D.L. Rilancio: pagamento indennità aprile

L’Inps, con comunicato stampa del 21 maggio 2020, ha reso noto di aver completato le operazioni di pagamento della seconda rata (aprile) delle indennità di 600 euro previste dal D.L. Rilancio a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e degli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già percepito l’indennità COVID-19 di marzo 2020. Sono state completate anche le operazioni di pagamento della seconda rata dell’indennità a favore degli operai a tempo determinato dell’agricoltura, fissata in 500 euro dal D.L. 34/2020. L’Istituto informa che, allo scopo di favorire la tempestività di liquidazione della seconda rata dell’indennità, il pagamento è stato effettuato attraverso il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento della rata di marzo.

Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, il Decreto Rilancio ha previsto l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità a tutti coloro che nel 2019 hanno avuto almeno 7 giornate assicurate e un reddito inferiore a 35.000 euro e ha introdotto, oltre alla seconda rata (aprile), anche una terza rata di pari importo (600 euro) per il mese di maggio. Sul piano procedurale, il diritto alla seconda e terza rata dell’indennità è subordinato alla verifica dell’assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un trattamento pensionistico al 19 maggio 2020, pertanto l’Istituto dovrà prima effettuare i predetti controlli anche per le domande pervenute ad aprile e, successivamente, potrà disporre i relativi pagamenti della seconda e terza rata.

Infine, l’Inps informa che entro la fine del mese sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l’invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal Decreto 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.

Fonte: https://www.eclavoro.it/d-l-rilancio-pagamento-indennita-aprile/

Contributi artigiani e commercianti: avvisi bonari agosto 2019

L’INPS con il messaggio  n. 3750 del 17.10.2019  comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari, relativi alla rata in scadenza ad agosto 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, infatti prima di emettere l’avviso di addebito,  richiede  il pagamento al debitore mediante avviso bonario.

Come di consueto sarà predisposta anche la relativa comunicazione  visualizzabile al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari generalizzati e sarà inviata anche una email di alert ai titolari e ai loro intermediari, sempre chea bbiano fornito il loro  indirizzo di posta elettronica.
Chi  avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo al seguente indirizzo: – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento
Va sempre  tenuto presente che in caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Si ricorda che la prossima scadenza di versamento dei contributi è fissata al 30  novembre 2019

Forfettari 2020: cambia tutto

Non trovano pace coloro che hanno aderito al regime forfettario. Dopo le numerose e sostanziali modifiche che la Legge di bilancio 2019 aveva previsto per questo regime, la manovra finanziaria 2020 rimette pesantemente mano al regime dei contribuenti minori. Stando alle bozze della manovra in circolazione, le misure allo studio del Governo sono le seguenti:

  1. introduzione del regime analitico per la determinazione del reddito in base ai costi e ai ricavi effettivi. Questa modifica è piuttosto pesante perchè comporta che i contribuenti forfettari, che finora non erano tenuti a conservare i documenti delle spese in quanto i costi venivano loro imputati sulla base di una percentuale prestabilita in maniera forfettaria in base all’attività svolta, appunto, debbano invece tenere un minimo di contabilità conservando tutti i documenti inerenti al sostenimento dei costi quanto meno per la determinazione del reddito. Per ora rimangono almeno esonerati dall’obbligo di conservazione della fatture e di tenuta dei registri contabili.
  2. obbligo del conto corrente dedicato alla professione: introdotto l’obbligo di aprire un conto corrente dedicato all’attività professionale e imprenditoriale in regime forfettario dove far transitare incassi/costi dell’attività. Su questa particolare indicazione il Governo è tentato di fare dietrofront;
  3. reintroduzione del limite di 30.000 euro da lavoro dipendente come causa ostativa al regime forfettario,
  4. reintroduzione del limite di 20.000 euro per l’acquisto di beni strumentali
  5. reintroduzione del limite di 5.000 euro di compensi massimi corrisposti a dipendenti e collaboratori.

Questo il quadro del cambio di rotta sul regime forfettario, ma come sempre, tra annunci e smentite, conviene aspettare di vedere i testi definitivi delle norme.

Ferie: maturazione e fruizione. Guida essenziale

In prossimità del periodo di maggior fruizione di ferie, riteniamo utile riepilogare la relativa disciplina.
Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Sono obbligatorie:

  • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
  • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari:

  • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
  • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

Segue su: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13437-ferie-maturazione-e-fruizione-guida-essenziale.html

Domande ANF : saranno abilitati i consulenti del lavoro

La scorsa settimana si è tenuto un tavolo tecnico convocato dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e una delegazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, coordinata dalla Presidente Marina Calderone.

L’incontro ha fatto seguito alle segnalazioni sui problemi operativi e gestionali che coinvolgono imprenditori e Consulenti del Lavoro   e ha avuto riscontro positivo, in particolare per quanto riguarda:

  • la trasmissione in delega a terzi della documentazione necessaria per poter richiedere gli assegni per il nucleo familiare (ANF) , per la quale saranno abilitati a breve ,
  • la riforma del Documento unico di regolarità contributiva (Durc)
  • il problema degli assunti dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 con il “bonus Sud”, esclusi  inaspettatamente dal Decreto attuativo ANPAL   e per i quali il ministero ha assicurato la ricerca di fondi integrativi per assicurare la copertura annuale dell’incentivo .

Welfare aziendale e agevolazioni: chiarimenti dall’Ispettorato

Nella circolare 7 del 6 maggio 2019 lIspettorato nazionale del lavoro fornisce due importanti indicazioni    con una interpretazione piu estensiva della legge 296 2006. Questa norma  per prima   ha condizionato il riconoscimento dei benefici contributivi  ai datori di lavoro  al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi  stipulati dalla organizzaizoni sindacali piu rappresentative .

In particolare  nelle ispezioni dovranno essere presi in considerazione i trattamenti economici e normativi effettivamente e sostanzialmente  riconosciuti ai lavoratori al di la del rispetto formale e integrale   dei contratti, aspetto che spesso ha causato la negazione  di agevolazioni contributive e normative alle aziende.

La circolare afferma testualmente che :

“atteso che la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi  stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere  ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti,  possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n.  296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.”

Gli ispettori potranno dunque valutare sostanzialmente il trattamento riservato ai lavoratori per verificarne l’equivalenza a quanto previsto dal contratto , prima di negare eventualmente il godimento di benefici previsti dalla normativa . ” Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.” conclude l’Ispettorato.

Danotare pero che  la circolare precisa che “la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale)”.

Ciò significa che , comunque  in nessun caso  i beni e servizi previsti contrattualmente nell’ambito del welfare aziendale  possono sostituire trattamenti economici eventualmente previsti dagli accordi  collettivi.

Se questo si verifica  puo causare per il datore di lavoro  la perdita di eventuali agevolazioni contributive fruite o da fruire.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/26753-welfare-aziendale-e-agevolazioni-chiarimenti-dall-ispettorato-.html

DID on line e patto di servizio: come fare?

La DID online  è la modalità  attualmente prevista dalla legge per acquisire il riconoscimento dello status di disoccupazione involontaria e consente di ottenere:

  1. le indennità di disoccupazione e
  2. i servizi di ricollocamento dei  lavoratori da parte dei Centri per l’impiego.

Si puo effettuare dal proprio PC  sul  sito dell’ANPAL oppure rivolgendosi a Centri per  l’impiego o ai Patronati per ricevere assistenza.

Dopo l’invio della DID è necessario recarsi presso un Centro per l’impiego a scelta dove si conferma la disponibilità e si stipula il Patto di servizio personalizzato per l’impiego in cui,  vengono indicate le attività che la persona si impegnera a svolgere ( colloqui corsi  ecc) per la  ricerca attiva di una nuova occupazione.

…di seguito le modalità con cui  effettuare il rilascio della DID,  chi è  o non è obbligato e come funzionano gli step successivi:  https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13358-did-on-line-e-patto-di-servizio-come-fare-.html

 

Lavoro notturno: chiarimenti sul calcolo della durata

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota prot. n. 1438 del 14 febbraio 2019, ha fornito alcune precisazioni in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 66/2003 a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da una sede territoriale  . L’Ispettorato territoriale di Biella chiedeva nello specifico  se  il limite di lavoro notturno  debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in  termini astratti (e quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro).

L’ispettorato  concorda sul fatto che la norma del Decreto 66/ 2003 non fornisce chiari riferimenti sulla modalità di calcolo della media dell’orario notturno  e  fa riferimento ad una circolare ministeriale del 2005 in cui veniva specificato che il limite di 8 ore “costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere  applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da  parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la  quantificazione della durata della prestazione “.

L”INL  sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e, in assenza di una definizione  normativa o contrattuale,  afferma che prendendo in considerazione il caso particolare si avrebbero trattamenti diversi  ( un lavoratore con settimana di 5 giorni non potrebbe svolgere lavoro straordinario perche la media raggiunge già il limite massimo  con il completamento dell’ordinario orario di  lavoro (40:5=8). Nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8)

E’ necessario quindi  calcolare la media su un periodo lavorativo fisso per tutti di  6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero  ore) e cioè nell’arco temporale settimanale,  al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previstodall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.

In altre parole  il parametro temporale da prendere a riferimento per calcolare la durata media dell’orario di lavoro notturno (8 ore nelle 24) è la settimana lavorativa intesa come un periodo di 6 giorni .

Autoliquidazione 2018-2019: rinvio del termine di pagamento dei premi

L’INAIL, con avviso del 04 gennaio 2019, ha rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.

In particolare:

  1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019
  2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019
  3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019
  4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-autoliquidazione-2018-2019.html

Stralcio dei debiti fino a mille euro: niente adempimenti

Il contribuente non deve fare nulla per beneficiare dell’azzeramento dei debiti residui fino a 1000 euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.  Lo prevede l’articolo 4 del Decreto Legge 119/2018 che in sede di conversione in Legge non è stato modificato. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 18.12.2018 della Legge di conversione del decreto fiscale, anche lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro viene confermato. Sarà l’Agente della riscossione che automaticamente azzererà tutte le minicartelle di importo residuo fino a mille euro, che gli sono state affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importo sarà calcolato con riferimento al 24 ottobre 2018 e comprenderà interessi e sanzioni.

L’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 e il contribuente potrà controllare l’azzeramento del debito all’interno della sua area riservata, senza porre in essere adempimenti.  Restano esclusi dallo stralcio  alcune tipologie di debiti quali:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I versamenti effettuati prima del 24 ottobre resteranno acquisiti mentre verranno rimborsati gli importi versati successivamente.