Naspi: chiarimenti sui requisiti e periodi malattia

l’Inps, con messaggio n. 2875 dell’11 luglio 2017, fornisce chiarimenti sulla modalità di raggiungimento dei requisiti per la Naspi. In particolare  viene spiegato  come considerare gli eventi di malattia e infortunio  che si possono essere verificati nelle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro , che sono i requisiti minimi per ottenere l’indennità Naspi.

Il messaggio precisa che tali periodi non contano , l’Istituto li definisce “neutri” cioè comportano un allungamento  dei termini nei quali considerare i  minimi richiesti sia di contribuzione che di  lavoro, per il tempo corrispondente alle assenze dal lavoro motivate da malattia o infortuni.

Lo stesso vale per i  periodi di malattia con retribuzione interamente a carico del datore di lavoro,  che  ugualmente producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23701–naspi-chiarimenti-sui-requisiti-e-periodi-malattia.html

Voucher: la nuova disciplina del lavoro occasionale.

L’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017, ha disciplinato nuovamente, sia pur con qualche differenza, le prestazioni di lavoro occasionali, meglio note come voucher.

La norma introduce due distinte modalità di ricorso a tale strumento, ovvero il Libretto di Famiglia (LF) e il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO), ognuna riferita a diverse tipologie di datori di lavoro e diverse anche sotto il profilo dei relativi adempimenti.

In particolare il LF è rivolto alle persone fisiche per remunerare esclusivamente prestazioni occasionali relative a lavoratori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.

Il CPO (rivolto ad imprese, professionisti, lavoratori autonomi, pubbliche amministrazione ecc…)  è invece il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie, sia pur con un serie di limiti fissati dalla norma.

Fra questi vi è innanzitutto un limite che riguarda la dimensione aziendale, è infatti vietato il ricorso al lavoro occasionale alle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. E’ altresì vietato il ricorso al CPO da parte delle imprese edili e di settori affini, da parte di imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiali lapidei, nell’esecuzione di appalti di opere e servizi e infine per le aziende agricole. Per quest’ultimo tipo di aziende tuttavia è ammesso il ricorso al lavoro occasionale solo se il  prestatore rientra in determinate categorie (pensionati, giovani con meno di 25 anni, disoccupati e in generale precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito).

Un ulteriore limite, comune a entrambe le tipologie di lavoro occasionale (LF e CPO), è quello economico. Più in dettaglio:

  • per ciascun prestatore (e con riferimento alla totalità degli utilizzatori) il limite dei compensi percepibili è di 5.000 €;
  •  per ciascun utilizzatore (e con riferimento alla totalità dei prestatori) il limite dei compensi erogabili è di 5.000 €;

inoltre

  • per le prestazioni rese dal prestatore in favore di un medesimo utilizzatore il limite è di 2.500 €;

limiti che  si intendono al netto di contributi previdenziali, premi assicurativi e costi di gestione.

Diversa è invece la misura del compenso a seconda che si tratti di LF o CPO. Nel primo caso il pagamento avviene tramite titoli di pagamento, il cui valore nominale pari a 10,00 € l’ora  è così suddiviso:

  • 8,00 € è il compenso del prestatore di lavoro,
  • 1,65 € è la contribuzione INPS (assicurazione IVS) che affluisce alla Gestione separata,
  • 0,25 € è il premio assicurativo INAIL,
  • 0,10 € è finanziamento degli oneri di gestione

Nel caso di CPO la misura del compenso è invece fissata liberamente dalle parti, purchè non inferiore al limite minimo di 9,00 € l’ora. A tale compenso trovano applicazione le seguenti aliquote:

  • 33%  è la contribuzione INPS (assicurazione IVS) che affluisce alla Gestione separata,
  • 3,5% è il premio assicurativo INAIL,

è poi importante sottolineare che oltre il limite minimo orario di  9,00 €, è altresì stabilito che l’importo minimo giornaliero non può essere inferiore a 36,00 € (dunque ad almeno 4 ore di lavoro). Al compenso così calcolato l’utilizzatore è tenuto ad aggiungere l’1%  da versare all’INPS quali costi di gestione.

Gli importi sopra indicati verranno versati dall’INPS al prestatore di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione. Cambia dunque rispetto al passato la modalità di pagamento dei lavoratori la cui chiamata e la cui liquidazione del compenso passa ora attraverso un apposito portale gestito dall’Istituto. I prestatori e gli utilizzatori sono quindi tenuti a registrarsi preventivamente al portale INPS direttamente, tramite intermediari abilitati (consulenti dal lavoro, commercialisti) o ancora tramite enti di patronato.

Una volta effettuata la registrazione gli adempimenti si differenziano a seconda del servizio richiesto. Più in dettaglio:

  • per il LF la comunicazione deve essere effettuata dopo l’esecuzione della prestazione e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo;
  • per il CPO la comunicazione deve essere invece preventiva, almeno 60 minuti prima della prestazione.

Tale comunicazione sia esse preventiva o successiva deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito (o i titoli utilizzati nel libretto di famiglia);
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • il settore o l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto.

Per chi volesse approfondire ulteriormente  https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20107%20del%2005-07-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-

Definizione liti pendenti con i Comuni: ecco quelle definibili e quelle escluse

L’Ifel nella propria nota di approfondimento del 28 giugno indirizzata ai Comuni, chiarisce che le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria “in cui è parte il medesimo ente”.
Sono escluse pertanto, le controversie rimesse a giurisdizioni diverse da quella tributaria, come quelle relative al canone di occupazione del suolo pubblico, di competenza del giudice ordinario.

Deve trattarsi di controversia non definita con sentenza passata in giudicato, pendente in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 aprile 2017) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 30 settembre 2017, non sia intervenuta pronuncia definitiva.

La definizione è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato all’ente impositore ma non ancora depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, visto che per gli importi inferiori a 20 mila euro il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria entro 120 giorni, decorrenti non dalla data di notifica del ricorso da parte del contribuente ma dalla data di ricevimento da parte del Comune.

L’IFEL sottolinea che il decreto non dispone alcunché in merito alla data di deposito del ricorso, stabilita come noto a pena di inammissibilità, essendo prevista la sola sospensione dei termini di impugnazione della sentenza. Pertanto, sarà onere del contribuente depositare nei termini il ricorso.

Fonte: fiscoetasse.com

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23666-definizione-liti-pendenti-con-i-comuni-ecco-le-definibili-e-quelle-escluse.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Alternanza scuola lavoro: al via le domande per l’esonero

Da oggi possibile richiedere l’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola lavoro o apprendistato.

La circolare INPS 10 luglio 2017, n. 109 chiarisce le modalità di accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminatodi giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018 (art. 1, commi 308 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti.

L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.

Per presentare la domanda il datore di lavoro dovrà compilare il modulo online “308-2016” disponibile, a partire dall’11 luglio 2017, all’interno della piattaforma DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23669-alternanza-scuola-lavoro-al-via-le-domande-per-l-esonero.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2010-07-2017.htm

Apprendistato professionalizzante: non c’è limite di età

Dopo un periodo di lungo silenzio l’INPS ha illustrato le modalità applicative   della norma sull’apprendistato professionalizzante con il messaggio n. 2243 il 31/5/2017. Si tratta della possibilità di assumere con contratto di apprendistato in deroga al requisito anagrafico ordinariamente previsto , per i  percettori di mobilità o di un trattamento di disoccupazione; Lo scopo primario della norma è quello di favorire la qualificazione o la riqualificazione professionale di soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro . In questo senso  il contratto si definisce “professionalizzante”.

Alla luce del comma 4 dell’articolo 47 del nuovo T.U. sull’apprendistato, possono  dunque essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza  i consueti limiti di età di 29 anni , anche  i lavoratori destinatari delle seguente forme di trattamenti di disoccupazione:

a) nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
b) assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);
c) indennità speciale di disoccupazione edile;
d) indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro  per tutta la durata del periodo di formazione (massimo tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non)  è ridotta ed è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, oltre al versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione, portando  complessivamente il contributo dovuto all’11,61% (10% + 1,61%) .

Ad esso si aggiunge l’aliquota a carico del dipendente  per cui si arriva a una contribuzione complessiva del 17,45%.

Ulteriore riduzione per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti:

  •  per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto,  si applica la riduzione nella misura di 8,5 punti percentuali  (aliquota applicabile dell’1.5%)
  • di 7 punti percentuali (aliquota applicabile del 3%) per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

In attesa della annunciata predisposizione di una piattaforma telematica, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’INPS la stipula di questi contratti con una comunicazione attraverso il Cassetto previdenziale.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23613-apprendistato-professionalizzante-non-c-limite-di-et-.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook