Contributi gestione separata: la scadenza per la maggiorazione

L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha previsto un aumento della misura dell’ aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti  iscritti alla Gestione separata Parasubordinati, in vigore dal 1 luglio 2017- L’INPS ha pubblicato lo scorso venerdi la circolare n.122 di istruzioni operative sulla nuova aliquota contributiva, in cui  riepiloga i  soggetti interessati ed esclusi e il massimale annuo della base contributiva. Vengono inoltre  chiariti  gli adempimenti procedurali e le modalità di  versamento.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
–      Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

–      tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni

–      dottorati di ricerca, assegno, borsa di studio.

Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

–      Componenti commissioni e collegi;
–      Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
–      Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
–      Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
–      Associati in partecipazione (non ancora cessati);
–      Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.

La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23762-contributi-gestione-separata-la-scadenza-per-la-maggiorazione.html

Agevolazioni INAIL per nuova occupazione dei disabili

Con la circolare n. 30 del 25/07/2017 l’INAIL attiva le nuove misure di  sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone con  disabilità  in un nuovo posto di lavoro e non più solo per la conservazione del precedente. Si da così attuazione alle prescrizioni contenute nella determinazione presidenziale n. 258 del  11 luglio 2016, grazie alla quale  è possibile ottenere dall’INAIL fino al 75% delle spese sostenute  per creare le condizioni di inserimento del disabile da lavoro.

A tal fine il datore dovrà dare comunicazione dell’intenzione di assumere il disabile alla sede Inail competente per domicilio del lavoratore (indicando la mansione alla quale sarà adibito,  la tipologia di contratto, la sede di lavoro etc…), che procederà alla redazione di un progetto personalizzato. Ad esso segue il piano esecutivo del datore di lavoro nonchè le verifiche del caso ad opera dell’Istituto che porteranno, se tutto regolare, al provvedimento di autorizzazione.

Sono oggetto di agevolazione i rapporti di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato, escluso dunque il lavoro autonomo.

E’ altresì indispensabile per l’elaborazione del progetto che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva da parte del medico competente o dei competenti uffici delle Aziende sanitarie local,  con esito positivo in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito.

Per chi volesse approfondire, di seguito la circolare INAIL https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-30-del-25-luglio-2017.pdf

 

 

 

 

Piano Industria 4.0: le opportunità per le imprese

Secondo le cifre pubblicate dall’Osservatorio Industria 4.0 – Politecnico di Milano (che qui riportiamo), il mercato dei progetti di Industria 4.0 (tra soluzioni IT, componenti tecnologiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e servizi collegati) in Italia nel 2016 vale circa 1,7 miliardi di euro, di cui l’84% realizzato verso imprese italiane e il resto come export, a cui va aggiunto un indotto di circa 300 milioni di euro in progetti “tradizionali” di innovazione digitale.

A pari perimetro rispetto alla misura dello scorso anno, il mercato è in crescita del 25%, anche se il vero potenziale appare ancora nascosto perché alcune imprese per definire gli investimenti hanno atteso la pubblicazione del Piano Nazionale Industria 4.0 e dei chiarimenti fiscali collegati. Per questa ragione, le aspettative sono ancora più forti per il 2017: guardando al primo trimestre del 2017 , le imprese stimano un tasso di crescita del 30% rispetto al 2016 e, se questi numeri saranno confermati a fine anno, in due anni l’Italia avrà quasi raddoppiato gli investimenti per la trasformazione digitale, recuperando il ritardo rispetto alle situazioni internazionali più mature, con il rischio concreto però di un eccesso di domanda rispetto alla capacità di consegna dei fornitori.

Ecco le principali azioni del Piano Industria 4.0

  • Iper e Super Ammortamento
    Investire per crescere
  • Nuova Sabatini
    Credito all’innovazione
  • Fondo di Garanzia
    Ampliare le possibilità di credito
  • Credito d’imposta R&S
    Premiare chi investe nel futuro
  • Startup e PMI innovative
    Accelerare l’innovazione
  • Patent box
    Dare valore ai beni immateriali

Per chi volesse approfondire tali azioni: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12853-piano-industria-4-0-le-opportunit-per-le-imprese.html 

 

ContiTU: il nuovo servizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Attraverso il nuovo servizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione se la tua domanda di adesione alla definizione agevolata è stata accolta e non intendi saldare tutto l’importo della cosidetta “rottamazione“, entro il 31 luglio 2017 puoi effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione che hai ricevuto.  In sostanza puoi decidere quali debiti pagare e richiedere la stampa dei relativi bollettini Rav. Quanto ai debiti restanti, che si decide di non pagare, la definizione agevolata non produrrà alcun effetto e l’Agenzia riprenderà  le azioni di recupero previste dalla legge.

Di seguito il link al servizio: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Definizione-agevolata/ContiTu/

 

Crediti di imposta per spese pubblicitarie

La manovra correttiva 2017, ovvero il D.L. 50/2017, in sede di conversione introduce l’art. 57-bis,  il quale attribuisce a partire dal 2018 un contributo sotto forma di credito d’imposta ai lavoratori autonomi e alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi  di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l’anno precedente.

Rientrano in tali investimenti le spese per campagne pubblicitarie:  sulla stampa quotidiana e periodica, sulle emittenti televisive, sulle emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore del credito di imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, valore che viene elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito può essere fruito solo in compensazione previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della P.d.C.M.

 

La geolocalizzazione degli apparati aziendali è ammessa dal Garante Privacy

Trattamento dati derivanti dalla rilevazione di coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici di tipo radio mobile e veicolare.
Interessanti precisazioni del Garante per la privacy in materia di utilizzo di sistemi di localizzazione da parte di una Società operante nel trasporto rifiuti, pubblicate nella News letter n. 429 del 30 giugno 2017.
Una società addetta al trasporto rifiuti aveva rivolto al Garante una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con riguardo al “trattamento dei dati personali derivanti dalla rilevazione di coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici di tipo radio mobili e veicolari”.
Il fine dell’utilizzo di tali dispositivi, a detta della Società, era quello di “agevolare le comunicazioni del personale operativo”, “ottimizzare l’impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorarne la gestione ed il coordinamento”, incrementare la sicurezza del personale, specie se operante in aree “remote o disagiate, (omissis) “, razionalizzare la gestione del servizio in termini di copertura delle aree oggetto di intervento e “tutelare il patrimonio aziendale (rappresentato dai mezzi stessi)”
Il trattamento dei dati di cui è chiesta l’autorizzazione aveva ad oggetto “il personale addetto ai servizi di igiene urbana, con qualifica di operaio e autista”; i dispositivi mobili venivano dati in dotazione al personale addetto alla gestione dell’impianto di produzione di biogas e alle squadre che svolgevano i vari servizi “a piedi” senza l’ausilio di mezzi.
Era, altresì, prevista l’installazione di suddetti dispositivi di rilevazione anche sui mezzi adibiti alla raccolta “porta a porta”.
Per ciò che attiene al trattamento dei dati, questi, una volta rilevati, verrebbero inviati alla centrale operativa e memorizzati, e consistono nel “codice del dispositivo, data, ora, secondi, coordinate geografiche” ma “non contengono informazioni relative al lavoratore assegnato alla guida del mezzo su cui è montato il dispositivo veicolare, quindi sono nativamente anonimi” e “dopo l’invio i dati vengono automaticamente cancellati dal dispositivo”.
A seguito di istruttoria il Garante ha desunto che il trattamento che la società intende effettuare riguarda dati personali relativi alla posizione geografica (artt. 4, commi 1, lett. b) e 2, lett. i) e 37, comma 1, lett. a) del Codice) di dispositivi portatili e di quelli veicolari installati sulla flotta impiegata nel servizio erogato dalla società (e indirettamente dei lavoratori assegnatari dei mezzi).
Perplessità sono state espresse dal Garante in merito alla affermazione svolta dalla Società circa l’anonimato dei dati trattati in quanto il datore di lavoro è nelle condizioni di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun dispositivo e del relativo veicolo.
Di conseguenza, la fattispecie in esame va ricondotta all’alveo normativo disciplinato dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Da ciò consegue l’applicabilità ai trattamenti in esame della disciplina in materia di protezione dei dati personali, oltre a quanto disciplinato dal legislatore attraverso la legge n. 300/1970 (cd Statuto dei lavoratori) e precisamente l’art. 4, comma 1, come modificato dall’art. 23 del d. lg. n. 151/2015).
A seguito di tale inquadramento il Garante ha ritenuto che le finalità che la società intende perseguire: ottimizzazione e razionalizzazione del servizio anche in relazione agli obblighi di consuntivazione dello stesso, rafforzamento della sicurezza dei dipendenti e tutela di beni aziendali, appaiono riconducibili a quelle “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per tutela del patrimonio aziendale” , in presenza delle quali il legislatore consente controlli a distanza.
Ben ha fatto, quindi, la società ad acquisire specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro che ha autorizzato l’impiego del descritto.
Il Garante, ha precisato che il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità e con congrui tempi di conservazione.
A tutela dei diritti degli interessati (i dipendenti) la società è onerata di dare corso ai seguenti adempimenti:
– provvedere a fornire una informativa adeguata ai dipendenti coinvolti;
– nominare la ditta che eroga il servizio in qualità di responsabile del trattamento con autorizzazione a trattare i dati, in prima battuta, in forma aggregata a meno che non si renda necessario risalire al dato personale;
– adottare le misure di sicurezza richiesta dalla normativa di settore;
– garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.

Autore: Dott. Modesti Giovanni

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12843–la-geolocalizzazione-degli-apparati-aziendale-ammessa-dal-garante-privacy.html

Proroga ufficiale per i versamenti dovuti dai titolari di redditi d’impresa

Ufficiale la proroga del termine per i versamenti dovuti dai titolari di redditi d’impresa con la pubblicazione del D.P.C.M. 20 luglio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2017, n. 169, con cui è stato ufficializzato quanto annunciato dal MEF con Comunicato stampa 20 luglio 2017, in merito al differimento del termine di versamento delle imposte risultanti dal Mod. REDDITI dovuti daititolari di redditi d’impresa, e quindi dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Dopo la pubblicazione del Comunicato stampa del MEF del 20 luglio, è scontro tra Commercialisti e Governo sulla concessione del rinvio dei versamenti con la maggiorazione dello 0.40% indistintamente a tutti i titolari di reddito di impresa, escludendo i professionisti e autonomi.

“Se il testo del decreto confermerà la concessione del rinvio dei versamenti con la maggiorazione dello 0.40% indistintamente a tutti i titolari di reddito di impresa, si porrà una questione di parità di trattamento. Da questo provvedimento risulterebbero infatti esclusi i soli professionisti, in modo del tutto discriminatorio”.

Lo afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani. “La disparità – sottolinea Miani – deriverebbe dal fatto che, così facendo, potrebbero usufruire della proroga anche i piccoli imprenditori non interessati dalle novità relative all’applicazione dei nuovi principi contabili nazionali o dell’ACE (le quali attendono ancora l’implementazione delle relative disposizioni attuative), mentre ne sarebbero stati immotivatamente esclusi i professionisti, pur trovandosi nella stessa situazione dei primi”.

Fonte https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12525-proroga-ufficiale-per-i-versamenti-dovuti-dai-titolari-di-redditi-d-impresa.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

 

Agevolazioni assunzioni: il piano per i giovani

Sembra ormai certo un nuovo bonus assunzioni  : il Governo ha in preparazione  per la manovra 2018  importanti agevolazioni  per le assunzioni stabili  dei giovani. Si dovrebbe trattare  di  misure strutturali non di bonus della durata di qualche anno.  Dopo varie indiscrezioni arriva la conferma del ministro Poletti che ribadisce voler far in modo  “che il lavoro stabile per i giovani  costi stabilmente meno del lavoro a termine” . Il progetto  sarebbe quello di  intervenire abbassando il cuneo contributivo  per gli under 35  del 50%,   i contributi dei datori di lavoro dovrebbero passare dal 33% al 15% per due o tre anni , (come fatto con il Jobs Act ) con un successivo passaggio  al 29-30%  a regime, senza ritornare alla contribuzione piena . Sarebbe poi prevista l’introduzione di una pensione minima di garanzia attorno ai 650 euro.  Le risorse necessarie sono preventivamente in 900 milioni per il prossimo anno e di 2  miliardi l’anno a regime
Inoltre nella  legge di Bilancio 2018 dovrebbero trovare posto  due nuove misure previdenziali:  rafforzamento della previdenza integrativa e un eventuale stop selettivo all’aumento dell’età pensionabile sulla base dell’aspettativa di vita.

Il ministro Poletti  ha ammesso anche che la riforma Fornero, anche se necessaria,  avrebbe dovuto essere realizzata con maggiore gradualità e che « l’Ape volontaria dovrebbe essere pronta, «utilizzabile», per «i primi giorni di settembre».

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23709-agevolazioni-assunzioni-il-piano-per-i-giovani.html

Visite ispettive sul lavoro: protocollo di collaborazione fra INL e INAIL.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in data 10 luglio 2017, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione istituzionale  e  salvaguardare la continuità dell’attività di vigilanza ispettiva in materia assicurativa e garantirne un efficace svolgimento.
Il protocollo d’intesa ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 10 luglio 2017.Il protocollo disciplina analiticamente il tema della programmazione dell’attività ispettiva – attraverso l’istituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell’attività ispettiva in materia assicurativa . Inoltre prevede che  saranno realizzati specifici  modelli di analisi del rischio, allo scopo di accrescere l’efficacia della vigilanza e di razionalizzare gli strumenti e le policy di accertamento ispettivo.

Infine l’ispettorato segnala la particolare importanza dei contenuti del protocollo  in riferimento alla formazione e all’accesso alle banche dati dell’INAIL, in attuazione di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 149/2015.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23713-visite-ispettive-sul-lavoro-accordo-inl-inail-.html

DIS COLL 2017 le nuove istruzioni INPS

Nella circolare 115 del 19 luglio 2017 l’INPS fornisce le istruzioni operative  sulla stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. (Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81 ).I l documento si occupa in particolare : dei Destinatari  e soggetti  esclusi ,  dei requisiti  e  dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità –  Base di calcolo e misura – Durata della prestazione – Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione  Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa – Decadenza . Inoltre chiarisce le risorse finanziare e il monitoraggio della funzionalità dell’istituto . Infine si sofferma sul  Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali .

Queste istruzioni riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione  a partire dal 1 luglio 2017.

In sistesi si ricorda che, in generale,  hanno diritto alla Dis Coll i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:

  • essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 150 (stato di disoccupazione);
  • possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione  come collaboratori coordinati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Sullo stato di disoccupazione  ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.   Il successivo art. 21 del  decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Il Jobs act autonomi ha portato a regime l’indennità dis-coll piu volte parzialmente prorogata  dalla normativa precedente per cui a   decorrere  dal  1°  luglio  2017 , l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto  – già destinatari della prestazione –  nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di  studio  in  relazione  agli  eventi  di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla   data  del 1° luglio 2017.

Un altra precisazione importante riguarda i titolari di partita IVA che sono esclusi dal beneficio e che per poterne godere in caso di partita Iva non produttrice di reddito, devono chiuderla prima di  fare richiesta 

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23723-dis-coll-2017-le-nuove-istruzioni-inps.html