Voucher: la nuova disciplina del lavoro occasionale.

L’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017, ha disciplinato nuovamente, sia pur con qualche differenza, le prestazioni di lavoro occasionali, meglio note come voucher.

La norma introduce due distinte modalità di ricorso a tale strumento, ovvero il Libretto di Famiglia (LF) e il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO), ognuna riferita a diverse tipologie di datori di lavoro e diverse anche sotto il profilo dei relativi adempimenti.

In particolare il LF è rivolto alle persone fisiche per remunerare esclusivamente prestazioni occasionali relative a lavoratori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.

Il CPO (rivolto ad imprese, professionisti, lavoratori autonomi, pubbliche amministrazione ecc…)  è invece il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie, sia pur con un serie di limiti fissati dalla norma.

Fra questi vi è innanzitutto un limite che riguarda la dimensione aziendale, è infatti vietato il ricorso al lavoro occasionale alle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. E’ altresì vietato il ricorso al CPO da parte delle imprese edili e di settori affini, da parte di imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiali lapidei, nell’esecuzione di appalti di opere e servizi e infine per le aziende agricole. Per quest’ultimo tipo di aziende tuttavia è ammesso il ricorso al lavoro occasionale solo se il  prestatore rientra in determinate categorie (pensionati, giovani con meno di 25 anni, disoccupati e in generale precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito).

Un ulteriore limite, comune a entrambe le tipologie di lavoro occasionale (LF e CPO), è quello economico. Più in dettaglio:

  • per ciascun prestatore (e con riferimento alla totalità degli utilizzatori) il limite dei compensi percepibili è di 5.000 €;
  •  per ciascun utilizzatore (e con riferimento alla totalità dei prestatori) il limite dei compensi erogabili è di 5.000 €;

inoltre

  • per le prestazioni rese dal prestatore in favore di un medesimo utilizzatore il limite è di 2.500 €;

limiti che  si intendono al netto di contributi previdenziali, premi assicurativi e costi di gestione.

Diversa è invece la misura del compenso a seconda che si tratti di LF o CPO. Nel primo caso il pagamento avviene tramite titoli di pagamento, il cui valore nominale pari a 10,00 € l’ora  è così suddiviso:

  • 8,00 € è il compenso del prestatore di lavoro,
  • 1,65 € è la contribuzione INPS (assicurazione IVS) che affluisce alla Gestione separata,
  • 0,25 € è il premio assicurativo INAIL,
  • 0,10 € è finanziamento degli oneri di gestione

Nel caso di CPO la misura del compenso è invece fissata liberamente dalle parti, purchè non inferiore al limite minimo di 9,00 € l’ora. A tale compenso trovano applicazione le seguenti aliquote:

  • 33%  è la contribuzione INPS (assicurazione IVS) che affluisce alla Gestione separata,
  • 3,5% è il premio assicurativo INAIL,

è poi importante sottolineare che oltre il limite minimo orario di  9,00 €, è altresì stabilito che l’importo minimo giornaliero non può essere inferiore a 36,00 € (dunque ad almeno 4 ore di lavoro). Al compenso così calcolato l’utilizzatore è tenuto ad aggiungere l’1%  da versare all’INPS quali costi di gestione.

Gli importi sopra indicati verranno versati dall’INPS al prestatore di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione. Cambia dunque rispetto al passato la modalità di pagamento dei lavoratori la cui chiamata e la cui liquidazione del compenso passa ora attraverso un apposito portale gestito dall’Istituto. I prestatori e gli utilizzatori sono quindi tenuti a registrarsi preventivamente al portale INPS direttamente, tramite intermediari abilitati (consulenti dal lavoro, commercialisti) o ancora tramite enti di patronato.

Una volta effettuata la registrazione gli adempimenti si differenziano a seconda del servizio richiesto. Più in dettaglio:

  • per il LF la comunicazione deve essere effettuata dopo l’esecuzione della prestazione e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo;
  • per il CPO la comunicazione deve essere invece preventiva, almeno 60 minuti prima della prestazione.

Tale comunicazione sia esse preventiva o successiva deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito (o i titoli utilizzati nel libretto di famiglia);
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • il settore o l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto.

Per chi volesse approfondire ulteriormente  https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20107%20del%2005-07-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-

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