consente  infatti alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione in riferimento ad un arco temporale di  tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale indicato.

Si specifica anche che in caso di imprevisti come per es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione  se la prestazione  non viene effettuata  l’utilizzatore puo revocare la dichiarazione sempre  avvalendosi della procedura telematica INPSpurché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva  prevista per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno  l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito nel primo prospetto paga utile, e  valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo l’importo per gli oneri gestionali.

Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017). Tale opzione sarà prevista esclusivamente per gli utilizzatori che si saranno registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria di “azienda agricola”.

Infine, l’Iistituto informa che  sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel settore dell’agricoltura.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24027-prestazioni-occasionali-e-imprese-agricole-nuove-funzioni-online.html

Cassa COLF: gli obblighi del datore di lavoro domestico

Con il rinnovo del 16/2/2007 nel Contratto Nazionale dei collaboratori domestici è stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro aderenti alle Associazioni stipulanti o coloro che comunque  applicano  tale contratto, di iscrivere i propri dipendenti alla “Cassa mutua per colf e badanti”, denominata “Cas.Sa.Colf” .

La contribuzione, che offre il diritto a prestazioni in caso di malattie e infortuni dei lavoratori domestici, e anche a favore del datore di lavoro, confluisce alla Cassa tramite l’INPS.

Forse non tutti sono a conoscenza che il Mav   prodotto attraverso il servizio on line dell’INPS, o i bollettini inviati al domicilio del datore di lavoro, non comprendono  i versamenti dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa, ma occorre un intervento ad hoc per il loro inserimento.

Il contributo ha un costo minimo pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro , di cui 0,01 euro sono a carico del lavoratore.
La responsabilità dei versamenti alla Cassa dei lavoratori domestici, però, ècompletamente del datore di lavoro,  che sarà ritenuto responsabile della eventuale perdita del diritto alle prestazioni.
L’obbligo di versamento sussiste per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla loro durata.

Per chi volesse approfondire: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12881-cassa-colf-gli-obblighi-del-datore-di-lavoro-domestico.html

Fondi solidarietà: i chiarimenti INPS

Le prestazioni di  sostegno al reddito erogate dai fondi di solidarietà  non possono superare il tetto dei contributi  dovuti dal datore di lavoro. E’ uno dei chiarimenti fonriti dall’INPS nel messaggio n. 3617 del  20 settembre 2017.L’istituto  precisa che i fondi possono operare solo a fronte delle risorse oggettivamente disponibili, secondo quanto stabilito dal regolamento dei diversi enti .  Tali risorse sono comunque di contributi  dovuti per regolamento,  non quelli versati perché la regolarità contributiva non  non è richiesta per  l’erogazione delle prestazioni.

Nel messaggio viene ricordato innazitutto che i Fondi di solidarietà bilaterali hanno la  finalità  principale  di assicurare una tutela  ai lavoratori interessati da sospensioni delle attività se dipendenti di datori di lavoro che non rientrano  nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni  in caso di riduzioni di orario o  in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno  emergenziale) Inotrle vengono utilizzati per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.
Il messaggio ricorda inoltre che i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di
Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale 
 prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di  lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato  arco temporale e, in alcuni casi , tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo ispecifici criteri di proporzionalità

Vengono forniti anche esempi di casi particolari come la cessione d’azienda , nella quale solo in caso di chiusura totale dell’attività e passaggio di tutti i lavoratori dalla azienda cedente a quella acquirente, i contributi  possono essere valorizzati nel bilancio della nuova .

In materia di fondo di integrazione salariale FIS, che eroga l’assegno di solidarietà e anche l’assegno ordinario  per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti,  il messaggio ricorda  le istruzioni del Ministero del lavoro, per il quale  ai fini della determinazione del tetto aziendale  le prestazioni già fruite nel biennio mobile  vanno scomputate . Il tetto da considerare in caso di prestazioni richieste in corso d’anno è il massimale in vigore al momento in cui si verificano le riduzioni o sospensioni dell’attività produttiva.

Vengono infine fonriti chiarimenti sulla   comunicazione ( con mod SR41 ) da parte del datore di lavoro in caso di erogazione diretta degli assegni.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24002-fondi-solidariet-i-chiarimenti-inps-.html

Fondi integrazione salariale: ecco i criteri INPS

L’istituto di previdenza ha emanato venerdi 15 settembre la circolare n. 130 con cui vengono illustrati i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, nello specifico :

  • i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e
  • i criteri per l’approvazione dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria..

Vengono forniti  anche chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo stesso.

Il Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  che non rientrano i nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi . Vengono erogate a questo fine sue tipi di prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

La circolare si occupa in particolare dei seguenti argomenti:

1. Il quadro normativo

2. Causali assegno ordinario
2.1 Riorganizzazione aziendale
2.2 Crisi aziendale
2.2.1 Crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa
2.2.2 Crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto
2.3 Informazione e consultazione sindacale
2.4 Assegno ordinario e altre prestazioni
2.4.1 Indennità di malattia
2.4.2 Congedo di maternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento
2.4.3 Infortunio sul lavoro
2.4.4 Permessi legge 104/1992
2.4.5 Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001
2.5 Assegno ordinario e altri istituti contrattuali
2.5.1 Ferie
2.5.2 Festività infrasettimanali
2.5.3 Indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso
3. Assegno di solidarietà
3.1 Riduzione di orario
3.2 Assegno di solidarietà e altre prestazioni
3.2.1 Indennità di malattia
3.2.2 Congedo di maternità e congedo parentale
3.2.3 Permessi per allattamento
3.2.4 Infortunio sul lavoro
3.2.5 Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001
3.2.6 Permessi legge 104/1992
3.3. Assegno di solidarietà e altri istituti contrattuali
3.3.1 Ferie
3.3.2 Festività infrasettimanali
3.3.3 Indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso
3.4 Termini di presentazione della domanda
4. Prestazioni garantite dal FIS, assegno al nucleo familiare e T.F.R.
5 Prestazioni garantite dal FIS e reddito da attività lavorativa
6. Accertamenti istruttori e supplemento di istruttoria
7. Cumulo tra Assegno ordinario e Assegno di solidarietà
8. Adozione del criterio di rotazione.

Per approfondire:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23976-fondi-integrazione-salariale-ecco-i-criteri-inps.html

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20130%20del%2015-09-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

Spesometro 2017: ultimi chiarimenti del Fisco per la trasmissione

Entro il 28 settembre dovrà essere spedito lo Spesometro per il primo semestre 2017.

Molti i problemi della trasmissione dei dati e dei numerosi scarti dell’Agenzia a volte immotivati, che imprese e professionisti devono affrontare in questi giorni.
Anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro segnala le difficoltà di inviare i dati quando, ad esempio, un cliente o un fornitore è cessato nei primi mesi dell’anno oppure quando uno stesso fornitore ha emesso più fatture.

Per cercare di chiarire i dubbi nel sito dell’Agenzia si trovano numerose Faqe relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del file, ad esempio con riferimento alla trasmissione dei dati, qualora sia presente un errore anche in una sola delle fatture inviatel’intero file viene scartato, in questo caso l’Agenzia consiglia di ridurre le dimensioni del file, ovvero qualora la gestione delle notifiche di scarto di file molto voluminosi risulti complessa, e⁄o si voglia evitare di trasmettere più volte una grande quantità di dati, si suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte (per esempio contenenti le fatture ricevute da un unico fornitore o le fatture emesse nei confronti di un solo cliente).

I file possono essere trasmessi singolarmente oppure con un unico invio (si firmano singolarmente e si raccolgono in un archivio compresso [zip], o si firma solo l’archivio), sarà quindi prodotta una notifica per ciascun file, e, in caso di scarto, dovranno essere corretti e trasmessi nuovamente solo i dati dei file scartati.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23988-spesometro-2017-ultimi-chiarimenti-del-fisco-per-la-trasmissione.html

CCNL scuole private Federterziario rinnovato dal 1.9.2017

FEDERTERZIARIO, CONFIMEA, C.F.C. e UGL Scuola, UGL, hanno firmato  lo scorso 31 maggio il rinnovo del contratto collettivo nazionale per  il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario  delle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia, asili nido, aderenti a Federterziario.

L’accordo di rinnovo del CCNL, che  decorre dal 1° settembre 2017 e scadrà il 31 agosto 2020, prevede numerose novità,  in particolare in materia di:

  • Contratto a tempo determinato con le esenzioni ai limiti previsti dalla legge (D.lgs. n. 81/2015);
  • Part time con la disciplina del lavoro supplementare e delle clausole elastiche;
  • Apprendistato con la durata minima e massima e il piano formativo, oltre che per gli scaglioni retributivi in base all’anzianità;
  • Contratto collaborazione continuativa  ( adeguamento alle modifiche contenute dall’art. 2 del D.L.vo 81/2015);
  • Contratto di somministrazione ;
  • Maggiorazioni per lavoro straordinario ;
  • Assenze per Malattia ( primi 3 giorni);
  • Termini di preavviso in caso di dimissioni;
  • Finanziamento del Fondo per l’ assistenza sanitaria complementare.

Si ricorda che l’INPS ha codificato nel messaggio 1712   di aprile 2017  tutti i codici  per i contratti firmati da Federterziario , tra cui il codice   “412“avente il significato di “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia, asili nido, FEDERTERZIARIO,FEDERTERZIARIO SCUOLA, CONFIMEA, UGL SCUOLA e UGL”.

Fonte:  https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23964-ccnl-scuole-private-federterziario-rinnovato-dal-1-9-2017.html

Lavoro agile e welfare: sgravi contributivi in arrivo

Firmato  il 12 settembre 2017 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, migliorativi rispetto a quelli dei contratti collettivi.    Si tratta ad esempio di misure come il lavoro agile, flessibilità negli orari, nidi aziendali, congedi parentali piu ampi, misure di welfare aziendale , che  potranno godere di sgravi fino al  5%  della retribuzione imponibile . La percentuale esatta dell’incentivo sarà definita dal rapporto tra domande  presentate e le risorse disponibili

La misura ,  prevista dal decreto legislativo n. 80/2015,  in forma  sperimentale, per due anni , potra contare su circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Il comunicato del ministero afferma che “Per accedere agli sgravi contributivi i datori di lavoro dovranno aver sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che prevedano l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni vigenti.  Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto.Considerato il carattere sperimentale della misura, il decreto individua criteri di accesso al beneficio che possano favorire la più ampia partecipazione dei datori di lavoro interessati.”

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23973-lavoro-agile-e-welfare-sgravi-contributivi-in-arrivo-.html

Decreto flussi triennale 2017 in G.U.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.211 del 09-09-2017 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali firmato il  24 luglio 2017   e contenente la determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. . viene stabilito che per il triennio 2017/2019  il  limite  massimo  di  ingressi  in Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il rilascio del visto di studio e’ determinato in:

a)  7.500  unita’  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a 24 mesi, organizzati da enti di  formazione  accreditati  secondo  le  norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e regioni del  20 marzo 2008;
b) 7.500 unita’ per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede  di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23940-decreto-flussi-triennale-2017-in-g-u-.html

PROFESSIONISTI: USCITE BANCARIE LIBERE

E’ arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

Nella fattispecie è accaduto che a seguito della verifica dei movimenti dei conti correnti bancari intestati al contribuente, l’Agenzia delle entrate con l’avviso di accertamento impugnato ha provveduto a recuperare a tassazione non solo i versamenti ma anche i prelievi (per oltre 70.000,00 euro), considerandoli conseguiti dall’attività libero professionale dal medesimo svolta, così come, al momento della pronuncia della sentenza impugnata (13 dicembre 2011), era previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, che, in relazione ai rapporti ed alle operazioni (anche) bancarie, stabiliva che “sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19806/17 ha stabilito che nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito, nessun accenno venendo fatto in tali sviluppi argomentativi ai versamenti in conto.

Il contribuente aveva posto in discussione la legittimità dell’accertamento sotto il profilo dell’utilizzazione della presunzione quanto ai prelevamenti effettuati dai conti correnti e considerati dall’ufficio come redditi, e della conseguente incidenza sul riparto dell’onere probatorio, ricadente sull’amministrazione finanziaria.

Fonte: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/8593-professionisti-uscite-bancarie-libere

Invio dati liquidazioni Iva: ultima settimana per la trasmissione

’obbligo di presentazione telematica della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva è stato introdotto dal 1° gennaio 2017, dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Stabilità 2017. Per quanto riguarda le liquidazioni del secondo trimestre 2017, il termine ultimo per l’invio è il 18 settembre“collegato fiscale”

Il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, da utilizzare per la trasmissione, è stato approvato, insieme alle istruzioni per la sua compilazione, con il provvedimento 27 marzo 2017, sono disponibili inoltre i software di compilazione e di controllo, recentemente aggiornati.
Si ricorda che sono esonerati da questo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’Iva in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Attenzione: in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Come chiarito nella Risoluzione 104/2017 la violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23938-invio-dati-liquidazioni-iva-ultima-settimana-per-la-trasmissione.html