Apprendistato professionalizzante: non c’è limite di età

Dopo un periodo di lungo silenzio l’INPS ha illustrato le modalità applicative   della norma sull’apprendistato professionalizzante con il messaggio n. 2243 il 31/5/2017. Si tratta della possibilità di assumere con contratto di apprendistato in deroga al requisito anagrafico ordinariamente previsto , per i  percettori di mobilità o di un trattamento di disoccupazione; Lo scopo primario della norma è quello di favorire la qualificazione o la riqualificazione professionale di soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro . In questo senso  il contratto si definisce “professionalizzante”.

Alla luce del comma 4 dell’articolo 47 del nuovo T.U. sull’apprendistato, possono  dunque essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza  i consueti limiti di età di 29 anni , anche  i lavoratori destinatari delle seguente forme di trattamenti di disoccupazione:

a) nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
b) assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);
c) indennità speciale di disoccupazione edile;
d) indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro  per tutta la durata del periodo di formazione (massimo tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non)  è ridotta ed è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, oltre al versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione, portando  complessivamente il contributo dovuto all’11,61% (10% + 1,61%) .

Ad esso si aggiunge l’aliquota a carico del dipendente  per cui si arriva a una contribuzione complessiva del 17,45%.

Ulteriore riduzione per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti:

  •  per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto,  si applica la riduzione nella misura di 8,5 punti percentuali  (aliquota applicabile dell’1.5%)
  • di 7 punti percentuali (aliquota applicabile del 3%) per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

In attesa della annunciata predisposizione di una piattaforma telematica, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’INPS la stipula di questi contratti con una comunicazione attraverso il Cassetto previdenziale.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23613-apprendistato-professionalizzante-non-c-limite-di-et-.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *