E’ noto che il lavoratore in caso di malattia è tenuto a richiedere al proprio medico curante, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, l’attestazione dello stesso. Fra le informazioni contenute nel certificato, inviato telematicamente all’INPS dal medico, particolare rilievo assume la data di fine prognosi in quanto costituisce il termine entro il quale sussiste la copertura economica da parte dell’Istituto. Trattandosi di un termine previsionale esso è suscettibile di essere prolungato come anche ridotto, secondo un decorso più lento o più veloce della malattia. Sul punto, in particolare in caso di anticipo della data di fine prognosi, è intervenuta la circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017. In essa l’Istituto afferma l’obbligo del lavoratore, sia nei confronti del datore che nei confronti dell’Istituto, di rettificare la prognosi precedentemente certificata. In sostanza il lavoratore che voglia rientrare a lavoro anticipatamente rispetto alla data indicata dal medico curante potrà essere riammesso solo in presenza di una rettifica della prognosi precedentemente comunicata. La rettifica, che va richiesta allo stesso medico che ha redatto il primo certificato, deve essere effettuata non solo prima del termine originariamente indicato ma anche della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
L’Istituto previdenziale infine, precisa che, nei casi di mancata o tardiva comunicazione trova applicazione per il lavoratore la sanzione già prevista in caso di assenza ingiustificata a visita di controllo. Sanzione che trova però applicazione al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, in quanto questa costituisce di fatto la fine della prognosi.
G.D.