Ravvedimento operoso F24 a saldo zero

La Ris. n. 36/2017 ha fatto il punto sulle sanzioni che i contribuenti devono pagare se presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero.

Ecco quindi come mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997).

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni: la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro.

La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni: Se il contribuente regolarizza la posizione con il Fisco oltre i 90 giorni dalla scadenza, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione
  • 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23125-ravvedimento-operoso-per-chi-non-presenta-l-f24-a-saldo-zero-la-risoluzione.html

Quali sono i riposi obbligatori nell’orario di lavoro?

Il decreto legislativo n. 66 2003 , e succ. modifiche, in materia di orario di lavoro e riposi prevede   che :
1.  L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2.  I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
3. La durata  settimanale dell’orario di lavoro viene stabilita dai contratti collettivi di lavoro ma  la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.   La  media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi )  I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di questo periodo fino a sei mesi. Cio’ significa che nella settimana lavorativa si può superare il limite delle 48 ore settimanali, purché vi siano settimane lavorative con meno di 48 ore.

RIPOSO GIORNALIERO

1.  Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

PAUSE
1.  Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro . In  difetto di disciplina collettiva  al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti, tenendo  conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

RIPOSI SETTIMANALI

  •  Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
  •  Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi  particolari.
  •  Nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, non è misurata o predeterminata o possa essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a)  di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b)  di manodopera familiare;
c)  di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d)  di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
e al personale mobile, cui è riservata una disciplina specifica.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/11960-quali-sono-i-riposi-obbligatori-nell-orario-di-lavoro-.html

Ferie…

Si comunica che lo studio rimarrà chiuso per ferie dal 8 al 28 agosto.

Buone vacanze. 

Resto al Sud: decreto convertito in legge con bonus maggiorato

Il dl n. 91 217 sugli aiuti al Mezzogiorno è stato convertito in legge con la definitiva approvazione della Camera nella giornata di ieri. La legge di conversione  deve essere ora pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entro 30 giorni dalla pubblicazione dovrà essere emesso un decreto ministeriale   con i particolari sulla concessione degli incentivi e sulle modalità di ammissione, a firma del ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.

Confermata la maggiorazione del Bonus della misura denominata  «Resto al Sud», che prevede contributi per la  imprenditoria giovanile (da 18 a 35 anni)  nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e altre facilitazioni per i soggetti beneficiari.

Nell’iter di conversione  il finanziamento previsto passa da 40 a 50mila euro per ogni soggetto, di cui un 35% a fondo perduto e 65% come prestito a tasso zero. Ricordiamo che gli incentivi sono riconosciuti ai giovani di età fra i 18 e i 35 anni che siano residenti in una delle suindicate regioni o vi prendano residenza entro sessanta giorni dalla risposta positiva di Invitalia . La novità è il maggior termine di  120 giorni di tempo per il trasferimento per chi risiede all’estero.

Inoltre la conversione prevede che non possano  fruire dei  benefici i soggetti che al momento dell’entrata in vigore del decreto fossero già titolari di un’attività d’impresa e i titolari  di un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

E’ stato però allargato ai settori della   pesca, dell’acquacoltura e dei servizi turistici il campo  di applicazione  che  prima era riservato  alla manifattura artigianato e industria e relativi servizi.

In sede di conversione è stato  anche previsto  che per i richiedenti costituiti  in forma di società cooperativa, che potranno godere di un finanziamento fino a 200mila euro,   è previsto l’accesso anche agli incentivi a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (articolo 17 della legge 49/1985).

Fonte:  https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23792-resto-al-sud-decreto-convertito-in-legge-con-bonus-maggiorato.html

Nuovi VOUCHER: Consulenti del lavoro abilitati per la piattaforma INPS

E’ finalmente operativo l’accesso dei CdL al portale INPS dedicato al lavoro occasionale.  L’istituto ha dunque dato seguito al messaggio  n. 3177 del 31 luglio 2017 in cui comunicava l’estensione delle operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti (relativi al lavoro occasionale) agli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, fra cui troviamo  appunto i Consulenti del Lavoro.

Per chi volesse approfondire ho già trattato l’argomento al link di seguito indicato: http://www.giuseppedasero.it/2017/07/18/voucher-la-nuova-disciplina-del-lavoro-occasionale/

Chi volesse ulteriori informazioni può  invece contattarmi: http://www.giuseppedasero.it/contatti/